C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 126 del 26.06.2025 – Delibera – Deferimento TFT–SD 07/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Roberto Agostinis, Fabio Cacitti, Gianni Colonna, Serghiey Culin, Fabio Di Gallo, Giulio Di Prisco, Cristian Ferino, Anthony Franzil, Denis Gressani, Stefano Morassi, Enzo Niccolini, Renzo Emilio Picco, Erick Stefani, Raul Straulino, Andrea Zoffo, Cristian Nodale e ASD VIOLA, ASD ILLEGIANA, ASD FOLGORE, ASD BORDANO CALCIO, ASD TIMAUCLEULIS, POL. AUDAX ASD, ASD COMEGLIANS, ACD VAL DEL LAGO, ASD STELLA AZZURRA, ASD CERCIVENTO, ASD MOBILIERI SUTRIO, ASD MOGGESE Il deferimento.

Deferimento TFT–SD 07/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Roberto Agostinis, Fabio Cacitti, Gianni Colonna, Serghiey Culin, Fabio Di Gallo, Giulio Di Prisco, Cristian Ferino, Anthony Franzil, Denis Gressani, Stefano Morassi, Enzo Niccolini, Renzo Emilio Picco, Erick Stefani, Raul Straulino, Andrea Zoffo, Cristian Nodale e ASD VIOLA, ASD ILLEGIANA, ASD FOLGORE, ASD BORDANO CALCIO, ASD TIMAUCLEULIS, POL. AUDAX ASD, ASD COMEGLIANS, ACD VAL DEL LAGO, ASD STELLA AZZURRA, ASD CERCIVENTO, ASD MOBILIERI SUTRIO, ASD MOGGESE Il deferimento.

Con atto di data 16.05.2025, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: - il sig. Roberto Agostinis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Viola per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dello stesso Giudice Sportivo Territoriale; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Provocando il dolore che persisteva per circa quindici minuti (con inserimento al fianco del testo di tre emoticon raffiguranti la faccina che ride a crepapelle – n.d.r.). Con mano aperta colpiva l'arbitro con due pacche sulla parte alta della schiena senza procurarli peraltro alcun dolore (con inserimento al fianco del testo di tre emoticon raffiguranti la faccina che ride a crepapelle – n.d.r.). Lo tirava a sé per circa 5 cm (con inserimento al fianco del testo di due emoticon raffiguranti la faccina che ride a crepapelle n.d.r.) Bauahauuahauuahuuahauahua. 9 mesi, 8 giornate e altre 8 giornate per le motivazioni di cui sopra (con inserimento al fianco del testo di cinque emoticon raffiguranti la faccina che ride a crepapelle – n.d.r.)”; - il sig. Fabio Cacitti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Illegiana per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Abbiamo avuto questo arbitro due volte, entrambe ha fatto male. Cartellino molto facile, anche inutilmente, in gare corrette. Preciso che nel calcio si dovrebbe avere più rispetto per l arbitro, ma lui tira fuori il peggio da chiunque. Semplicemente un giovane che vuole fare il protagonista e non capisce che essere protagonista vuol dire fare bene quello che deve. Mi dispiace per l amaro che ha già i suoi problemi mandi al simbolo Aia posizione sterno”, con inserimento al fianco del testo di una emoticon raffigurante la mano che saluta; - il sig. Gianni Colonna, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Folgore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti espressioni: “AIAaaa…. (con inserimento al fianco del testo di tre emoticon raffiguranti un pagliaccio – n.d.r.). Libertà per Nicholas Cavallero”; - il sig. Serghiey Culin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bordano Calcio per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” ad un articolo pubblicato in data 29.6.2024 sulla pagina web denominata “Campionato Carnico“ dal titolo “Pesante successo del Bordano a Verzegnis – Campionato Carnico”, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro della gara Verzegnis – Bordano valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, nonché della classe arbitrale nel suo complesso; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Ho sottolineato volentieri le ottime prestazioni arbitrali di sue colleghe in passato … anche in un recente passato … oggi mi permetto di fare il contrario … magari fra qualche anno diventerà bravissima, nel frattempo per ora non è corretto che la sua crescita avvenga a discapito dei giocatori … cartellino rosso per aver detto (da seduto senza gesta di enfasi ecc) solo ed esclusivamente la parola: “protagonista” è assurdo e non lo accetto!!!! Come fa lo fanno i giocatori anche gli arbitri possono sbagliare, ci mancherebbe, va accettato … ma ci vuole il buon senso da entrambe le parti … altrimenti si dà l'impressione di aspettare la domenica (sabato nel caso specifico) per sfogare le frustrazioni della vita approfittando di un “potere” dato da fischietto ecc ... ringrazio di cuore i giocatori avversari che mi hanno dato il 5 mentre uscivo per sottolineare l'assurdità della cosa … ringrazio anche per i messaggi ricevuti da chi mostrandomi solidarietà (avendola avuta come direttrice di gara) mi ha dimostrato comprensione totale ...! nonostante tutto comunque le auguro ogni bene, di crescere nei migliori dei modi e di arrivare a capire gli errori commessi per non fare le stesse minchiate in futuro … altrimenti andrebbe fermata per qualche turno anche lei come fa così facilmente col prossimo”; - il sig. Fabio Di Gallo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Timaucleulis