C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 13.11.2025 – Delibera – RECLAMO del Calciatore, sig. NICOLA SALVADOR (Gara del Campionato Eccellenza, girone unico CR FVG gara ASD Fiume Veneto – ASD Forum Julii del 19/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 33 del Comitato Regionale FVG dd 22/10/2025

RECLAMO del Calciatore, sig. NICOLA SALVADOR (Gara del Campionato Eccellenza, girone unico CR FVG gara ASD Fiume Veneto – ASD Forum Julii del 19/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 33 del Comitato Regionale FVG dd 22/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 33 del 22.10.2025 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Nicola SALVADOR calciatore tesserato per l’A.S.D. FIUME VENETO BANNIA (Campionato di Eccellenza, gara A.S.D. Fiume Veneto Bannia – A.S.D. Forum Julii del 19.10.2025), per aver “colpito deliberatamente con una gomitata, con pallone non a distanza di gioco, un calciatore avversario, il quale necessitava dell’intervento dei sanitari”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 23.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ritualmente ottenuti in data 24.10.2025), il calciatore Nicola SALVADOR ha ritualmente proposto reclamo in data 29.10.2025, rilevando in sintesi che: (i) al minuto 4 del secondo tempo il direttore di gara, durante l’esecuzione di un calcio d’angolo, valutava che, all’interno dell’area piccola di rigore in cui erano presenti diversi giocatori che si contendevano il pallone come usualmente accade, il calciatore SALVADOR avrebbe colpito “deliberatamente con una gomitata un calciatore avversario, portando il braccio dall’alto verso il basso e impattando con il gomito sulla spalla del calciatore”; (ii) il calciatore così colpito rimaneva a terra e si rendeva necessario l’intervento dello staff sanitario, dopo il quale lo stesso era in grado – comunque - di proseguire la gara; (iii) il direttore di gara, in conseguenza di quanto accaduto e interrompendo il gioco, procedeva in capo al SALVADOR ad estrarre il cartellino rosso; (iv) il calciatore pur richiedendo spiegazioni all’arbitro e nonostante il non manifestare del dissenso, decideva di lasciava il terreno di gioco senza reiterare le proteste; (v) detto comportamento – del tutto connaturato a quella specifica fase di gioco (esecuzione di un calcio d’angolo) – non sarebbe stato violento, né volontario verso il calciatore avversario, tant’è che tale gesto non avrebbe comportato alcun danno in capo all’avversario stesso e/o una sua qualche protesta; (vi) pur reputandosi la condotta “meritevole di sanzione”, il reclamante specificava che il comportamento posto in essere dal calciatore non poteva essere qualificato – come viceversa successo – violento e “quindi meritevole di sanzione così sproporzionata come lo è quella applicata” dal Giudice sportivo. Al reclamo venivano, altresì allegati dei fotogrammi riportanti alcune immagini di gioco che si assumono riferiti all’azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare. Conseguentemente ed in ragione a quanto rappresentato il calciatore ha chiesto l’applicazione di una sanzione più congrua ed equa in corrispondenza di quanto realmente accaduto. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito e della rinuncia, da parte dello stesso, al termine di cui all’art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 06.11.2025. Alla predetta udienza, tenutasi in presenza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per il reclamante, l’avv. Nicola Paolini. Preliminarmente è stato contattato a chiarimento il direttore di gara, il quale specificava, rispetto al referto, come l’impatto non avesse cagionato un danno serio all’avversario, essendosi trattato di un gesto scomposto, ancorché volontario. Il calciatore colpito si teneva l’orecchio, sentendosi infastidito. L’arbitro specificava, poi e a suo dire, che il calciatore colpito “potrebbe” anche aver enfatizzato le conseguenze, in quanto si teneva la mano dove in effetti non era stato attinto. Il direttore di gara specificava che il tutto si era sviluppato nel corso di una azione di calcio d’angolo. L’avv. Paolini, previa lettura da parte del Presidente del CSA di quanto esposto dal direttore di gara in sede di audizione telefonica, richiamandosi ai contenuti del reclamo, evidenziava le seguenti contraddizioni: 1. il GS si riferisce a una azione “con pallone non a distanza di gioco”, mentre nel referto si legge “in mancanza di contesa con il pallone”; 2. la descritta gomitata non è coerente al gesto dall’alto verso il basso, parimenti indicato nel referto; 3. quanto oggi dichiarato dall’arbitro differisce dall’espressione ripresa dal GS, che si riferisce alla necessità di “intervento dei sanitari”, allorquando l’arbitro stesso abbia dato conto di una possibile enfatizzazione delle conseguenze. L’avv. Paolini ha concluso, quindi, chiedendo una congrua riduzione della sanzione, che tenga conto di un presofferto di due giornate. