C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 06.03.2025 – Delibera – RECLAMO del calciatore Sig. Lorenzo DRI della Società ASD SS SANGIORGINA (Campionato Juniores Regionali Gir. B gara ASD Ancona Lumignacco – ASD SS Sangiorgina del 15.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 79 del Comitato Regionale FVG del 20.02.2025
RECLAMO del calciatore Sig. Lorenzo DRI della Società ASD SS SANGIORGINA (Campionato Juniores Regionali Gir. B gara ASD Ancona Lumignacco – ASD SS Sangiorgina del 15.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 79 del Comitato Regionale FVG del 20.02.2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 79 del 20.02.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per quattro gare effettive a carico del sig. Lorenzo DRI, calciatore tesserato per l’ASD SS Sangiorgina (Campionato Juniores Regionali, Gir. B, gara ASD Ancona Lumignacco – ASD SS Sangiorgina) in quanto “espulso perché, dopo aver commesso un fallo nei confronti di un calciatore avversario, lo colpiva con uno schiaffo mentre quest’ultimo si stava alzando da terra”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 22.02.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ottenuti in data 24.02.2025), il calciatore DRI ha ritualmente proposto reclamo in data 01.03.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) la condotta posta in essere, seppure meritevole di sanzione, non è mai stata scomposta e/o violenta, né la stessa ha cagionato danno al calciatore avversario o provocato la reazione di questi; (ii) il calciatore DRI non è mai stato espulso dal terreno di gioco per proteste o scorrettezze, tanto che il fatto occorso è da reputarsi del tutto eccezionale. In ragione di un tanto, il reclamante ha richiesto, anche in applicazione dell’art. 13 CGS, di ridurre la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, riconducendola a misura ritenuta più equa e di giustizia. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito e della rinuncia, da parte dello stesso, al termine previsto dall’art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 05.03.2025. Alla predetta udienza, tenutasi in videoconferenza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per il reclamante, l’avv. Nicola PAOLINI, il quale – in sede di discussione – si è sostanzialmente richiamato ai contenuti del reclamo, instando, conclusivamente, per la riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo Territoriale. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. La condotta posta in essere dal calciatore DRI è certamente meritevole di sanzione. In relazione a quanto riportato in sede di referto, non si ritiene tuttavia che tale condotta possa essere reputata “violenta” nell’accezione fatta propria dall’art. 35 CGS (riferita agli ufficiali di gara, ma certamente utilizzabile quale rimando definitorio), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. In relazione a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), per altro, si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare “vigoria sproporzionata o brutalità” contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Nel caso di specie, al di là del fatto che la condotta è stata posta in essere nelle immediatezze di un contrasto di gioco, non è dato intendere – difettando la relativa prova – se sia stato fatto uso di quella “vigoria sproporzionata o brutalità” richiamata, come detto, dal Regolamento del Giuoco del Calcio. E’ probabile, per altro, che un tanto non sia affatto avvenuto, posto che, come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamante, alla condotta posta in essere dal calciatore DRI non è seguita reazione alcuna da parte dell’avversario e/o dei suoi compagni di squadra. La carenza dell’intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria (i.e.: l’assenza di volontà lesiva), consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva (CSA n. 42/2020-2021; CSA n. 18/2016-2017), essendo certamente contraria all’etica del gioco la condotta di colui che, invece di aiutare l’avversario a rialzarsi dopo un contrasto, lo colpisce con uno schiaffo, quand’anche di moderata intensità. Ed invero, è da rilevarsi che la gravità di tale condotta non risiede tanto negli effetti del gesto, quanto nella sua intrinseca natura, sol ove si consideri che tutto l’ordinamento sportivo (e, in particolare, il rapporto tra i “protagonisti” di tale ordinamento, pure se avversari) è permeato da un fondamentale principio di rispetto, declinato – secondo quanto previsto dall’art. 4 CGS – nelle forme e nei contenuti della “lealtà, della correttezza e della probità”. Per quanto previsto dall’art. 39, co. 1, CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Avuto riguardo ai fatti come descritti ed alla condotta pregressa del calciatore, avente comunque un buon curriculum disciplinare, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter irrogare una squalifica pari a quella minima edittale, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, da reputarsi eccessivamente gravosa.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando a carico del Sig. Lorenzo DRI la sanzione nei termini della squalifica per 2 (due) giornate effettive. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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