per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ““OK va bene tutti cattivi e brutti ma vogliamo fermarlo un paio di mesi sto “arbitro” …. No perché uno che in una partita di 3 categoria del Carnico ti dice: devo fare carriera … secondo me non ha tutti i giorni della settimana a bordo macchina (con inserimento al fianco del testo di una emoticon raffigurante una persona che scrolla le spalle – n.d.r.); - il sig. Giulio Di Prisco, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Polisportiva Audax A.S.D. per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Metterei l’obbligo per le squadre di casa di riprendere le partite, il carnico è un bel movimento che non può e non deve essere minato da questi protagonisti, in maniera che si tutelino i sacrifici delle società”; - il sig. Cristian Ferino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Comeglians per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due “commenti” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso; nel primo “commento”, in particolare, sono state utilizzate le espressioni “Ma secondo me sarebbe da dare un occhiatina anche a questo direttore di gara … o hanno sempre ragione loro? Tanto sono intoccabili ……”, mentre nel secondo commento sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni “Per me la categoria arbitrale è in totale degrado e mettono dentro cani e porci basta far numero … la maggiore delle volte sono proprio loro a rovinare le partite!”; - il sig. Anthony Franzil, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Val del Lago: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro; nel “commento”, in particolare, in risposta a quanto affermato dal sig. Enzo Niccolini, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Enzo Niccolini non è vero … è diverse giornate che fa vittime … chi dovrebbe non lo ferma”; - il sig. Denis Gressani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Stella Azzurra per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Cava …. Setu diventat tan trist!??? (con inserimento al fianco del testo di tre emoticon raffiguranti rispettivamente una persona che ride, il braccio muscoloso ed un cuore – n.d.r.) gli arbitri sono davvero di un livello imbarazzante …. Manie di protagonismo (con inserimento al fianco del testo di una emoticon raffigurante un pagliaccio – n.d.r.)”; - il sig. Stefano Morassi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cercivento per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 10.10.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Gli arbitri dell’ultima giornata di Prima Categoria – Campionato Carnico”, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Questi sono arbitri seri ... non quei giovani presuntuosi mandati a fare i fenomeni x i campi del carnico ….. GRANDE Fabris”; - il sig. Enzo Niccolini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bordano Calcio per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale; nel “commento”, in particolare, in risposta a quanto affermato dal sig. Angeli Remigio, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ““Angeli Remigio non è colpa loro ….. di questi poveri ragazzi mandato nella mischia senza avere nessuna esperienza di calcio!!!!! E’ colpa di chi li manda se a sti ragazzini fai fare 2 – 3 - 4 anni di arbitrare giovanili, poi forse puoi portare tra i “grandi””; - il sig. Renzo Emilio Picco, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Bordano Calcio per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza della classe arbitrale; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Ribadisco, ridicoli e basta”; - il sig. Erick Stefani, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Paluzza, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso: a.- a mezzo di tre “commenti” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale; nei tre “commenti”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Voglia di protagonismo, quelli che li mandano ad arbitrare dovrebbero seguirli un po’ di più ma indula vuluno la? Cosa pensano di essere grandi per andare in serie a? Ormai si vede di tutto per i campi e ogni domenica fanno i protagonisti. dispiace per l’amaro, la federazione dovrebbe intervenire anche sui referti, è troppo facile scrivere quello che si vuole sia scritto, perché non è possibile che uno scriva dolore per 15 minuti e dopo 5 riprende il gioco e non ha niente, bisugne esi li e iodi dal ver sae vere dut” (primo commento), “D.Q. esatto, ormai sono mandati allo sbaraglio anche loro e purtroppo fanno quello che vogliono a discapito dei giocatori e dirigenti, cartellino facile, falli non fischiati, rigori, per non parlare dei fuorigioco, che non sanno ancora come funziona, speriamo finisca questo campionato e col prossimo si diano una regolata, ma prevede la stessa cosa perché gli arbitri sono quelli che sono purtroppo” (secondo commento), “M.B. con le cagate che danno lì colpevolizzo li stesso sui fuorigioco” (terzo commento); b.- a mezzo di due “commenti” al “post” pubblicato in data 9.10.