C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 1 del 02.07.2025 – Delibera – RECLAMO della società ASD Calcio San Fior (Trofeo Alto Adriatico Under 17 gara Calcio San Fior – Pol. Intercomunale Centrolago del 01.06.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della Delegazione Provinciale di Udine, pubblicate sul CU n. 62 D.P. Udine del 05.06.2025.
RECLAMO della società ASD Calcio San Fior (Trofeo Alto Adriatico Under 17 gara Calcio San Fior – Pol. Intercomunale Centrolago del 01.06.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della Delegazione Provinciale di Udine, pubblicate sul CU n. 62 D.P. Udine del 05.06.2025.
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 62 D.P. Udine del 05.06.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 30.06.2027 a carico del sig. Alberto SALVADOR, calciatore tesserato per l’ASD CALCIO SAN FIOR, in quanto “espulso per aver proferito un’espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, si scagliava contro quest’ultimo e lo colpiva con una testata, che attingeva l’arbitro alla tempia destra, senza cagionargli conseguenze. Riusciva poi a liberarsi dal controllo dei suoi compagni di squadra e di un dirigente, intervenuti per allontanarlo dal terreno di gioco, e si avvicinava nuovamente al direttore di gara, rivolgendo uno sputo verso la sua persona da una distanza di circa 5 metri senza attingerlo. Abbandonava allora definitivamente il terreno di gioco reiterando le proprie veementi proteste solo grazie a un nuovo intervento dei propri compagni di squadra”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 06.06.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti), l’ASD CALCIO SAN FIOR ha ritualmente proposto reclamo in data 11.06.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) pur non contestandosi la legittimità del provvedimento espulsivo, non vi è stato, in realtà, alcun contatto fisico tra il calciatore ed il Direttore di Gara, posto che il primo si è solamente avvicinato al secondo – sia pure animatamente – per lamentarsi dell’espulsione ricevuta e che, nella concitazione del momento, il calciatore ha effettivamente sputato, ma verso terra; (ii) il Direttore di Gara non è stato soccorso e non ha interrotto neppure per un attimo la gara, nonostante il colpo alla tempia che egli dichiara di aver subito (tale circostanza, a dire della reclamante, varrebbe ad escludere la veridicità di quanto riportato in sede di referto in ordine alla “testata” sferrata dal calciatore); (iii) la sanzione irrogata è, comunque, particolarmente afflittiva, anche in considerazione della pregressa buona condotta del calciatore dal punto di vista disciplinare e del fatto che lo stesso, al termine della gara, ha avuto un atteggiamento collaborativo incolpandosi dell’accaduto, nel momento in cui il Direttore di Gara stava per segnalare a referto – quale responsabile della condotta – un altro calciatore dell’ASD CALCIO SAN FIOR (essendoci stata confusione nella indicazione dei numeri di maglia dei calciatori in distinta). In via istruttoria, l’ASD CALCIO SAN FIOR ha chiesto di volersi sentire, sui fatti in contestazione, il Direttore di Gara, il calciatore SALVADOR e alcuni testi. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 25.06.2025 assegnando alla parte reclamante – che ha avanzato richiesta di audizione – il termine di 4 giorni prima della data fissata per l’udienza per il deposito di ulteriori memorie e documenti, riservata ogni decisione sulle istanze istruttorie. All’udienza del 25.06.2025, prima di ammettere le parti all’udienza, la Corte Sportiva d’Appello ha ritenuto di dover sentire, a chiarimenti, il Direttore di Gara, il quale, a seguito della rilettura di quanto riportato a referto, ha precisato i fatti rilevando che: (i) dopo la notifica del cartellino rosso, il calciatore gli si è avvicinato “con la testa protesa in avanti”, tanto da farlo arretrare; per effetto dell’arretramento, egli è stato attinto con intensità non forte alla tempia, senza subire danno fisico; (ii) il calciatore è stato allontanato dapprima da altri calciatori e, poi, da un dirigente della propria squadra; riuscito per un attimo a liberarsi, gli ha lanciato uno sputo da una distanza di circa 5 metri per “denigrare” il suo operato; (iii) non vi sono state interruzioni della gara, né altri provvedimenti disciplinari; (iv) al termine della gara il calciatore, pur senza chiedere scusa per quanto accaduto, si è recato nello spogliatoio dello stesso Direttore di Gara “in quanto vi era stato un problema di numero di maglia sulla distinta”; (v) egli non si è recato al Pronto Soccorso, non ritenendo di avere postumi fisici che ne giustificassero l’accesso. