C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 98 del 08.04.2025 – Delibera – CS-33/2024-2025: RECLAMO della Società ASD La Fortezza Gradisca (Campionato Prima Categoria Girone C gara La Fortezza Gradisca – Bisiaca Romana del 16.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 90 del Comitato Regionale FVG del 20.03.2025
RECLAMO della Società ASD La Fortezza Gradisca (Campionato Prima Categoria Girone C gara La Fortezza Gradisca – Bisiaca Romana del 16.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 90 del Comitato Regionale FVG del 20.03.2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 90 del 20.03.2025 del Comitato Regionale, il G.S.T., in relazione alla gara A.S.D. La Fortezza Gradisca – A.S.D. Bisiaca Romana, Campionato Prima Categoria, Girone C, irrogava la squalifica per 5 (cinque) giornate carico del sig. Marco VENUTI perché espulso per fallo, alla notifica del provvedimento spingeva con il petto il direttore di gara fino a farlo indietreggiare di un paio di passi pur senza conseguenze significative. Veniva, a quel punto, trattenuto da alcuni calciatori della squadra avversaria e, nell'abbandonare il terreno di gioco, calciava lontano il pallone in segno di protesta. Avverso il suddetto provvedimento, l’A.S.D. La Fortezza Gradisca, dopo averlo tempestivamente preannunciato, depositava regolare reclamo chiedendo di riformare la decisione impugnata annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e giustizia. All’ora fissata per la convocazione è presente, per la società reclamante, il sig. Franco ZANOLLA, presidente di La Fortezza Gradisca, nonché il sig. Marco VENUTI che si richiamano al reclamo, evidenziando come in una dichiarazione sottoscritta dal direttore sportivo di Bisiaca Romana, il medesimo ha dichiarato che nessun calciatore della sua squadra ha trattenuto il sig. VENUTI. Tale dichiarazione è effettivamente pervenuta a mezzo PEC presso la Segreteria della Corte in data 30.03.2024. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati. La reclamante contesta la ricostruzione arbitrale riportata a referto e l’interpretazione datane dal GST, evidenziando l’assenza di contegno violento od offensivo da parte del VENUTI sia nel rapportarsi all’arbitro che nel calciare il pallone. Tesi avvalorata anche dalla dichiarazione a firma del direttore sportivo della squadra avversaria che confermerebbe lo spontaneo rientro negli spogliatoi del VENUTI senza essere in alcun modo trattenuto dai compagni. Innanzi tutto, occorre precisare che il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. Pertanto, la dichiarazione testimoniale summenzionata risulta inammissibile sia in quanto insufficiente a scalfire il referto arbitrale, oltre che comunque tardivamente allegata ex art. 77 comma 2 CGS (tramite comunicazione a mezzo pec ,pervenuta alla segreteria del CSAT in data 30.03.2025) e irritualmente dedotta ex art, 60 comma 2 CGS: “le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia”. Per quanto sopra, i fatti appaiono accertati, sebbene emerga di tutta evidenza una certa sproporzione tra gli accadimenti refertati e la sanzione irrogata, anche alla luce del fatto che, al termine della gara, il calciatore recatosi all’ingresso degli spogliatoi rivolgeva le proprie scuse all’arbitro, alla presenza del capitano e di un dirigente di LA FORTEZZA, dimostrandosi resipiscente. Circostanza che, sebbene non annotata a referto, è stata confermata dall’arbitro, sentito telefonicamente dal Collegio, in sede di udienza e prima di ammettere alla stessa i reclamanti, alla presenza del rappresentante AIA, sig. Pestrin. Vi è ragione di ritenere che le fattispecie in esame rientrino nell’alveo della condotta antisportiva ex art.39 CGS. Un tanto anche in ragione della lievità del contatto fisico tra arbitro e calciatore, senza conseguenze per quest’ultimo, e del fatto che il calcio inferto dal calciatore al pallone, probabilmente frutto della frustrazione per l’espulsione, non ha colpito nessuno. Pertanto, la sanzione più congrua appare essere quella di 3 (tre) giornate di squalifica. Al parziale accoglimento del reclamo consegue lo svincolo del contributo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica a carico del sig. Marco VENUTI in 3 (tre) giornate di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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