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato ““Gilas Falcon “Mi scuso con l’arbitro, ma non l’ho né spintonato né aggredito - Campionato Carnico””, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale del seguente testuale tenore; “Quello di arrabbiarsi per una cosa ingiusta come una espulsione, penso sia normale, non è normale che un direttore di gara sul referto possa scrivere quello che vuole, mi dispiace per davvero per te, perché ci siamo scontrati un paio di volte e non sei come ti ha descritto il signor arbitro, giochi a calcio, hai passione sei forte e si sa quando si va in campo si dà tutto, non abbatterti forte, forte sei e forte sarai quando rientri (con inserimento alla fine del testo di una emoticon raffigurante il pollice all’insù – n.d.r.)” (primo commento), “Ho capito le mani addosso, ok, ma con si può neanche parlare con loro che subito tirano fuori il cartellino, mi dispiace dirlo, ma dute mularie mandade allo sbaraglio” (secondo commento); - il sig. Raul Straulino, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Mobilieri Sutrio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “E pensare che se avesse chiuso la partita sul 5 o 6 a 2 senza fare 7 minuti di recupero non sarebbe successo tutto sto casino. 20 anni fa sarebbe uscito dagli spogliatoi accompagnato dai Carabinieri ... Mi dispiace dirlo ma il Signor Saitta, a mio avviso, inadeguato e troppo protagonista”; - il sig. Andrea Zoffo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Moggese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il Campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni dileggianti e contrarie ai principi di lealtà probità e correttezza nei confronti dell’arbitro dell’incontro appena citato; nel “commento”, in particolare, in risposta ad altro commento del sig. Fabio Di Gallo, sono state utilizzate le seguenti espressioni: “Fabio Di Gallo magari per lui fare carriera significa arbitrare in prima (con inserimento al fianco del testo di tre emoticon raffiguranti la faccina che ride a crepapelle – n.d.r.)”; - il sig. Cristian Nodale, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Paluzza: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due “commenti” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il Campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dello stesso Giudice Sportivo Territoriale e della classe arbitrale; nel primo “commento”, in particolare, in risposta ad altro commento del sig. Roberto Agostinis, sono state utilizzate le espressioni “Roberto Agostinis secondo me studia da geometra”, mentre nel secondo sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ““Stiamo arrivando alla frutta. Se non ci siamo già. Rimpiango gli arbitri di 30 anni fa, quando almeno ci potevi parlare, ma soprattutto ti rispondevano. Invece adesso ad ogni partita prendono le sembianze del Marchese del Grillo …. “Io so io e voi non siete un caxxo””; - la società A.C.D. Val del Lago a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Anthony Franzil, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Bordano Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enzo Niccolini, Serghiey Culin e Renzo Emilio Picco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.S.D. Viola a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Agostinis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Illegiana a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Cacitti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Folgore a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianni Colonna, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Timaucleulis a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Di Gallo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società Polisportiva Audax A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giulio Di Prisco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Comeglians a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cristian Ferino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Stella Azzurra a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Denis Gressani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Cercivento a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Morassi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Mobilieri Sutrio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Raul Straulino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società A.S.D. Moggese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Zoffo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 16.05.2025 veniva fissata l’udienza del 4.06.2025. In data 31.05.2025 il difensore di Enzo Niccolini, per sé e nell’interesse di ASD Bordano Calcio, Anthony Franzil, per sé e nell’interesse di ACD Val Del Lago, Asd Viola, ASD Illegiana, ASD Folgore, ASD Timaucleulis, Pol. Audax ASD, ASD Comeglians, ASD Stella Azzurra, ASD Cercivento, ASD Mobilieri Sutrio, ASD Moggese, nonché del tesserato Serghiey Culin, depositava memoria ex art. 93, comma 1, cgs con la quale chiedeva il proscioglimento dei deferiti, affermando che le espressioni utilizzate rientrassero nell’ambito di mere critiche sulle decisioni arbitrali, senza lesione alcuna. Il dibattimento. All’udienza del 4.06.2025 dinanzi al TFT compariva in rappresentanza della Procura Federale l’avv. Massimo Adamo in collegamento telematico e i signori Enzo Niccolini ed Anthony Franzil con l’avv. Nicola Paolini. Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità dei deferiti, formulava le seguenti richieste: - sig. Roberto Agostinis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Viola 2 GIORNATE DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - sig. Fabio Cacitti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Illegiana 2 GIORNATE DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - sig. Gianni Colonna, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Folgore 2 GIORNATE DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - sig. Serghiey Culin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bordano Calcio 2 GIORNATE DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - sig. Fabio Di Gallo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Timaucleulis 2 GIORNATE DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - sig. Giulio Di Prisco, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Polisportiva Audax A.S.D. 2 MESI DI INIBIZIONE - sig. Cristian Ferino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Comeglians 3 GIORNATE DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - sig. Anthony Franzil, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Val del Lago 40 GIORNI DI INIBIZIONE - sig. Denis Gressani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Stella Azzurra 3 GIORNATA DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - sig. Stefano Morassi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cercivento 2 MESI DI INIBIZIONE - sig. Enzo Niccolini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bordano Calcio 2 MESI DI INIBIZIONE - sig. Renzo Emilio Picco, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Bordano Calcio 40 GIORNI DI INIBIZIONE - sig. Erick Stefani, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Paluzza 40 GIORNI DI INIBIZIONE - sig. Raul Straulino, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Mobilieri Sutrio 40 GIORNI DI INIBIZIONE - sig. Andrea Zoffo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Moggese 40 GIORNI DI INIBIZIONE - sig. Cristian Nodale, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Paluzza 2 GIORNATE DI SQUALIFICA da scontarsi in gare ufficiali - A.C.D. Val del Lago per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Anthony Franzil EURO 500,00 DI AMMENDA - A.S.D. Bordano Calcio per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Enzo Niccolini e Renzo Emilio Picco EURO 500,00 DI AMMENDA - A.S.D. Viola per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Roberto Agostinis EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Illegiana per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Fabio Cacitti EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Folgore per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Gianni Colonna EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Bordano Calcio per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Serghiey Culin EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Timaucleulis per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Fabio Di Gallo EURO 400,00 DI AMMENDA - Polisportiva Audax A.S.D. per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Giulio Di Prisco EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Comeglians per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Cristian Ferino EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Stella Azzurra per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Denis Gressani EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Cercivento per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Stefano Morassi e Francesco Nodale EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Mobilieri Sutrio per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Raul Straulino EURO 400,00 DI AMMENDA - A.S.D. Moggese per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Andrea Zoffo EURO 400,00 DI AMMENDA. La difesa dei deferiti si riportava alle deduzioni, eccezioni e richieste di cui alla memoria depositata. La motivazione. Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento de quo sia fondato e vada parzialmente accolto per quanto di seguito specificato. Prima di procedere all’analisi delle singole condotte oggetto di deferimento, è necessario soffermarsi su alcuni profili di ordine sistematico, considerato che le violazioni contestate attengono ai principi cardine su cui si fonda l’intero ordinamento sportivo, ossia quelli di lealtà, correttezza, probità e decoro, a cui tutti i tesserati e affiliati sono tenuti ad uniformarsi ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Tali principi costituiscono norme imperative a contenuto etico, che si impongono quale parametro indefettibile di condotta per chiunque operi nell’ambito del sistema sportivo, in virtù dell’adesione volontaria ad esso. Essi non si esauriscono nel perimetro dell’attività sportiva agonistica o tecnica, ma trovano applicazione anche al di fuori del campo da gioco, estendendosi a tutte quelle condotte che, pur svolte in contesti estranei all’attività