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per la reclamante, l’avv. Lorenzo Violo; è altresì comparso, accompagnato dalla genitrice esercente potestà, il sig. SALVADOR, minorenne. L’avv. Violo, reso edotto delle dichiarazioni rilasciate a precisazione dei fatti dal Direttore di Gara, si è richiamato ai contenuti del reclamo, reputando derubricabili i fatti – anche alla luce delle dichiarazioni predette – alla fattispecie di cui all’art. 36 CGS. In sede di discussione è intervenuto anche il sig. SALVADOR, il quale, manifestando consapevolezza circa l’errore commesso, ha comunque ribadito che non vi è stato alcun contatto fisico con l’arbitro e che lo sputo era diretto a terra e non verso quest’ultimo. Il sig. SALVADOR ha altresì confermato di essersi recato spontaneamente dal Direttore di Gara per farsi identificare correttamente quale autore della violazione, in ragione della erronea indicazione del numero di maglia del calciatore espulso (vi era stato uno scambio di persona a causa di un errore di numerazione nella distinta di gara). A domanda, il sig. SALVADOR ha confermato di non avere precedenti disciplinari di rilievo e di aver agito con l’intento di protestare contro un torto asseritamente subito (fallo non fischiato). L’avv. Violo ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del reclamo, con riqualificazione della condotta e congrua riduzione della squalifica. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. La condotta posta in essere dal sig. SALVADOR è certamente meritevole di sanzione, posta la gravità dell’atteggiamento tenuto nei confronti del Direttore di Gara (di un tanto, per altro, anche il calciatore si è dichiarato pienamente consapevole). In sede di provvedimento sanzionatorio, il Giudice Sportivo Territoriale non ha inteso indicare la norma reputata applicabile ai fini della irrogazione di una squalifica per oltre 2 anni. E’ da ritenersi, ad ogni modo, che lo stesso Giudice si sia implicitamente riferito alla disposizione di cui all’art. 35 CGS, che prevede la sanzione minima di 2 anni di squalifica a carico dei calciatori che abbiano posto in essere una condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, dovendo intendersi per tale “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara”. La giurisprudenza sportiva ha avuto modo di rilevare che la condotta violenta considerata dall’art. 35 CGS consiste in un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà diretto a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica, che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (tra le tante: CGF, n. 161/CFG in C.U. FIGC 10.01.2014). E’ da ritenersi, per un tanto, che l’elemento soggettivo che caratterizza la condotta in esame è qualificabile alla stregua del “dolo specifico”, dovendo emergere – dai fatti in considerazione – una condotta intenzionale inequivocabilmente finalizzata a produrre una lesione personale (a prescindere dall’effettiva causazione di danni fisici), trattandosi di un c.d. illecito di azione. Nel caso di specie, è da reputarsi pacifico che tra il calciatore ed il Direttore di Gara vi sia stato un contatto fisico. Un tanto emerge, chiaramente, dai contenuti del referto e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Direttore di Gara in sede di audizione. Sul punto è da rilevarsi che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale (e/o precisati in eventuali atti integrativi) di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta, sono da reputarsi come effettivamente verificati. E’ da intendersi, conseguentemente, che la semplice negazione del fatto o la sua ricostruzione in termini diversi da parte dell’associazione reclamante (e, parimenti, da parte del calciatore sentito in udienza), non possa valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara. Posto, quindi, che un contatto fisico vi è stato, non vi è tuttavia evidenza del fatto che il sig. SALVADOR sia stato mosso dalla specifica intenzionalità di recare un danno da lesioni personali al