C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 18.12.2025 – Delibera – Deferimento TFT–SD 02/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASDC Fiume Veneto Bannia

Deferimento TFT–SD 02/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASDC Fiume Veneto Bannia

Il deferimento: Con atto del 13 novembre 2025, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli -Venezia Giulia 1. la società A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Mattia Furlan e Simone Pregarz, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “− sig. Simone Pregarz, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Fiume Veneto Bannia: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara Torre – Fiume Veneto Bannia del 15.12.2024 contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 27.12.2024 della Delegazione Provinciale di Pordenone, pubblicato sul proprio profilo Instagram (criminal.boy99) una fotografia recante l’indicazione della gara appena citata e raffigurante i tesserati per la Fiume Veneto Bannia sigg.ri Simone Pregarz, Mattia Furlan, F.M. ed F.G., due dei quali nel gesto di simulare con la mano una pistola (sigg.ri Mattia Furlan ed F.G.) ed i restanti due mostrando il dito medio di una o entrambe le mani (rispettivamente, sigg.ri Simone Pregarz ed F.M.); − sig. Mattia Furlan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Fiume Veneto Bannia: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara Torre – Fiume Veneto Bannia del 15.12.2024 contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 27.12.2024 della Delegazione Provinciale di Pordenone, condiviso sul proprio profilo Instagram (ciupa_isback) una fotografia pubblicata dal sig. Simone Pregarz, calciatore tesserato per la società Fiume Veneto Bannia, recante l’indicazione della gara appena citata e raffigurante i tesserati per la Fiume Veneto Bannia sigg.ri Simone Pregarz, Mattia Furlan, F.M. ed F.G., due dei quali nel gesto di simulare con la mano una pistola (sigg.ri Mattia Furlan ed F.G.) ed i restanti due mostrando il dito medio di una o entrambe le mani (rispettivamente, sigg.ri Simone Pregarz ed F.M.)”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 17 novembre 2025, veniva fissata l’udienza del 09.12.2025. All'ora fissata per la convocazione è presente il sig. Davide SELLAN, che esibisce delega del Presidente dell’ A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia, sig. Luca Spagnol. La delega veniva acquisita agli atti del procedimento. Per la Procura Federale è presente il dott. Luca Ricatto. Il dibattimento. Il rappresentante dalla Procura Federale, dott. Ricatto, dopo la relazione del componente relatore del TFT, richiamandosi all’atto di deferimento, ritenuti provati i fatti, concludeva per il suo accoglimento e chiedeva applicarsi la seguente sanzione: - euro 533,00 di ammenda all’A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia per responsabilità ex art. 6, co.2 CGS. La società deferita, rappresentata dal sig. Davide Sellan, chiedeva il proscioglimento dell’addebito evidenziando che il pagamento non sarebbe stato effettuato dalla società a causa del decesso, avvenuto in data 15 marzo 2025 dopo lunga malattia, del sig. Rango Fantin che vi avrebbe dovuto provvedere. La motivazione. Il presente procedimento trae origine dal fatto che all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle indagini tutti i soggetti coinvolti, i sig. Mattia Furlan, Simone Pregarz e la società A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia, avevano definito le loro posizioni, ex art. 126 del CGS, concordando la sanzione finale di 2(due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per ciascun giocatore e di euro 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società. Per quanto riguarda la società A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia l’accordo raggiunto ex art. 126 CGS veniva pubblicato sul CU della F.I.G.C. n.518/AA del 30.06.2025 e prevedeva la sanzione finale di euro 200,00 (duecento/00) di ammenda, con previsione di sanzione iniziale di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Successivamente, nel CU del F.I.G.C. n. 167/AA del 16 ottobre 2025 veniva dichiarata l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso tra la Procura Federale e la società A.S.D.C. Fiume Veneto Bannia da che quest’ultima non aveva provveduto, nel termine perentorio stabilito dal comma 5 del richiamato art.126 CGS, al pagamento dell’ammenda pattuita. La società, sul tema della mancata ottemperanza rispetto al patteggiamento, in sede di audizione, non ha ritenuto di svolgere alcuna difesa se non evidenziare che era intervenuto il decesso, in data 15 marzo 2025, della persona che avrebbe dovuto effettuare il pagamento, non avvedendosi – però - che l’accordo ex art. 126 CGS era stato raggiunto dalla Società stessa ben mesi dopo a tale data e cioè nel giugno 2025 e che l’intervenuta risoluzione dell’accordo stesso per mancato pagamento era stata dichiarata appena nel CU della F.I.G.C. n. 167/AA del 16 ottobre 2025. Tale motivo è sufficiente per affermare la piena fondatezza della contestazione oggetto del presente procedimento; il deferimento va accolto così come richiesto dalla Procura Federale, in quanto il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del C.G.S. determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista, posta a base dell’accordo raggiunto, prima della decurtazione normativamente prevista (in tal senso Tribunale Federale Nazionale decisioni n. 25/TFNSD – 2021/2022 E n. 80/TFNSD – 2021-2022). Un tanto anche alla luce del fatto che la maggiorazione della sanzione base si appalesa vieppiù doverosa per la necessità di sanzionare il comportamento di una società che – dopo aver stipulato un accordo formale di applicazione della sanzione – ha omesso, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza addure scusanti che possono giustificare il mancato adempimento. In tale prospettiva, si reputa pienamente congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale per la A.S.D.C. Fiume veneto Bannia per responsabilità ex art. 6 co.2 CGS, con sanzione di euro 533,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta la fondatezza del deferimento: - quanto alla Società ASDC Fiume Veneto Bannia, le irroga la sanzione di euro 533,00 di ammenda. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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