agonistica, siano comunque riferibili alla sfera sportiva o suscettibili di compromettere il decoro, la reputazione o l’equilibrio dell’ordinamento. In questa prospettiva la giurisprudenza federale ha chiarito in più occasioni che l’art. 4 CGS non costituisce una norma in bianco, né una disposizione di carattere meramente residuale. La Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, con decisione n. 70/CFA del 2021-2022, ha espressamente affermato che “l’articolo 4, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale, ma va interpretato alla luce dei valori e dei princìpi che informano l’ordinamento sportivo”. La medesima pronuncia ha sottolineato che la norma consente di sanzionare anche comportamenti extrafunzionali, in quanto “il rispetto di lealtà, correttezza e probità è richiesto non soltanto nell’esercizio diretto dell’attività sportiva, ma anche in tutte le occasioni in cui il comportamento di un tesserato possa riflettersi sull’immagine e sulla credibilità del sistema sportivo”. Di conseguenza, ogni condotta che si discosti da tali princìpi, anche se non tenuta direttamente sul terreno di gioco, può integrare un illecito disciplinare rilevante. In tale cornice, assumono particolare rilievo le esternazioni rese dai tesserati attraverso i social media, le quali impongono una riflessione sui limiti del diritto di critica nel contesto sportivo e sulla sua compatibilità con i principi generali di correttezza e decoro richiamati dall’art. 4 CGS. Il diritto di critica, pur riconoscendo la facoltà di esprimere valutazioni soggettive anche in forma incisiva e talvolta polemica su fatti di rilevanza pubblica – come accade nel contesto calcistico – incontra tuttavia limiti invalicabili, rappresentati dal dovere di rispettare l’onore, la reputazione e la dignità delle persone cui tali giudizi si riferiscono. Non possono pertanto ritenersi tollerabili, neppure nell’ambito del diritto di critica, espressioni dal contenuto offensivo, denigratorio o irridente nei confronti dell’arbitro, né tantomeno affermazioni che contengano accuse gravi e non suffragate da elementi oggettivi, ovvero che mirino ad alimentare sospetti infondati circa la sua imparzialità o correttezza professionale. Sul punto, la Corte Federale d’Appello, con la decisione n. 41/CFA/2021- 2022/D ha evidenziato che l’ordinamento sportivo ha una sensibilità maggiore rispetto all’ordinamento statale nel tutelare la reputazione degli associati. Anche se la critica è un diritto costituzionalmente garantito, essa deve essere esercitata con rispetto e senza travalicare i limiti della forma, evitando espressioni disonorevoli o aggressive. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’esame puntuale delle singole condotte oggetto di contestazione assume rilievo determinante, al fine di accertarne la conformità – o l’eventuale difformità – rispetto ai principi generali sopra richiamati e di valutarne, conseguentemente, la rilevanza disciplinare. a) ROBERTO AGOSTINIS: il contenuto del commento riportato nel capo d’incolpazione risulta censurabile, integrando una grave violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, sia per la modalità comunicativa adottata sia per il valore simbolico trasmesso dall’uso di emoticon che deridono pubblicamente l’evento in questione. Tale condotta manifesta un chiaro intento offensivo e sarcastico, evidenziando una palese mancanza di rispetto nei confronti dell’arbitro. b) FABIO CACITTI: il commento in esame presenta una prima parte contenente una critica tecnica, che tuttavia cede rapidamente il passo a un giudizio soggettivo e polemico, sfociando in un attacco personale rivolto al carattere e alla professionalità dell’arbitro. c) GIANNI COLONNA: il commento formulato contiene un evidente riferimento sarcastico e denigratorio nei confronti dell’AIA; in particolare, l’utilizzo delle emoticon raffiguranti un pagliaccio assume particolare gravità, poiché espressamente finalizzato a ridicolizzare pubblicamente l’Associazione, con intento irridente e offensivo che travalica ampiamente i limiti del legittimo diritto di critica. d) SERGHIEY CULIN: la dichiarazione riportata oltrepassa in modo evidente i limiti del legittimo diritto di critica sportiva, configurando una grave violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto rivolge un attacco diretto alla persona, tanto sotto il profilo professionale quanto sotto quello personale, utilizzando un linguaggio offensivo e triviale, tale da ledere gravemente la dignità e il decoro del destinatario. e) FABIO DI GALLO: il commento formulato esprime, in tono sarcastico, una richiesta punitiva nei confronti dell’arbitro, mettendone apertamente in discussione la buona fede e l’imparzialità. Il contenuto risulta connotato da evidente carica polemica e denigratoria, sfociando in un attacco personale gratuito e non giustificabile nell’ambito del diritto di critica. Particolarmente significativa, in senso peggiorativo, è l’emoticon raffigurante una persona che scrolla le spalle, che contribuisce ad accentuare il tono ironico e a trasmettere un messaggio di disprezzo passivo, ulteriormente lesivo della dignità del destinatario. f) GIULIO DI PRISCO: il