C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 23.12.2025 – Delibera – Deferimento TFT–SD 01/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Mauro Turrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S;
Deferimento TFT–SD 01/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Mauro Turrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S;
Con atto del 03.11. 2025, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Mauro Turrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S- per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. - per avere lo stesso, nel mese di maggio 2025, affidato al sig. Mario Mazzacco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio San Leonardo, il compito di svolgere attività rivolta al tesseramento di calciatori per la società dallo stesso rappresentata; nel mese di giugno 2025, poi, il sig. Mario Mazzacco ha contattato ed ha definito accordi con il calciatore sig. Jordan Avitabile, all’epoca tesserato per la società A.S.D. Torre, per il suo tesseramento nella stagione sportiva 2025 – 2026 per la società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S; - nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, che in data 10 giugno 2025 fosse pubblicata nella pagina del social network Facebook della A.S.D. Calcio San Leonardo la notizia del trasferimento di tale calciatore corredata dalla fotografia di quest’ultimo, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.S.D. Cordenonese 3S. Il dibattimento e le conclusioni. Alla riunione del 27.11.2025 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto; nessuno per il deferito. La procura Federale richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva invocando per il Sig. Mauro Turrin, la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei). L’indagine in oggetto trae origine dalla segnalazione del Consigliere della ASD TORRE sig. Claudio SCHIAVO, tramite e-mail, inviata alla Segreteria del Comitato Regionale della FIGC - LND del FriuliVenezia Giulia e, per conoscenza alla Procura Federale in data 10 giugno 2025. Il Comitato Regionale a sua volta, in data 18 giugno 2025, la trasmetteva a mezzo posta elettronica certificata alla Procura Federale. La segnalazione denunciava il comportamento del calciatore AVITABILE Jordan, tesserato per la società ASD TORRE fino al 30 giugno 2025, il quale in violazione degli articoli 3 e 4 del contratto sportivo, in data 11 giugno 2025 veniva presentato sui profili social di un'altra società, denominata A.C. CORDENONESE 3 S ASD nonostante fosse ancora in costanza di contratto con la società ASD TORRE. All’esito delle indagini i sigg.ri AVITABILE Jordan, MAZZACCO Mario e la società A.C. CORDENONESE 3 S ASD sceglievano di definire la propria posizione mediante applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, come da Comunicato Ufficiale dal n. 182/AA del 23 ottobre 2025. Tuttavia, dall’istruttoria emergeva un ulteriore profilo di responsabilità in capo all’allora presidente A.S.D. A.C. Cordenonese 3S che dava luogo al deferimento per cui è causa. La ricostruzione sottesa al deferimento peraltro non appare condivisibile, in ragione delle motivazioni di seguito espresse. La contestazione a carico del Signor Turrin si articola sulla violazione del disposto di cui agli Artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione anche all'Art. 95 bis, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), come di seguito: 1. Violazione del Tesseramento e Proselitismo (Art. 32 CGS e Art. 95 bis NOIF): per aver affidato, nel maggio 2025, al Sig. Mario Mazzacco — all'epoca calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio San Leonardo — il compito di svolgere attività di reclutamento (attività rivolta al tesseramento di calciatori) per la A.S.D. A.C. Cordenonese 3S. Tale attività si è concretizzata nel definire accordi con il calciatore Jordan Avitabile, tesserato per la A.S.D. Torre, per la stagione sportiva 2025/2026. 2. Violazione dei Doveri di Lealtà (Art. 4 CGS) per Omissione: per aver consentito, o comunque non impedito, che in data 10 giugno 2025 fosse pubblicata sulle pagine social (Facebook) della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S la notizia del trasferimento di Jordan Avitabile, sebbene il calciatore fosse tesserato per la A.S.D. Torre fino al 30 giugno 2025, violando di fatto il vincolo sportivo. L’accertamento operato dalla Procura Federale si basa sulle ammissioni confessorie rese dagli stessi soggetti coinvolti (Mario Mazzacco, Jordan Avitabile e Mauro Turrin) durante l'attività inquirente. In particolare, il Sig. Turrin ha ammesso di aver affidato a Mazzacco il ruolo di "direttore sportivo" e di aver avuto conoscenza della pubblicazione della notizia sui social network del club, peraltro solo a pubblicazione avvenuta. Tuttavia, il sistema di responsabilità disciplinare sportiva FIGC distingue nettamente tra la responsabilità dell'ente e quella della persona fisica che agisce per esso. Quanto alla responsabilità, le società sportive rispondono in via diretta e oggettiva per l'operato dei loro dirigenti e tesserati, come stabilito in termini generali dall'Art. 4, comma 2, CGS e in dettaglio dall'Art. 6, commi 1 e 2, CGS. La