C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16.12.2025 – Delibera – Deferimento TFT-SD 3/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Sig.ra Silvia Braida e della Società ASD Corno Calcio 1929 Il deferimento:
Deferimento TFT-SD 3/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Sig.ra Silvia Braida e della Società ASD Corno Calcio 1929 Il deferimento:
Con atto di data 19.11.2025, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1.- la sig.ra Silvia Braida, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Corno Calcio 1929 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, dopo la disputa della gara Azzurra Premariacco - Corno Calcio 1929 del 18.10.2025 valevole per il Campionato di Promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 18.10.2025 sulla pagina del social network “facebook” denominata “A Tutto Campo”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso; nel “commento” pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Arbitri incompetenti, imbarazzanti, inetti”; 2.- la società A.S.D. Corno Calcio 1929 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvia Braida, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione: Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 19.11.2025 veniva fissata l’udienza del 09.12.2025. In data 06.12.2025 il difensore di Silvia Braida, per sé e nell’interesse di ASD Corno Calcio, depositava memoria ex art. 93, comma 1, CGS con la quale chiedeva che le sanzioni adottate nei confronti dei deferiti siano ridotte rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale quantificandole in 15 o 20 giorni di inibizione e euro 100,00 di ammenda o diversamente nelle misure ritenute eque e di giustizia, affermando che le espressioni utilizzate rientrassero nell’ambito di una mera protesta nei confronti del Direttore di gara e nulla più, dettate dalla concitazione dei momenti successivi alla gara, senza lesione alcuna. Il dibattimento. All’udienza del 09.12.2025 dinanzi al TFT compariva in rappresentanza della Procura Federale il Dott. Luca Ricatto e l’Avv. Nicola Paolini in collegamento telematico. Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità dei deferiti, formulava le seguenti richieste: - sig.ra Silvia Braida, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Corno Calcio 1929 3 MESI DI INIBIZIONE - A.S.D. Corno Calcio 1929, della quale all’epoca dei fatti era presidente Silvia Braida EURO 600,00 DI AMMENDA La difesa dei deferiti si riportava alle deduzioni, eccezioni e richieste di cui alla memoria depositata. La motivazione. Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento de quo sia fondato e vada parzialmente accolto per quanto di seguito specificato. Prima di procedere all’analisi delle singole condotte oggetto di deferimento, è necessario soffermarsi su alcuni profili di ordine sistematico, considerato che le violazioni contestate attengono ai principi cardine su cui si fonda l’intero ordinamento sportivo, ossia quelli di lealtà, correttezza, probità e decoro, a cui tutti i tesserati e affiliati sono tenuti ad uniformarsi ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Tali principi costituiscono norme imperative a contenuto etico, che si impongono quale parametro indefettibile di condotta per chiunque operi nell’ambito del sistema sportivo, in virtù dell’adesione volontaria ad esso. Essi non si esauriscono nel perimetro dell’attività sportiva agonistica o tecnica, ma trovano applicazione anche al di fuori del campo da gioco, estendendosi a tutte quelle condotte che, pur svolte in contesti estranei all’attività agonistica, siano comunque riferibili alla sfera sportiva o suscettibili di compromettere il decoro, la reputazione o l’equilibrio dell’ordinamento. Questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione rilevando come la giurisprudenza federale ha chiarito in più occasioni che l’art. 4 CGS non costituisce una norma in bianco, né una disposizione di carattere meramente residuale. La Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, con decisione n. 70/CFA del 2021-2022, ha espressamente affermato che “l’articolo 4, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale, ma va interpretato alla luce dei valori e dei princìpi che informano l’ordinamento sportivo”. La medesima pronuncia ha sottolineato come la norma consenta di sanzionare anche comportamenti extrafunzionali, in quanto “il rispetto di lealtà, correttezza e probità è richiesto non soltanto nell’esercizio diretto