Direttore di Gara. Ed invero, quest’ultimo, ha inteso precisare che il calciatore si è diretto verso di lui “con la testa protesa in avanti”, lasciando con ciò intendere che il calciatore non aveva il proposito di “caricare” una testata volta a colpire il Direttore di Gara, avendo invece assunto sin dal principio una postura di anteposizione del capo in palese atteggiamento di sfida e/o protesta, cercando – più probabilmente – un appoggio fisico con la fronte, in modo, comunque, latamente minaccioso. Il Direttore di Gara ha inteso ribadire che, nella concitazione del momento, un contatto fisico c’è effettivamente stato, essendo egli arretrato e venendo toccato, in quel frangente, con intensità non forte dalla testa del calciatore (il Direttore di Gara non ha lamentato alcun danno e/o dolore fisico). Anche tale circostanza depone per l’assenza di una intenzionalità diretta alla causazione di lesioni personali, posto che una siffatta dinamica è del tutto compatibile con la postura assunta sin dal principio dal calciatore (testa protesa in avanti) nel suo deprecabile atteggiamento di protesta. Il proponimento di mera contestazione, per quanto possa rilevare, è stato confermato dallo stesso calciatore in sede di udienza, il quale ha dichiarato di aver agito allo scopo di protestare per un torto che egli assumeva di aver subito. La disposizione di cui all’art. 35 CGS ricomprende, tra le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara anche lo sputo. Va da sé che, ai fini della sussunzione nell’ambito della disposizione citata, anche per la condotta che si sostanzia in uno sputo vale quanto dianzi detto in punto di diretta intenzionalità lesiva. Nel caso di specie, risulta che il calciatore, divincolatosi dalla presa dei compagni di squadra e dei dirigenti che tentavano di allontanarlo dal terreno di gioco, si sia nuovamente rivolto verso il Direttore di Gara sputando nella direzione di questi dalla distanza di circa 5 metri. Il calciatore, al riguardo, ha dichiarato di aver sputato verso terra; il Direttore di Gara ha precisato, ad ogni modo, che lo sputo era diretto a “denigrare” il proprio operato. Sul punto si può osservare, ulteriormente, che se il calciatore avesse effettivamente avuto una intenzionalità lesiva, una volta liberatosi dalla presa di coloro che lo volevano portare fuori dal campo, non si sarebbe fermato a 5 metri dal Direttore di Gara, ossia ad una distanza tale da cui era di fatto impossibile attingere con uno sputo quest’ultimo. Anche in detta circostanza, quindi, emerge un intento di mera – seppur grave – protesta. Una volta esclusa l’intenzionalità lesiva, la condotta del calciatore rimane comunque riconducibile alle disposizioni di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) e lett. b), CGS che sanzionano, rispettivamente, con la squalifica minima di 4 giornate (o a tempo determinato) la “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” e con la squalifica minima di 8 giornate (o a tempo determinato) la “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Sia pure nel contesto di un medesimo intento di protesta, il sig. SALVADOR ha posto in essere, nel caso di specie, una pluralità di condotte gravemente ingiuriose e/o irriguardose, arrivando anche al contatto fisico con il Direttore di Gara, con ciò commettendo più violazioni di diverse disposizioni sanzionatorie. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo risulta pacificamente applicabile il principio di cui all’art. 81 c.p. in tema di reato continuato ove sussistano i seguenti elementi costitutivi: (a) una pluralità di azioni compiute anche in tempi diversi; (b) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); (c) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un unico “disegno criminoso”. La presenza di detti elementi costitutivi consente – in sede di determinazione della sanzione – di evitare il cumulo sanzionatorio e di applicare la pena prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Altrimenti detto, una volta accertato il vincolo della continuazione tra le diverse condotte, ai fini della concreta determinazione della sanzione complessiva, il Giudice è tenuto a valutare autonomamente le singole violazioni e ad individuare, tra esse, quella più grave, facendo riferimento alla pena comminata in astratto; individuata la violazione più grave, il