giurisprudenza sportiva ha chiarito che, a differenza dell’ordinamento statale (diritto civile), la responsabilità oggettiva non è un'ipotesi eccezionale, ma costituisce la modalità più frequente di attribuzione di responsabilità agli enti sportivi. Tale responsabilità prescinde dal dolo o dalla colpa dell'ente stesso. Nello specifico l’art. 6 CGS prevede: 1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. L'accettazione della sanzione da parte della A.S.D. A.C. Cordenonese 3S ex Art. 126 CGS stabilisce in modo definitivo la responsabilità del club a titolo diretto (per la condotta del suo legale rappresentante, Turrin) e oggettivo (per la condotta del collaboratore Mazzacco) ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere da un proprio tesserato, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. Quanto alla responsabilità personale del presidente Turrin viene contestata ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS, la cosiddetta clausola generale, che impone ai soggetti dell'ordinamento sportivo l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva. La giurisprudenza federale, a livello nazionale, ha costantemente sottolineato che i doveri sanciti dall'Art. 4, comma 1, CGS si connotano in maniera più intensa nei confronti di coloro che rappresentano la società nei rapporti esterni, come appunto il presidente. Nonostante questa sia una disposizione redatta con la tecnica della normazione sintetica, che rimanda a elementi normativi extragiuridici (lealtà, probità, correttezza) per la regola di giudizio, essa non può essere interpretata come una norma che permette la sanzione personale in assenza di un accertamento rigoroso della colpevolezza. In linea con i principi generali, la sanzione personale non può essere irrogata automaticamente in conseguenza della responsabilità oggettiva dell'ente. L'accertamento della violazione dell'Art. 4, comma 1, CGS, quando non è specificamente correlata a un illecito doloso (es. frode sportiva), esige che l'omissione o l'azione del Legale rappresentante sia caratterizzata da un grado di negligenza o imprudenza estremo, cioè la colpa grave. L'omissione del presidente deve tradursi in una macroscopica e inescusabile inerzia, tale da equiparare la condotta, per disvalore, a un comportamento doloso o chiaramente fraudolento. Aderente a questi principi è la decisione T.F.N. - Sezione Disciplinare n. 66/TFN - SD del 3 Ottobre 2025 (A.S.D. Royal Team Lamezia).In quel caso, il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto il presidente della società A.S.D Royal Team Lamezia dalla contestata violazione dell'Art. 4, comma 1, CGS, nonostante fosse deferito per aver omesso di impedire che un custode non tesserato (soggetto estraneo) entrasse negli spogliatoi delle atlete avversarie con modi irriguardosi, compiendo un grave illecito lesivo della dignità e della riservatezza delle tesserate. La ratio decidendi cruciale per il proscioglimento è stata "l'assenza di ogni criterio di ascrivibilità dei dedotti illeciti alla responsabilità degli stessi deferiti" e la "completa estraneità" del presidente. Sebbene l'illecito fosse grave (lesivo della dignità), l'estraneità fattuale del presidente alla condotta ha portato al proscioglimento, anche quando la Procura Federale aveva contestato l'omessa vigilanza (Art. 4.1 CGS). È pacifico che il Signor Turrin non possa invocare la completa estraneità fattuale (o oggettiva), dato che egli stesso ha ammesso di aver conferito l'incarico a Mazzacco e di essere a conoscenza della pubblicazione social. Tuttavia, il principio che si deve mutuare dalla Decisione n. 66/TFN-SD non è l'estraneità oggettiva, ma l'estraneità all'elemento di grave colpevolezza. La Procura Federale attribuisce a Turrin una duplice responsabilità omissiva/commissiva, che ricade concettualmente nel culpa in eligendo (affidamento dell'incarico) e culpa in vigilando (mancato impedimento della pubblicazione). Quanto al culpa in vigilando, con riferimento all'illecito ex Art. 32 CGS, (pubblicazione Avitabile il 10 giugno 2025, dell’annuncio sui social del trasferimento di Jordan Avitabile, sebbene il vincolo sportivo scadesse il 30 giugno 2025), dagli atti istruttori, si apprende che lo stesso Mazzacco s’intestò l’iniziativa assumendosene la piena responsabilità; così come appare che il Turrin apprese della pubblicazione solo a cose fatte e dunque fuori tempo massimo per intervenire preventivamente e rimuovere il contenuto. La contestazione della culpa in eligendo si basa invece sull'aver affidato al Sig. Mario Mazzacco il compito di svolgere attività di reclutamento, mentre quest'ultimo era ancora tesserato per la A.S.D. Calcio San Leonardo. Si tratta di una violazione diretta dell'Art. 4, comma 1, CGS, in quanto le trattative con calciatori tesserati da altre società devono essere condotte con lealtà e correttezza. V’è da dire che nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.), gli incarichi sono spesso informali e basati su rapporti di fiducia personale, anche in vista di un imminente cambio di ruolo o tesseramento. L'incarico di "direttore sportivo" affidato a Mazzacco da Turrin può essere tutt’al più interpretato come un accordo di futura collaborazione, formalmente