contenuto della dichiarazione, pur includendo una proposta apparentemente costruttiva, si colloca in un contesto che assume rilevanza disciplinare, in quanto veicola una critica non di natura tecnica, bensì personale, formulata con modalità allusive e indirette. L’utilizzo di espressioni ambigue e generalizzanti tradisce l’intento di offendere in modo velato, contribuendo a ledere il rispetto e la dignità dei destinatari, in contrasto con i principi di correttezza e lealtà sanciti dall’art. 4 CGS. g) CRISTIAN FERINO: le dichiarazioni rese si pongono in palese e grave violazione dell’art. 4 CGS, non potendo essere ricondotte nell’ambito del legittimo diritto di critica. Il contenuto è infatti lesivo, caratterizzato da toni polemici, espressioni volgari e generalizzanti, tali da risultare potenzialmente idonei a delegittimare l’AIA e l’intera classe arbitrale. Le affermazioni in questione mettono apertamente in dubbio l’imparzialità del sistema disciplinare, alimentando sfiducia e ostilità nei confronti della categoria, in contrasto con i principi di rispetto e decoro che informano l’ordinamento sportivo. h) ANTHONY FRANZIL: le dichiarazioni in esame ledono gravemente la reputazione e l’onore del tesserato destinatario, configurando una forma di diffamazione sportiva, in quanto prive di riscontri oggettivi e formulate con modalità non tecniche né argomentate. Si tratta di una critica particolarmente aspra e reiterata, che, lungi dall’essere costruttiva, si traduce in un attacco personale. La contestuale messa in discussione dell’operato degli organi federali contribuisce ad aggravare ulteriormente la condotta, in quanto incide negativamente sulla credibilità e sull’autorevolezza dell’intero sistema sportivo. i) DENIS GRESSANI: il commento contiene una critica diretta alla qualità tecnica degli arbitri, espressa con un tono complessivamente polemico e denigratorio. L’utilizzo di emoticon dal chiaro intento offensivo, sarcastico e derisorio contribuisce ad accentuare il discredito arrecato, rendendo la condotta complessivamente lesiva dei principi di rispetto, correttezza e decoro sanciti dall’art. 4 CGS. j) STEFANO MORASSI: la dichiarazione inizia con un’apparente nota positiva, ma evolve rapidamente in una critica aspra e personalizzata, connotata da un evidente intento denigratorio. Il contenuto si traduce in un’offesa rivolta in particolare alla categoria degli arbitri più giovani, svilendone il ruolo e la competenza. Il linguaggio utilizzato risulta poco rispettoso e gravemente lesivo dell’onore e della dignità, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e rispetto sanciti dall’art. 4 CGS. k) ENZO NICOLINI: nel caso di specie, si è in presenza di una critica dal contenuto sostanzialmente costruttivo, volta a evidenziare una presunta carenza di esperienza e formazione nei giovani arbitri. Pur espressa con tono informale, la dichiarazione non contiene espressioni offensive, volgari o lesive dell’onore altrui. Trattandosi di una valutazione priva di attacchi personali e Pag. riconducibile all’ambito del legittimo diritto di critica sportiva, la condotta non assume rilevanza disciplinare e deve ritenersi non punibile. l) RENZO EMILIO PICCO: il commento esprime un giudizio negativo particolarmente netto e offensivo nei confronti di taluni soggetti, adottando un tono irrispettoso e denigratorio. L’uso della parola “ridicoli” assume particolare gravità, configurandosi come un’offesa diretta che travalica i limiti del diritto di critica consentito nell’ambito sportivo. m) ERICK STEFANI: la dichiarazione esaminata si connota per una particolare gravità, in quanto contenente affermazioni denigratorie rivolte in modo generalizzato alla categoria arbitrale, accompagnate da gravi insinuazioni circa l’eventuale falsificazione del referto o l’adozione di comportamenti altamente scorretti da parte degli ufficiali di gara. Il linguaggio impiegato risulta caratterizzato da una reiterazione di espressioni lesive e da un tono complessivamente irrispettoso e denigratorio, che travalica ampiamente i limiti del legittimo diritto di critica e si pone in evidente violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva. n) RAUL STRAULINO: la dichiarazione in esame contiene accuse di particolare gravità, espresse con un linguaggio volgare e un tono complessivamente irrispettoso. Il giudizio formulato ha natura personale e offensiva, connotandosi per una crescente gravità in quanto evoca una situazione di potenziale pericolo fisico o scontro sociale, suscettibile di essere interpretata come una forma indiretta di minaccia o istigazione alla violenza. Tali affermazioni, oltre a denigrare la funzione arbitrale, si pongono in palese contrasto con i principi di correttezza, rispetto e decoro sanciti dall’art. 4 CGS, configurando un comportamento disciplinarmente rilevante. o) ANDREA ZOFFO: la dichiarazione si inserisce in un contesto comunicativo implicitamente denigratorio, in cui l’arbitro viene ironicamente deriso per il proprio ruolo e per le sue aspirazioni di carriera. L’uso mirato di emoticon contribuisce a rafforzare il tono sarcastico, veicolando un messaggio che va ben oltre i limiti di una legittima