C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 06.03.2025 – Delibera – RECLAMO dalla ASD SANTAMARIA (gara PALAZZOLO – SANTAMARIA, Campionato Seconda categoria, Gir. C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Udine, all’esito della suddetta gara disputata il 16.02.2025 (in CU n. 37 del 20.02.2025 Del. Prov. Udine)

RECLAMO dalla ASD SANTAMARIA (gara PALAZZOLO – SANTAMARIA, Campionato Seconda categoria, Gir. C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Udine, all’esito della suddetta gara disputata il 16.02.2025 (in CU n. 37 del 20.02.2025 Del. Prov. Udine)

Con provvedimento pubblicato sul CU n. 37 del 20.02.2025, all’esito della gara PALAZZOLO – SANTAMARIA (Campionato Seconda categoria, Gir. C) disputata il 16.02.2025, il GST della Delegazione Provinciale di Udine comminava la squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del calciatore DELL’UTRI Tommaso della ASD Santamaria, con la seguente motivazione “Espulso perché entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco per protestare nei confronti del direttore di gara, compiendo gesti offensivi all’indirizzo dello stesso. Dopo la notifica del provvedimento, proferiva altresì un'espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro.”. Avverso tale decisione la A.S.D. Santamaria formalizzava in data 21.02.2025 a mezzo PEC il preannuncio di reclamo, autorizzando il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della società. Al preannuncio faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo in data 22.02.2025 sempre a mezzo PEC. La società reclamante in sostanza rileva che la sanzione comminata sarebbe viziata da errore nella individuazione del soggetto asseritamente colpevole dei comportamenti. Viene riferito inoltre come in ogni caso il giocatore, non avrebbe pronunciato nessuna frase offensiva e nemmeno alcun gesto offensivo, manifestando tutt’al più il proprio disappunto al momento dell’espulsione anche qui senza profferire alcuna espressione inappropriata o insultante. Conclude la società reclamante chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica. Preso atto di un tanto il Presidente della CSA territoriale con decreto di data 24.02.2025 fissava l’udienza in camera di consiglio per il 05.03.2025, senza la partecipazione dei reclamanti che non ne facevano richiesta. La semplice negazione del fatto da parte dell’associazione sportiva, o in ogni caso la sua ricostruzione in altri termini con il supporto di alcune specifiche indicazioni, per quanto spiegati con garbo ed accuratezza, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento tenuto dal tesserato in occasione della gara. Seppur la condotta del giocatore sia astrattamente inquadrabile nella disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS (condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) debbono essere rilevati alcuni aspetti specifici del caso. Innanzi tutto, il referto arbitrale risulta estremamente generico nella indicazione dei gesti offensivi o di protesta rivolti al direttore di gara. “Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva” (Decisione/0213/CSA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0286/CSA/2023- 2024). In secondo luogo, l’unica espressione riportata è da considerarsi in uno con i comportamenti posti in essere dal calciatore. Tali atteggiamenti paiono sorretti (tutti) da una intenzione di mera protesta nei confronti di una decisione assunta dal Direttore di Gara, piuttosto che dalla volontà di ledere l’onore o il decoro di quest’ultimo. Si tratta nel complesso di una condotta di particolare tenuità che, seppure connotata da una mancanza di riguardo verso il direttore di gara, non ha trasmodato in espressioni linguistiche volgari o scurrili, né in atteggiamenti aggressivi. Nella determinazione della sanzione va anche considerato che nel corso dell’anno il calciatore non ha subito irrogazioni di altre sanzioni dimostrando un comportamento sostanzialmente rispettoso degli obblighi sportivi. Tenuto conto della ricostruzione delle condotte in oggetto, insieme con la valutazione complessiva della volontà dell'agente e della assenza di precedenti in capo all’incolpato nonché in ragione della connotazione di estrema tenuità che si può attribuire al fatto (cfr. CSA, n. 244/2020-2021), affinché la sanzione sia concretamente adeguata ed equa, la CSA ritiene legittimo il contenimento della stessa in capo al calciatore in oggetto anche rispetto a quella minima normativamente prevista, rideterminandola nella misura finale di 2 (due) giornate di squalifica. L’esito parzialmente favorevole alla parte reclamante giustifica lo svincolo del contributo, di cui in sede di preannuncio di reclamo era stato autorizzato l’addebito sul conto campionato della stessa.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Tommaso dell’Utri la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte. –

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