Giudice deve tener conto delle singole circostanze in cui il comportamento si è manifestato, effettuando il doveroso giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti (CFA, n. 1/CFA, 05.09.2019). Per quanto emerge dal referto arbitrale, il calciatore – a seguito di un fallo asseritamente non sanzionato – ha dapprima proferito una espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara (subendo, per un tanto, il provvedimento espulsivo) e ha poi posto in essere un ingiustificabile atteggiamento di protesta dirigendosi “con la testa protesa in avanti” verso lo stesso Direttore di Gara (toccandolo alla tempia) e continuando successivamente ad inveire nei confronti di quest’ultimo sino a quando altri calciatori ed un dirigente non lo hanno cercato di allontanare con forza dal terreno di gioco, arrivando infine a liberarsi dalla stretta e lanciando uno sputo verso il Direttore di Gara, tanto che si è reso nuovamente necessario un intervento di forza per la conduzione del calciatore negli spogliatoi. Pacifico che la violazione più grave sia quella gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico (il calciatore “con la testa protesa in avanti” ha toccato il Direttore di Gara alla tempia, mentre questi stava arretrando); detta condotta viene sanzionata, dall’art. 36, co. 1, lett. b), CGS con la squalifica – nella misura minima – di 8 gare (o a tempo determinato). Il vincolo della continuazione, per altro, sorregge le plurime condotte violative successive alla notifica del provvedimento espulsivo, avendo la prima condotta ingiuriosa, ossia quella che ha determinato il predetto provvedimento, una rilevanza del tutto autonoma. Avuto riguardo alle condotte legate dall’unitario intento di (deplorevole) protesta contro la decisione assunta dal Direttore di Gara, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter quantificare la sanzione applicabile alla violazione più grave in 2 mesi di squalifica, da aumentarsi sino al triplo (e, quindi, sino a 6 mesi complessivi). Ciò in ragione della gravità delle condotte poste in essere, che in nessun modo possono trovare tolleranza nel contesto di una competizione sportiva in cui i valori dell’etica comportamentale e del rispetto dell’Autorità sono chiamati ad assumere valenza fondante. A tale sanzione, la Corte Sportiva di Appello ritiene cumulabile, materialmente, la sanzione per la condotta ingiuriosa che ha portato al provvedimento espulsivo (sanzione minima: 4 giornate di squalifica). Nel contesto del doveroso giudizio di bilanciamento delle circostanze, è da rilevarsi che il calciatore, al termine dell’incontro, si è recato presso lo spogliatoio del Direttore di Gara autoaccusandosi della condotta posta in essere, nel momento in cui era emerso che lo stesso Direttore di Gara stava per ascrivere la violazione ad altro calciatore dell’ASD CALCIO SAN FIOR a causa di un errore nella indicazione del numero di maglia dei calciatori in distinta. Tale circostanza può essere positivamente considerata in senso attenuante rispetto alla sanzione da irrogarsi, posto che il sig. SALVADOR, una volta stemperata l’immotivata tensione, ha avuto l’onestà di assumersi la responsabilità di quanto accaduto, evitando che un suo compagno di squadra subisse una ingiusta sanzione. La fattiva collaborazione prestata, nell’occasione, dal calciatore viene considerata dalla Corte Sportiva d’Appello in senso favorevole rispetto alla riduzione della sanzione da irrogarsi, posto che il sig. SALVADOR ha dimostrato – seppur dopo un grave errore di condotta, di cui si è comunque dichiarato consapevole – di avere una maturità tale da comprendere la necessità di affrontare in prima persona le conseguenze dei propri sbagli, senza voler approfittare di comode vie di fuga. In senso attenuante, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso considerare anche la generale buona condotta, dal punto di vista disciplinare, del calciatore nelle pregresse stagioni sportive. In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter rimodulare in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, da reputarsi eccessivamente afflittiva.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica a carico del sig. Alberto SALVADOR con effetti fino al 31.12.2025. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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