anticipato rispetto alla scadenza naturale del vincolo e comunque intervenuto a fine campionato. Un tanto sarebbe avvalorato dalla presenza di un direttore sportivo in carica, all’epoca dei fatti (2024-2025), come documentato in istruttoria e di analoga figura anche per la stagione 2025-2026 (seppure non nella persona del sig. Mazzacco). Segno che la società, allora presieduta dal Turrin è pienamente consapevole degli obblighi connessi alla normativa federale. In sintesi, la colpa di Turrin si limita alla mancata verifica formale dello status federale di Mazzacco (colpa lieve). Non vi è prova che Turrin abbia incaricato Mazzacco affinché quest'ultimo compisse specificamente illeciti (come contattare Avitabile ancora vincolato) o che Turrin fosse consapevole dell'intenzione sleale di Mazzacco. Anzi, il Turrin dichiarava, in sede di audizione, di aver esortato il Mazzacco ad agire correttamente. Vi è ragione di ritenere che l'illecito commesso in violazione dell’Art. 32 CGS sia stato commesso da Mazzacco e Avitabile, posizioni già definite dal patteggiamento e per le quali la società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S è stata sanzionata ex artt. 6 commi 1 e 2 CGS. Il presidente viene poi attinto anche per l’attività di “proselitismo” (art. 32 commi 1 e 2 CGS e 95 bis NOIF) condotta dal Mazzacco. In questo caso appare dirimente l’intendimento del calciatore Avitabile di non rinnovare il vincolo sportivo, sebbene la scadenza contrattuale fosse fissata per il 30 giugno 2025. Dall'istruttoria emerge infatti che, a fine campionato (maggio 2025), il sig Avitabile aveva espresso chiaramente al sig Schiavo (denunciante), nella sua qualità di consigliere della ASD Torre, l’intendimento di non rinnovare il vincolo contrattuale che lo legava alla società. Pertanto, i contatti intercorsi con la società A.C. Cordenonese 3S ASD non rientrano nell’alveo del c.d. “proselitismo”, secondo il quale è considerato illecito federale l’attività di una società o di suoi dirigenti volta a indurre calciatori tesserati con altre società a svincolarsi o trasferirsi, al di fuori delle regole previste. Nel rammentare che, al fine di integrare la condotta tipica, il proselitismo deve consistere in condotte rilevanti sul piano della concreta incentivazione al trasferimento, senza che sia necessario, data la natura di illecito di pericolo, che esse inducano anche l’effettivo trasferimento o collocamento del calciatore, occorre però evidenziare che deve trattarsi di comportamenti, pur scevri da “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale. (Decisione/0083/CFA-2022- 2023) Nessuno di questi aspetti connota l’attività oggetto di deferimento. Il sig Avitabile ha dimostrato piena autonomia nella scelta di non proseguire il rapporto con l’ASD TORRE, così come, in seguito, di non tesserarsi con l’A.C. Cordenonese 3S ASD (stando agli atti d’indagine). Anche per questo illecito, dunque, il deferimento risulta infondato ma, a differenza dei precedenti, l’infondatezza riguarda tanto la responsabilità del presidente che della società, seppure quest’ultima abbia patteggiato. In ogni caso, il principio di proporzionalità sanzionatoria impone che la sanzione personale inflitta al Legale Rappresentante (Art. 4, comma 1, CGS) non costituisca una duplicazione sanzionatoria (ne bis in idem sostanziale), ma debba essere basata su una condotta personale che presenti un disvalore autonomo e non meramente derivato. Come detto, a fronte dell’intercorsa sanzione comminata alla società, l’inibitoria nei confronti del presidente può essere giustificata solo se la condotta di quest'ultimo costituisca un elemento distinto e grave rispetto al fatto oggettivo del club, circostanza che va esclusa per le argomentazioni su esposte, così come per la condotta processuale del sig. Turrin improntata a piena collaborazione e trasparenza. Poiché, al netto dell’attività di proselitismo ( della cui infondatezza si è detto), l'illecito contestato a Turrin si sostanzia nella culpa in eligendo e nella culpa in vigilando relative a fatti illeciti già patteggiati dal club, pur apprezzando l’approfondita e puntuale discussione in udienza del rappresentante della Procura Federale, codesto Tribunale deve esercitare un rigore selettivo per evitare un'eccessiva punizione per lo stesso evento, basato sull’oggettivo contenuto degli atti acquisiti e degli esiti delle indagini effettuate, in ragione dei quali ritiene che le violazioni contestate siano già state soddisfatte dalla sanzione comminata alla società, consistente nell’ammenda per € 400,00 (quattrocento) Per tutte le argomentazioni espresse, il Tribunale Federale Territoriale, respinge il deferimento, proscioglie il Signor Mauro Turrin, ritenendo assorbiti gli illeciti di cui al deferimento nei profili di responsabilità accertati in capo alla società alla società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, sanzionata ex art. 126 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta la infondatezza del deferimento quanto alla posizione del Sig. Mauro TURRIN, lo proscioglie dall’addebito a lui ascritto. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
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