critica sportiva. La presenza del nome del diretto interessato rende il contenuto chiaramente riferibile a un soggetto specifico, accentuandone la valenza offensiva e il carattere personale del commento, con conseguente rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 4 CGS. p) CRISTIAN NODALE: il commento formulato non presenta elementi di particolare gravità, manifestando un lieve sarcasmo che si colloca ai confini del diritto di critica sportiva e pertanto non assume rilevanza disciplinare. Per quanto concerne le sanzioni irrogate alle società, tutte chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS, si ritiene opportuno procedere a una loro proporzionata rimodulazione rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale, tenuto conto dell’analisi delle specifiche condotte ascritte ai tesserati a ciascuna di esse riconducibili, della gravità complessiva dei fatti e delle circostanze specifiche emerse nel corso dell’istruttoria. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta la fondatezza del deferimento nei confronti dei seguenti tesserati e Società, irroga le seguenti sanzioni: - sig. Roberto Agostinis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Viola, 15 giorni di squalifica, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Fabio Cacitti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Illegiana, 7 giorni di squalifica, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Gianni Colonna, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Folgore, 15 giorni di squalifica, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Serghiey Culin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bordano Calcio, 7 giorni di squalifica, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Fabio Di Gallo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Timaucleulis, 15 giorni di squalifica, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Giulio Di Prisco, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Polisportiva Audax A.S.D., 15 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Cristian Ferino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Comeglians, 15 giorni di squalifica, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Anthony Franzil, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Val del Lago, 15 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Denis Gressani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Stella Azzurra, 15 giorni di squalifica, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Stefano Morassi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cercivento, 15 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Renzo Emilio Picco, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Bordano Calcio, 15 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Erick Stefani, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Paluzza, 20 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Raul Straulino, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Mobilieri Sutrio, 20 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - sig. Andrea Zoffo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Moggese, 15 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - A.C.D. Val del Lago per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Anthony Franzil, 150 euro di ammenda; - A.S.D. Bordano Calcio per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Enzo Niccolini e Renzo Emilio Picco, nonché il sig. Serghiey Culin, euro 100 di ammenda relativamente alle posizioni Renzo Emilio Picco e Serghiey Culin; - A.S.D. Viola per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Roberto Agostinis, 100 euro di ammenda; - A.S.D. Illegiana per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Fabio Cacitti, euro 50 di ammenda; - A.S.D. Folgore per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Gianni Colonna, euro 100 di ammenda; - A.S.D. Timaucleulis per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Fabio Di Gallo, euro 100 di ammenda; - Polisportiva Audax A.S.D. per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Giulio Di Prisco, euro 100 di ammenda; - A.S.D. Comeglians per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Cristian Ferino, euro 100 di ammenda; - A.S.D. Stella Azzurra per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Denis Gressani, euro 100 di ammenda; - A.S.D. Cercivento per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Stefano Morassi e Francesco Nodale, euro 100 di ammenda; - A.S.D. Mobilieri Sutrio per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Raul Straulino, euro 100 di ammenda; - A.S.D. Moggese per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Andrea Zoffo euro 100 di ammenda. Ritenuta l’infondatezza del deferimento nei rispettivi loro confronti, proscioglie: - il sig. Enzo Niccolini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bordano Calcio; - il sig. Cristian Nodale, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Paluzza; - la società A.S.D. Bordano Calcio, limitatamente alla posizione del sig. Enzo Niccolini. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

 

 

 

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