C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 09.10.2025 – Delibera – CS-02/2025-2026: RECLAMO della Società ASD VELOX PAULARO (campionato Carnico Seconda categoria, gara Arta Terme – Velox Paularo del 21.09.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 25 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 26.09.2025.

CS-02/2025-2026: RECLAMO della Società ASD VELOX PAULARO (campionato Carnico Seconda categoria, gara Arta Terme – Velox Paularo del 21.09.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 25 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 26.09.2025.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 25 del 26.09.2025 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 5 (cinque) gare effettive a carico del sig. DEL NEGRO DAVIDE, calciatore tesserato per l’ASD VELOX PAULARO (campionato Carnico Seconda categoria, gara Arta Terme – Velox Paularo), “per comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro e per reiterate espressioni blasfeme”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 26.09.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti), l’ASD VELOX PAULARO ha ritualmente proposto reclamo in data 29.09.2025, rilevando in sintesi che: (i) il Direttore di gara, nel suo referto, aveva rappresentato i fatti accaduti, inspiegabilmente, in modo difforme dalla realtà e “nei tratti più specifici addirittura non corrispondenti al vero”; (ii) in particolare all’atto dell’espulsione il calciatore DEL NEGRO DAVIDE si era effettivamente avvicinato al Direttore di gara , ma con fare corretto e solo per chiedere spiegazioni per una sanzione così severa che riteneva prematura ed esagerata; (iii) pronunciando solo ed esclusivamente le seguenti frasi: “VERGOGNATI, PROTAGONISTA” e “DOVETE SEMPRE ROVINARE LE PARTITE”; (iv) recandosi poi verso lo spogliatoio, rammaricandosi con sé stesso e non verso il Direttore di gara per quello che era successo, per poi seguire la partita dalla tribuna. Nella seconda parte del reclamo poi l’ASD VELOX PAULARO procedeva alla contestazione punto per punto relativamente al referto del Direttore di gara ritenendo che il calciatore DEL NEGRO DAVIDE non aveva pronunciato le frasi pesantemente ingiuriose a lui attribuite in referto, giacché gli unici improperi erano rivolti a sé stesso per aver lasciato la squadra in deficit numerico. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 02.10.2025, assegnando alla parte reclamante fino alle ore 12.00 del 01.10.2025 per far pervenire ulteriori memorie e documenti. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per la reclamante, il sig. Fabio Revelant, Presidente dell’ASD VELOX PAULARO, e il calciatore DEL NEGRO DAVIDE che vengono avvertiti delle formalità previste per le udienze da remoto e dei relativi obblighi e responsabilità. Quindi viene ascoltato il Presidente REVELANT che, oltre a quanto dedotto in sede di reclamo, precisava che durante tutta la stagione l’atteggiamento della panchina e dei suoi calciatori, anche in campo, era stato fino a quel momento, esemplare, che trattandosi di scontro diretto l’ambiente era caldo e che vi era un atteggiamento troppo amichevole dell’arbitro nei confronti dei dirigenti dell’ARTA. Puntualizzava, altresì, che rispetto al reclamo, al momento dell’espulsione di DEL NEGRO, il calciatore che aveva subito il fallo da cui è derivata l’espulsione aveva provocato la panchina del VELOX, mostrando la lingua. Chiariva essere stata detta una frase offensiva (indicata nel referto come attribuita all’arbitro, ma invece diretta verso il calciatore Lorenzo FERUGLIO n. 10) da un componente della panchina del VELOX, e poi il sig. DEL NEGRO si era limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro in merito alle decisioni prese sino a quel momento, in quanto a suo avviso a senso unico. Veniva poi ascoltato il calciatore DEL NEGRO che negava di aver detto le parole riportate dal Direttore di gara nel referto se non “vergognati” e “protagonista” e che si era rivolto allo stesso Direttore di gara solo per avere spiegazioni. La Corte Sportiva d’Appello ritiene infondato il reclamo. In sede di referto, il Direttore di gara in modo puntuale e molto circostanziato riporta che dopo aver ricevuto una doppia ammonizione nella medesima Gara “…Dopo l'esibizione del provvedimento disciplinare di espulsione mi urlava, intervallando espressioni blasfeme: 'E' DALL'INIZIO DELLA PARTITA CHE VUOI CACCIARMI! BRAVO...BULLO! PROTAGONISTA DI [omissis]!'. Dopo aver proferito queste frasi cercava il contatto fisico col sottoscritto, contatto che non avveniva solo perché veniva trattenuto a forza dai suoi compagni di squadra a pochi metri da me. Usciva dal terreno di gioco dicendomi '[omissis]!' e continuando con le espressioni blasfeme. Dopo essere uscito dal terreno di gioco, si posizionava con atteggiamento provocatorio all'interno del campo per destinazione nella zona antistante gli spogliatoi. Al mio invito a lasciare il recinto di gioco, mi urlava '[omissis]!' assieme ad un'altra espressione blasfema.” Sul punto si rileva che ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del referto dell’ufficiale di gara. Nel caso di specie dalla lettura del referto si ricava in maniera quantomai precisa, chiara ed incontrovertibile che il Direttore di gara ha avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore DEL NEGRO DAVIDE, che – per come descritta – integra indubitabilmente gli estremi della fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS (“condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”), sanzionata nel minimo con la squalifica per 4 (quattro) giornate e di cui all’art. 37, co. 1, lett. a) CGS (“utilizzo di espressioni blasfeme”), sanzionata nel minimo con la squalifica di 1 (una) giornata. È da reputarsi pacifico che il calciatore abbia proferito parole ingiuriose ed irriguardose nei confronti del Direttore di gara, ma anche espressioni blasfeme. Un tanto emerge chiaramente e precisamente dal contenuto del referto, che, come detto, non viene smentito dalla negazione dei fatti e dalla sua ricostruzione in termini diversi da parte della reclamante (e, parimenti, da parte del calciatore sentito in udienza). La reclamante, per altro, non ha fornito alcun elemento utile alla determinazione, anche in senso attenuato, della sanzione edittale. Sul punto sia gli elementi poco puntuali e circostanziati inseriti in reclamo e poi riferiti, addirittura in modo ulteriormente differente, in sede di audizione, portano ad affermare che la vicenda sottoposta all’esame della CSAT non può che essere decisa se non facendo esclusivo riferimento a quanto scrupolosamente esposto dall’arbitro. Per quanto emerge dal referto arbitrale, il calciatore, a seguito dell’espulsione ha proferito espressioni blasfeme, nonché espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, ponendo poi infine in essere un ingiustificabile atteggiamento provocatorio all’interno del campo nella zona antistante gli spogliatoi ed infine continuando ad inveire nei confronti di quest’ultimo. Non vi sono elementi di pari valenza probatoria che possano portare a conclusioni diverse, rilevandosi per contro palesi contraddizioni tra la versione dei fatti proposta dalla reclamante nel proprio reclamo e quanto esposto oralmente in udienza. Quanto alla entità della sanzione, quella comminata dal G.S. appare alla CSAT congrua e correttamente rapportata alla gravità dei fatti ascritti al DEL NEGRO; il comportamento ascrittogli integra indubitabilmente la fattispecie di cui all’art. 36, co.1 lett. a) CGS, per la quale la sanzione minima è quella di quattro giornate, nonché la fattispecie di cui all’art. 37, co.1 lett. a) CGS per la quale la sanzione minima è quella di una giornata, per un totale cinque giornate, che possono essere così complessivamente contenute trattandosi di episodio sostanzialmente unitario, ancorché ripetuto e reiterato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

TRIBUNALE

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