C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 25.09.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD MOBILIERI SUTRIO (Torneo Carnico Juniores, gara Cavazzo – Mobilieri Sutrio del 28/08/2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 17 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 02.09.2025

RECLAMO della Società ASD MOBILIERI SUTRIO (Torneo Carnico Juniores, gara Cavazzo – Mobilieri Sutrio del 28/08/2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 17 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 02.09.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 17 del 02.09.2025 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Lucas NODALE, calciatore tesserato per l’ASD MOBILIERI SUTRIO (Torneo Carnico Juniores, gara Cavazzo – Mobilieri Sutrio), “per comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro a fine gara (art. 36/a C.G.S.)”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 02.09.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 05.09.2025), l’ASD MOBILIERI SUTRIO ha ritualmente proposto reclamo in data 10.09.2025, rilevando in sintesi che: (i) il calciatore Lucas NODALE, al termine della gara, svoltasi senza particolare animosità, non ha rivolto alcun insulto al Direttore di gara, il quale – nel frattempo – si era diretto verso gli spogliatoi; (ii) lo stesso Lucas NODALE, in quel frangente, ha effettivamente calciato da centrocampo un pallone in direzione degli spogliatoi, ma senza alcuna intenzione di colpire il Direttore di gara, distante diverse decine di metri; (iii) il calciatore non ha precedenti disciplinari di rilievo, essendo abitualmente rispettoso dei Direttori di gara e degli avversari; (iv) non era, comunque, intenzione dello stesso recare offesa al Direttore di gara, tanto che – se tale è stata l’impressione – egli si scusa per la sua condotta. Un tanto rilevato, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale o la sua riduzione a misura di equità e di giustizia. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 18.09.2025, assegnando alla parte reclamante il termine di 4 giorni prima della data fissata per l’udienza per il deposito di ulteriori memorie o documenti. In sede d’udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale – sentito a chiarimenti – ha dichiarato: (i) che il sig. Lucas NODALE, al termine della gara, mentre si trovava a centrocampo, si è rivolto nei suoi confronti chiamandolo più volte “handicappato” alla presenza di un compagno di squadra; (ii) che il sig. Lucas NODALE ha calciato un pallone verso l’alto che ha poi toccato terra a pochi metri dal punto in cui, nel mentre, lo stesso Direttore di gara si era recato (zona spogliatoi), presumibilmente con l’intento di colpirlo; (iii) né il sig. Lucas NODALE né altri dei presenti gli hanno porto delle scuse nelle immediatezze dei fatti. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per la reclamante, il sig. Carlo DI LENA, Presidente dell’ASD MOBILIERI SUTRIO. Il sig. Carlo DI LENA, reso edotto delle dichiarazioni rilasciate a precisazione dei fatti dal Direttore di gara, si è richiamato ai contenuti del reclamo e al fatto che le persone presenti hanno negato che sia stata pronunciata la parola “handicappato”; anche il lancio del pallone non risulterebbe confermato (nemmeno dai dirigenti della formazione avversaria) e, comunque, se un lancio vi è stato, l’intenzione era quella di indirizzare il pallone verso il magazzino, sito nei pressi degli spogliatoi. La conoscenza personale del calciatore coinvolto (la cui condotta si asserisce irreprensibile), pur in assenza di elementi oggettivi, ha infine indotto il sig. Carlo DI LENA ad insistere nel reclamo, con conseguente richiesta di annullamento o riduzione della squalifica. La Corte Sportiva d’Appello ritiene infondato il reclamo. In sede di referto, si riporta – in primo luogo – che, al termine della partita, il sig. Lucas NODALE ha indirizzato nei confronti del Direttore di gara, mentre questi si stava dirigendo verso gli spogliatoi, un’espressione certamente ingiuriosa o irriguardosa (handicappato); detta circostanza è riportata anche in sede di supplemento di referto. Sentito a chiarimenti dalla Corte Sportiva d’Appello, il Direttore di gara ha confermato un tanto, precisando che l’espressione di cui trattasi è stata proferita più volte, in maniera chiaramente udibile. Per contro, la ricorrente si è limitata a negare il fatto, rilevando che nessuno dei presenti avrebbe udito quanto invece percepito (e refertato) dal Direttore di gara. Sul punto si rileva che ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del referto dell’ufficiale di gara. Non par dubbio che, nel caso di specie, il Direttore di gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore Lucas NODALE, che – per come descritta – integra indubitabilmente gli estremi della fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS (“condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”), sanzionata nel minimo con la squalifica per 4 (quattro) giornate. La reclamante, per altro, non ha fornito elementi utili alla determinazione, in senso attenuato, della sanzione edittale. Ed invero, il fatto che la gara si sia svolta “senza particolare animosità” è circostanza del tutto antitetica rispetto ad un’eventuale riduzione della sanzione, posto che l’assenza di tensione agonistica – a maggior ragione – non giustifica la condotta in esame; né si è avuta idonea percezione di una qualche forma di pentimento da parte del calciatore, il quale non ha inteso presentarsi in sede d’udienza (e la Corte Sportiva d’Appello lo avrebbe apprezzato) per riportare direttamente la propria versione dei fatti, eventualmente scusandosi per quanto occorso. Il fatto infine che “nessuno dei presenti” si sia accorto di quanto accaduto, rimane una allegazione – oltre che generica ed indimostrata – del tutto irrilevante a fronte del chiaro tenore letterale del referto arbitrale, della cui efficacia probatoria si è detto. La Corte Sportiva d’Appello, per contro, non ritiene di dover aggravare la sanzione, secondo la possibilità comunque riconosciutale dall’art. 78, co. 2, CGS, in relazione alla ulteriore circostanza di fatto riportata in sede di referto (pallone calciato da centrocampo dal sig. Lucas NODALE in direzione del Direttore di gara mentre questi si trovava nei pressi degli spogliatoi). Pacifico, dal punto fattuale, che il sig. Lucas NODALE abbia effettivamente calciato il pallone nel modo indicato. Non vi è alcun elemento, tuttavia, che possa indurre a ritenere sorretta tale condotta, comunque improvvida e/o inopportuna, dall’intento di recare ingiuria od offesa al Direttore di gara, tanto in ragione della distanza tra i due soggetti (svariate decine di metri) quanto per le modalità di calcio del pallone (lanciato verso l’alto). Rileva altresì a beneficio dell’interessato l’effettiva assenza di rilevanti precedenti disciplinari, quale elemento da tenere in considerazione a dispetto della condotta ingiuriosa, per vero descritta in referto come reiterata e insistita.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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