C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 23.12.2025 – Delibera – RECLAMO del calciatore Max FADINI (Gara del Campionato Promozione ASD FIUMICELLO 2004 – ASD DEPORTIVO JUNIOR del 25/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 46 del Comitato Regionale FVG dd 27/11/2025

RECLAMO del calciatore Max FADINI (Gara del Campionato Promozione ASD FIUMICELLO 2004 – ASD DEPORTIVO JUNIOR del 25/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 46 del Comitato Regionale FVG dd 27/11/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 46 del 27.11.2025 del Comitato Regionale, il G.S.T., in relazione alla gara ASD FIUMICELLO 2004 – ASD DEPORTIVO JUNIOR del 25/10/2025, valida per il Campionato di Promozione, disponeva nei confronti del sig. FADINI Max, tesserato quale calciatore per la Società DEPORTIVO FC, la squalifica per 4 giornate per aver proferito reiterate espressioni ingiuriose all'indirizzo della terna arbitrale, dall'esterno del recinto di gioco, per tutta la durata del secondo tempo di gioco. Il provvedimento giungeva a scioglimento della riserva del G.S.T. di cui alla delibera pubblicata sul CU n. 36 del 30/10/2025, con il quale trasmetteva gli atti alla Procura Federale perché procedesse alle indagini ritenute opportune, al fine di accertare la sussistenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare e l’individuazione dei soggetti a cui essi fossero ascrivibili. Avverso il suddetto provvedimento, il calciatore depositava regolare reclamo, chiedendo di riformare la decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e giustizia, anche in ragione del presofferto di 3 giornate. All’ora fissata per la convocazione è presente per il reclamante l’avv Nicola Paolini, il quale si richiama preliminarmente al reclamo, sottolineando discrasie e illogicità nelle dichiarazioni dell’assistente di gara, ritenendo le dichiarazioni successivamente rese dallo stesso alla Procura Federale, ancora diverse, evidenziando ulteriori contraddizioni, lascia seri dubbi sulla responsabilità di FADINI. Il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi di seguito espressi. Innanzi tutto, occorre precisare che il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. Il referto riporta le dichiarazioni rese dall’assistente di gara, il quale riferiva di aver percepito, dall’inizio del secondo tempo e per tutta la durata della partita, gli insulti proferiti da una persona, all’esterno del recinto di gioco che insultava ripetutamente e incessantemente la terna arbitrale, con i seguenti epiteti “Siete dei [omissis], siete dei fenomeni, siete scarsi, rovinate le partite facendo i fenomeni” e rivolgendosi all’arbitro lo apostrofava come “omissis”. L’assistente di gioco riconosceva poi (a fine gara) l’autore degli epiteti nella persona dell’incolpato, aggiungendo però che anche altri tifosi presenti insultavano l’arbitro con epiteti vari, puntualmente riportati. L’arbitro nulla rilevava sul punto. La difesa dell’incolpato verte sulle apparenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese a referto dall’assistente dell’arbitro e quelle successivamente rese dinanzi alla Procura federale. In particolare, preso atto che il sig. FADINI Max, durante la partita, non era tra i giocatori della lista di gara ed ha seguito la partita dalla tribuna dell’impianto di Fiumicello, la difesa ammette che, come indicato negli atti d’indagine, il calciatore era presente in tribuna a vedere la partita: ma lì non era da solo, bensì era a stretto contatto con altri spettatori che sono rimasti con lui per l’intera partita. Sottolinea poi che, durante la gara, entrambe le tifoserie hanno elevato numerose proteste verso il direttore di gara. In sintesi, secondo la difesa dell’incolpato il tardivo riconoscimento dell’autore, unitamente al fatto che le espressioni ingiuriose risultassero rivolte genericamente alla terna arbitrale e non esclusivamente all’arbitro (come sarebbe confermato anche dalla presenza di numerosi altri tifosi che protestavano); la mancanza di riferimenti espliciti nel referto arbitrale e la pluralità di destinatari potenziali delle frasi contestate, minerebbero la credibilità della refertazione in quanto non vi sarebbe certezza assoluta sull’identità del destinatario degli insulti. Tuttavia, confrontando il referto arbitrale con le successive dichiarazioni rilasciate dinanzi alla Procura Federale si può notare una sostanziale compatibilità. In sintesi, l’attività d’indagine federale ha confermato la ricostruzione dei fatti offerta a referto. L’arbitro nulla osservava, al riguardo, nel rapporto sebbene, durante tutto il secondo tempo, nel momento in cui intraprendeva una condotta a favore della società ASD FIUMICELLO, sentiva proferire delle frasi che provenivano dall’esterno del recinto di gioco ovvero alle spalle del suo assistente numero 1, non essendo in condizione di riferire quali fossero le frasi in questioni, perché troppo distante. Inoltre, precisava che queste frasi erano intonate da un gruppo di circa tre persone di cui una indossava la tuta sociale della società ASD DEPORTIVO. Confermava che sul referto di gara il suo assistente nr. 1, sig. GENTILI Francesco, indicava che la persona che indossava la tuta sociale della società ASD DEPORTIVO, la quale intonava le frasi oltraggiose, era da identificarsi nel calciatore della società ASD DEPORTIVO JUNIOR, Max FADINI. L’assistente avvalorava, senza incertezze, tanto le ingiurie dirette all’arbitro, quanto l’identità dell’autore, conosciuto dallo stesso e individuato precisamente dagli abiti indossati e dalle caratteristiche fisico-somatiche (anche mediante il riconoscimento fotografico), soggetto collocato precisamente nello spazio (area esterna al recinto di gioco, adiacente al parcheggio). Questo appare sufficiente per confermare la sanzione comminata dal G.S.T, ai sensi e per gli effetti dell’art, 36 del CGS lett. a), con pena base pari a 4 giornate, qualificando come ingiurioso il comportamento del calciatore. L’esito del reclamo determina il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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