dell’attività sportiva, ma anche in tutte le occasioni in cui il comportamento di un tesserato possa riflettersi sull’immagine e sulla credibilità del sistema sportivo”. Di conseguenza, ogni condotta che si discosti da tali princìpi, anche se non tenuta direttamente sul terreno di gioco, può integrare un illecito disciplinare rilevante. In tale cornice, assumono particolare rilievo le esternazioni rese dai tesserati attraverso i social media, le quali impongono una riflessione sui limiti del diritto di critica nel contesto sportivo e sulla sua compatibilità con i principi generali di correttezza e decoro richiamati dall’art. 4 CGS. Il diritto di critica, pur riconoscendo la facoltà di esprimere valutazioni soggettive anche in forma incisiva e talvolta polemica su fatti di rilevanza pubblica – come accade nel contesto calcistico – incontra tuttavia limiti invalicabili, rappresentati dal dovere di rispettare l’onore, la reputazione e la dignità delle persone cui tali giudizi si riferiscono. Non possono pertanto ritenersi tollerabili, neppure nell’ambito del diritto di critica, espressioni dal contenuto offensivo, denigratorio o irridente nei confronti dell’arbitro, né tantomeno affermazioni che contengano accuse gravi e non suffragate da elementi oggettivi, ovvero che mirino ad alimentare sospetti infondati circa la sua imparzialità o correttezza professionale. Sul punto, la Corte Federale d’Appello, con la decisione n. 41/CFA/2021- 2022/D ha evidenziato che l’ordinamento sportivo ha una sensibilità maggiore rispetto all’ordinamento statale nel tutelare la reputazione degli associati. Anche se la critica è un diritto costituzionalmente garantito, essa deve essere esercitata con rispetto e senza travalicare i limiti della forma, evitando espressioni disonorevoli o aggressive. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’esame puntuale delle singole condotte oggetto di contestazione assume rilievo determinante, al fine di accertarne la conformità – o l’eventuale difformità – rispetto ai principi generali sopra richiamati e di valutarne, conseguentemente, la rilevanza disciplinare. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie la dichiarazione espressa da SILVIA BRAIDA (“Arbitri incompetenti, imbarazzanti, inetti”) non contiene espressioni significativamente offensive, né volgari o lesive dell’onore di una specifica persona, posto che la stessa non può ritenersi diretta espressamente nei confronti dell’arbitro della gara Azzurra Premariacco – ASD Corno Calcio 1929, quanto piuttosto genericamente rivolta verso la classe arbitrale. Pur non presentando il commento formulato elementi di particolare gravità - manifestando più un malcontento dovuto alla concitazione dei momenti successivi alla gara, piuttosto che non un giudizio negativo netto ed offensivo - la dichiarazione si inserisce in un contesto comunicativo (non troppo) implicitamente denigratorio rivolto in modo generalizzato alla categoria arbitrale nel suo complesso. A fronte di tali considerazioni, e anche alla luce di precedenti specifici di questo TFT (cfr. TFT FVG 7/2025), si ritiene equa e proporzionata la sanzione di 15 gg di inibizione a carico della Sig.ra Silvia Braida. Per quanto concerne poi la sanzione richiesta per la società, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS, si ritiene opportuno procedere alla proporzionata rimodulazione rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale, tenuto conto della specifica condotta ascritta al suo presidente e di tutte le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria. In questo caso, sempre richiamando i precedenti specifici di questo TFT, si ritiene di contenere la sanzione in euro 50,00 di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta la parziale fondatezza del deferimento nei confronti della sig.ra Silvia Braida e della società ASD Corno Calcio 1929, irroga le seguenti sanzioni: - quanto alla Sig.ra Silvia Braida, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Corno Calcio 1929, 15 giorni di inibizione, da scontarsi in ambito FIGC; - quanto alla Società ASD Corno Calcio 1929, della quale all’epoca dei fatti era presente Silvia Braida, euro 50,00 di ammenda. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità e ai sensi dell’art.53 CGS.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16.12.2025 – Delibera – Deferimento TFT-SD 3/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Sig.ra Silvia Braida e della Società ASD Corno Calcio 1929 Il deferimento:"