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. Preliminarmente si evidenzia che allegati al reclamo sono stati depositati alcuni fermo-immagine a supporto di quanto esposto in sede di reclamo stesso che, come tali, non possono essere utilizzati come prova. Sul punto si richiama quanto ampiamente dedotto dalla Corte Sportiva d’Appello secondo l’orientamento già espresso in altre decisioni, cui si intende dare continuità e in base al quale è ammesso l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva solo nei casi previsti dall’ordinamento federale (si veda ad esempio Decisione CSA-06-2025/2026 e CSA-09/2025/2026). Nel caso di specie, il reclamante si è limitato a produrre dei fermo-immagine che, pur privo di apparenti manomissioni, si riferiscono solo a momenti selezionati di una più articolata azione di gioco e che in quanto tali non offrono una piena garanzia tecnica e documentale di quanto effettivamente successo. Pertanto, gli stessi debbono essere dichiarati inammissibili. Fatta questa premessa ed entrando nel merito della questione, si rileva che la condotta posta in essere dal calciatore SALVADOR risulti sicuramente meritevole di sanzione, anche se esaminati gli atti ufficiali e la natura della condotta segnalata, la Corte Sportiva d’Appello ritiene necessario procedere ad una più accurata qualificazione giuridico-sportiva del comportamento tenuto dal calciatore stesso. Al proposito è necessario evidenziare che sia dal referto del Direttore di Gara, come meglio delineato in sede di audizione telefonica, che dal reclamo presentato, è risultato che, nel corso di un’azione di calcio d’angolo, il SALVADOR ha tenuto una condotta certamente scorretta nei confronti di un calciatore avversario, ma non tale da registrare conseguenze fisiche a carico di quest’ultimo, né elementi che indichino un atto volontariamente diretto a ledere l’incolumità altrui. Il tutto, infatti, è avvenuto in un contesto ordinario di un’azione di marcatura dove il calciatore SALVADOR, apprestandosi a contendere il pallone all’interno dell’area piccola di rigore a seguito del calcio d’angolo, andava a contrastare e, nel contempo, difendersi dal calciatore avversario, colpendolo con una “gomitata”. In relazione a quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter escludere la sussistenza di una condotta violenta, nell’accezione fatta propria dall’art. 35 CGS (disposizione riferita agli ufficiali di gara, ma certamente utilizzabile quale rimando definitorio), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del CGS, costituisce comportamento violento ogni atto volontario diretto a colpire con forza un avversario o altra persona, con potenziale o effettiva attitudine a provocare danno fisico. Tale fattispecie presuppone quindi un elemento soggettivo (intento aggressivo e volontà di nuocere) e un elemento oggettivo (gesto idoneo a ledere l’incolumità dell’avversario). Nel caso in esame, pur essendo il gesto del calciatore censurabile sotto il profilo disciplinare, non emergono elementi sufficienti per ritenere integrata la condotta violenta, giacché: la “gomitata” è avvenuta nel contesto di un’azione di gioco (calcio d’angolo), senza che il calciatore avversario riportasse conseguenze fisiche o fosse messo concretamente in pericolo; non risulta la volontà deliberata di colpire con intento aggressivo, ma piuttosto una reazione verosimilmente dettata dalla concitazione agonistica;  la dinamica descritta sia dal Direttore di gara che dal reclamante non integra quella “intenzionalità lesiva” richiesta per configurare il comportamento violento ai sensi dell’art. 35 CGS. Ancora, come correttamente evidenziato anche in sede di reclamo, in relazione a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare “vigoria sproporzionata o brutalità” contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Nel caso di specie, al di là del fatto che la condotta è stata posta in essere in un contesto dinamico tipico della specifica fase di gioco (calcio d’angolo), non risulta in nessun modo che sia stato fatto uso di quella “vigoria sproporzionata o brutalità” richiamata, come detto, dal Regolamento del Giuoco del Calcio. Si rileva, al proposito e come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamante, la carenza dell’intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria che, quindi, consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva, essendo certamente contraria all’etica del gioco la condotta di colui che, volendo liberarsi da una marcatura di un avversario, lo colpisce con una “gomitata”. Ed invero, è da rilevarsi che la gravità di tale condotta non risieda tanto negli effetti del gesto, quanto nella sua intrinseca natura che si esprime nella mancanza di rispetto verso l’avversario e verso i principi di lealtà sportiva sanciti dall’art. 4 CGS, nelle forme e nei contenuti della “lealtà, della correttezza e della probità”. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte Sportiva d’Appello ritiene che la condotta del calciatore SALVADOR Nicola debba essere riqualificata da comportamento violento ex art. 35 CGS a comportamento gravemente antisportivo ex art. 39 CGS. Tale riqualificazione comporta una rideterminazione della sanzione, proporzionata alla gravità effettiva del fatto e conforme ai principi di equità e graduazione delle pene disciplinari previsti dall’art. 13 CGS Per quanto previsto dall’art. 39, co. 1, CGS, al calciatore responsabile di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate, che si ritiene congrua e proporzionata all’episodio oggetto di odierno scrutinio. Il parziale accoglimento del reclamo determina lo svincolo del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie riqualificando la condotta ai sensi dell’art. 39 CGS e rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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