C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 23.12.2025 – Delibera – RECLAMO del calciatore Alessandro LOVISA (Gara del Campionato Prima Categoria ASD CASTIONESE – ASD SANGIORGINA del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 20 del Comitato Regionale FVG dd 11/12/2025
RECLAMO del calciatore Alessandro LOVISA (Gara del Campionato Prima Categoria ASD CASTIONESE – ASD SANGIORGINA del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 20 del Comitato Regionale FVG dd 11/12/2025
Con provvedimento pubblicato nel C.U. del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia n° 20 dd 11.12.2025 il G.S.T. comminava al calciatore della A.S.D. CASTIONESE, sig. Alessandro LOVISA, la squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento, nell'abbandonare il terreno di gioco, proferiva a più riprese un'espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara. A gara terminata, reiterava la medesima condotta, altresì estendendo la frase irriguardosa all'intera categoria arbitrale” Avverso tale decisione il calciatore Alessandro LOVISA, a mezzo del proprio difensore avv. Nicola Paolini, formalizzava in data 12.12.2025 a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo depositando copia del versamento della “tassa di reclamo” e chiedendo la copia del referto di gara, trasmesso al richiedente nella medesima data. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso, datato 16.12.2023. Nel proprio reclamo il difensore del calciatore riteneva la sanzione comminata incongrua ed eccessiva rispetto ai fatti avvenuti in campo, richiedendo una riduzione della squalifica con altra inferiore. In sunto evidenziava infatti che: 1) Dal rapporto arbitrale sarebbe emerso che il comportamento del calciatore Alessandro LOVISA non sia mai sfociato in atteggiamenti scomposti, in quanto l’arbitro stesso nulla scriveva in punto. Inoltre nel proprio referto il direttore di gara avrebbe riferito che il calciatore non si sarebbe mai rivolto direttamente a lui nelle proprie espressioni considerate irriguardose “…sei scarso”, questo perché all’esito dell’espulsione si sarebbe recato direttamente verso gli spogliatoi, dando la schiena al direttore di gara. Tale affermazione pertanto avrebbe ben potute essere rivolta dal calciatore a sé stesso. 2) Inoltre specificava come, anche a considerare l’espressione indicata a referto come rivolta all’arbitro “… mi ripeteva più volte sei scarso”, in realtà si sarebbe trattato di un epiteto che non può essere qualificato come irriguardoso in quanto non “idoneo a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario”. Pertanto riteneva che l’espressione andasse eventualmente ricompresa nella diversa fattispecie di una mera critica e protesta e che - non essendo stata pronunciata direttamente verso l’arbitro – si sarebbe trattato di una semplice esclamazione di disappunto. Evidenziava infatti che, nel comportamento del calciatore, non vi sarebbero stati quali elementi di peculiarità e persistenza dell’elemento psicologico, ma al contrario sarebbe emersa proprio l’“occasionalità” della condotta, legata ad un fatto agonistico e sfociata in una isolata protesta: senza quindi alcuna premeditazione, lesione del decoro e conseguenze ulteriori, dopo l’avvenuta espulsione. Concludeva istando per la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, con richiesta di espressa audizione. All’ora fissata per la convocazione si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo proposto dal calciatore Alessandro LOVISA. Presente, giusta delega già dimessa in atti, il difensore si riportava al reclamo, evidenziando come le proteste fossero state fatte lontano dall’arbitro e che non fossero né plateali, né dirette. Segnatamente rimarcava il fatto che calciatore non avesse neppure usato, all’atto dell’espressione ritenuta dal GST come irriguardosa, la parola “arbitro” (es. arbitro sei scarso) e che pertanto tale frase poteva essere anche rivolta a sé stesso. In ogni caso il termine “scarso” non risulterebbe né ingiurioso, né irriguardoso ed che era stato detto tra sé e sé. Si tratta dunque al più di una critica o al massimo di una protesta. Chiedeva da ciò una congrua riduzione della sanzione, tenendo conto di un presofferto – allo stato – di una giornata. Un tanto premesso, pur tenendo in debita considerazione gli elementi evidenziati nel reclamo, si ritiene di non potersi discostare da quanto emerge dagli atti, ovverosia che il calciatore Alessandro LOVISA avrebbe rivolto le espressioni “sei scarso” indubitabilmente nei confronti del direttore di gara. Nel proprio reclamo infatti il calciatore sottace un elemento che emerge dal referto e che non è stato in alcun modo confutato. Anche a voler ammettere che, all’uscita dal terreno di gioco dopo l’espulsione, l’espressione usata dal calciatore fosse un commento tra sé e sé (e quindi non direttamente rivolta al direttore di gara) diventa difficilmente giustificabile quanto accaduto successivamente, come espressamente indicato nel proprio referto dal direttore di gara: “Terminata la partita mi aspettava (il calciatore Lovisa ndr) fuori dal recinto di gioco, sul collegamento verso gli spogliatoi, continuando con 'Sei scarso' e aggiungendo 'Siete degli scarsi' (riferendosi agli arbitri in generale)”. Quindi risulta evidente che tale affermazione fosse esplicitamente rivolta al direttore di gara. Anche entrando nel merito dell’inquadramento dell’espressione usata dal calciatore non si ritiene di poter aderire all’assunto di non idoneità a ledere il decoro o – soprattutto – tale da non “… attribuire qualità personali negative al destinatario”. A conferma di ciò anche la giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC che in più circostanze ha indicato l’epiteto scarso rivolto agli ufficiali di gare come irriguardoso (C.S.A Sez. III - Decisione n. 108 del 12.1.1024; n. 246 del 8.4.2022). Pertanto la condotta del calciatore rientra a pieno nella disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (che prevede una squalifica minima di 4 giornate). Si evidenzia infine che - anche a voler considerare tali espressioni come “antisportive” - le stesse prevedono una sanzione minima della squalifica di 2 giornate (art. 39 CGS). Orbene nel caso di specie l’espulsione intervenuta per somma di ammonizioni nel corso della gara avrebbe comportato automaticamente la sanzione di una giornata di squalifica. Considerando il fatto che il calciatore Alessandro LOVISA, nell’incontro del 7.12.2025, era il capitano della squadra della CASTIONESE, allo stesso andrebbe applicata l’aggravante che porterebbe a due il numero di giornate di squalifica. Applicando la sanzione di cui all’art. 39 CGS (anziché quelle ex art. 36 CGS) alle due giornate come sopra computate, andrebbero comunque ad aggiungersi ulteriori 2 giornate di squalifica, “riportando” la sanzione alle 4 giornate effettivamente inflitte. Si ritiene pertanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo (4 giornate di squalifica) congrua e proporzionata alla condotta, così come descritta nei documenti ufficiali e non altrimenti smentita e va dunque confermata. L’esito del reclamo determina il definitivo incameramento del contributo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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