C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 27.01.2026 – Delibera – CS-25/2025-2026: RECLAMO della società ASDC Fiume Veneto Bannia (Gara del Campionato di Eccellenza, Fiume Veneto Bannia – Tolmezzo Carnia del 06/01/2026) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 59 del Comitato Regionale FVG del 08/01/2026, in relazione alla squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore sig. Giacomo D’ANDREA
CS-25/2025-2026: RECLAMO della società ASDC Fiume Veneto Bannia (Gara del Campionato di Eccellenza, Fiume Veneto Bannia – Tolmezzo Carnia del 06/01/2026) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 59 del Comitato Regionale FVG del 08/01/2026, in relazione alla squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore sig. Giacomo D’ANDREA
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 59 del 08.01.2026 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Giacomo D’ANDREA, calciatore tesserato per l’A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia (Campionato di Eccellenza, gara A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia – A.S.D. Tolmezzo Carnia del 06.01.2026), perché “espulso, a gara terminata, per aver proferito una espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento, rifiutava di indicare al direttore di gara il proprio numero di maglia e si rifugiava negli spogliatoi, sì sottraendosi all’identificazione. Solo dopo vari minuti e su esortazione dei compagni di squadra, informava l’arbitro delle proprie generalità”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 10.01.2026 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 12.01.2026), l’A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia ha ritualmente proposto reclamo in data 16.01.2026, rilevando in sintesi che: (i) non vi è nessuna contestazione in ordine alla giornata di squalifica che si assume comminata per l’espressione blasfema; (ii) la complessiva sanzione irrogata è da reputarsi, per contro, oltremodo afflittiva, considerato lo svolgersi degli accadimenti in rapida sequenza ed il fatto che il calciatore, poi personalmente identificatosi (sia pur a seguito dell’esortazione dei propri compagni di squadra), non ha in alcun modo protestato per il provvedimento disciplinare ricevuto. In ragione di un tanto, l’A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia ha chiesto di rideterminare in diminuzione la squalifica inflitta al calciatore Giacomo D’ANDREA nella misura ritenuta di giustizia, anche tenendosi conto delle attenuanti generiche. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, dato atto che non è stata avanzata espressa richiesta di audizione da parte della reclamante, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 21.01.2026, assegnando termine sino a quattro giorni prima della predetta udienza per il deposito di ulteriori memorie e/o documenti. Non vi sono stati ulteriori depositi. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. E’ da rilevarsi in primo luogo che non vi è alcuna contestazione, da parte della reclamante, in ordine alla sanzione conseguente all’espressione blasfema proferita dal calciatore, che la disposizione di cui all’art. 37 CGS punisce, nel minimo, con una giornata di squalifica. Per quanto riportato in sede di referto – i cui contenuti non sono stati revocati in dubbio – al termine dell’incontro il calciatore (che indossava un giaccone sopra la divisa), mentre il Direttore di gara gli si avvicinava per identificarlo e per comminare il provvedimento disciplinare, si è ritirato all’interno degli spogliatoi, nella zona docce, uscendo e facendosi riconoscere “dopo alcune decine di secondi” solo a seguito delle esortazioni ricevute dai compagni di squadra. Tale condotta non pare sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 36 CGS, dovendosene escludere la natura ingiuriosa o irriguardosa. Ed invero, essa non pare in alcun modo offensiva dell’onore e/o della dignità del Direttore di gara, né risulta oggettivamente connotata da una palese mancanza di riguardo o di rispetto nei confronti di questi. Il fatto che il calciatore indossasse un giaccone sopra la divisa è del tutto connaturato alla circostanza che il calciatore in questione non ha preso parte alla gara, svoltasi in periodo invernale; così come il fatto che egli si sia diretto verso gli spogliatoi al termine dell’incontro rimane evenienza del tutto ordinaria. Ciò che, per contro, si può contestare al calciatore è di non essersi fatto immediatamente identificare dal Direttore di gara e di averlo fatto solo dopo le esortazioni ricevute dai compagni di squadra. V’è da dire, per altro, che la ritrosia del calciatore non ha avuto lunga durata (per quanto rilevato in sede di referto ciò è perdurato “alcune decine di secondi”). Una siffatta condotta, in ogni caso, si pone in violazione della disposizione di cui all’art. 4, co. 1, CGS, che obbliga gli atleti (e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività rilevante in ambito federale) ad un comportamento rispettoso dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile alla pratica sportiva. Va da sé che, in una logica di leale collaborazione, il calciatore raggiunto da un provvedimento disciplinare è tenuto a farsi identificare – immediatamente e spontaneamente – dal Direttore di gara, senza utilizzar sotterfugio per sottrarsi alla sanzione. Nel caso di specie, tale obbligo di leale collaborazione non è stato osservato, considerato che il calciatore ha desistito dalla propria condotta ostruzionistica (sia pure dopo un ridotto lasso temporale) non spontaneamente, ma solo a seguito dell’intervento dei propri compagni di squadra. E’ da ritenersi che una siffatta condotta possa essere equamente sanzionata con 2 (due) giornate di squalifica. Le condotte poste in essere dal calciatore (utilizzo di espressione blasfema e ostacolo alla immediata identificazione) risultano, tra esse, distinte ed autonome, tanto che la sanzione complessivamente irrogabile viene determinata a mezzo della somma algebrica delle sanzioni applicabili per ciascuna di tali condotte, secondo il criterio del cumulo materiale. In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello reputa senz’altro sanzionabile la condotta del calciatore D’ANDREA, ma – avuto riguardo alle circostanze del caso – ritiene di irrogare una squalifica pari a 3 (tre) gare effettive, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, da reputarsi eccessivamente gravosa. All’esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie per quanto di ragione, rideterminando la squalifica del sig. Giacomo D’Andrea in 3 (tre) giornate di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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