C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16.12.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD COM. LESTIZZA (Gara del Campionato Terza Categoria Gir. C, Blessanese – Comunale Lestizza del 16/11/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 31 della Delegazione di Udine dd 20/11/2025

RECLAMO della Società ASD COM. LESTIZZA (Gara del Campionato Terza Categoria Gir. C, Blessanese – Comunale Lestizza del 16/11/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 31 della Delegazione di Udine dd 20/11/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 del 20.11.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 5 (cinque) gare effettive a carico del sig. Kevin BORGHINI, calciatore tesserato per l’ASD COM. LESTIZZA (gara del Campionato Terza Categoria Gir. C, Blessanese – Comunale Lestizza del 16.11.2025), “per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione al fine di protestare, rivolgendo epiteti ingiuriosi e un'espressione blasfema al direttore di gara. Alla notifica del provvedimento rifiutava di mostrare il numero di maglia e di farsi identificare; infine, dirigendosi verso gli spogliatoi, reiterava ulteriori epiteti offensivi e blasfemi”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 21.11.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara, l’ASD COM. LESTIZZA ha ritualmente proposto reclamo in data 26.11.2025, rilevando in sintesi che: (i); il calciatore BORGHINI stava effettuando esercizi di riscaldamento ed entrava sul terreno di gioco esultando dopo che l’ASD COM. LESTIZZA aveva segnato un goal; (ii) tale goal veniva annullato per fuorigioco e il calciatore, verso il quale l’arbitro estraeva cartellino rosso, rivolgeva effettivamente un insulto all’arbitro, non ricordando tuttavia di aver bestemmiato; (iii) alla richiesta dell’arbitro di identificarsi, il BORGHINI si dirigeva verso la panchina avendo lasciato lì la maglia di gioco; (iv) rientrando negli spogliatoi proferiva una ulteriore offesa verso l’arbitro, probabilmente anche proferendo una espressione blasfema. Ritenendo comunque eccessiva la sanzione irrogata, posto che non vi era alcun intento aggressivo o minaccioso, la reclamante ha chiesto di voler rivalutare in fatto e in diritto le risultanze del Giudice Sportivo, decidendo nel merito e applicando una squalifica più congrua ed equa. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 9.12.2025. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello non è comparso nessuno. Un tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello ritiene il reclamo infondato. Si rileva, innanzitutto, che il rapporto arbitrale fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, CGS. Gli atti ufficiali costituiscono, infatti, fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni. Rispetto a tale valenza probatoria, in assenza di elementi che inducano a ritenere intrinsecamente contraddittorio il contenuto del referto arbitrale, la mera negazione dei fatti ad opera delle parti coinvolte non assume rilievo alcuno. Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta chiaramente la condotta tenuta nell’occasione dal calciatore BORGHINI. Viene peraltro espressamente confermato dalla reclamante che il BORGHINI ha rivolto insulti verso l’arbitro e, rientrando negli spogliatoi, ha proferito una bestemmia. Tale condotta è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. A tale violazione deve altresì sommarsi la violazione di cui all’art. 37 CGS (utilizzo di espressione blasfema in occasione o durante la gara), che prevede quale sanzione minima la squalifica di 1 giornata. Risultando, dunque, pacifico che il calciatore abbia posto in essere delle condotte che, per come descritte in referto, sono da intendersi, oltre che inopportune in ambito sportivo, anche lesive della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara, la Corte Sportiva d’Appello ritiene congrua e proporzionata la sanzione di 5 giornate di squalifica ai sensi dagli artt. 36, co. 1, lett. a) e 37 CGS, irrogata al minimo edittale dal GST. Ritenuta, dunque, l’infondatezza del reclamo, viene disposto il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo lo respinge confermando la sanzione irrogata dal GST. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

 

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