C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 27/10/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PIZZELLA ARTURO FINO AL 13/10/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LORENCINI FERREIRA DANILO PER 1 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023 (Gara: CITTA DI LENOLA – LATINA BORGHI RIUNITI del 17/09/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PIZZELLA ARTURO FINO AL 13/10/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LORENCINI FERREIRA DANILO PER 1 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023 (Gara: CITTA DI LENOLA – LATINA BORGHI RIUNITI del 17/09/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Città di Lenola avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Danilo Lorencini Ferreira nonché le conseguenti sanzioni a società e tesserati. A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società Latina Borghi Riuniti fosse irricevibile in quanto non era stata pagata autonomamente la relativa tassa ma ne era stato richiesto l’addebito sul conto della società. L’impugnazione proposta risulta da rigettare. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il calciatore Danilo Lorencini Ferreira, tesserato della ASD Città di Lenola, abbia preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare, essendo squalificato. L’art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 66 CGS, possono essere instaurati; “a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall’ordinamento federale”. CRL Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, un’eventuale deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, quindi, non avrebbe avuto altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo poteva e doveva assumere d’ufficio la propria decisione. Nel caso di specie la decisione di primo grado è stata emessa avuto riguardo esclusivamente ad atti ufficiali, essendo basata sulle liste di gara trasmesse dall’arbitro unitamente al proprio referto e al C.U. 397 del 18.4.2023 Sicilia: essa risulta quindi corretta, non rilevando eventuali irregolarità processuali in cui sarebbe incorsa la ricorrente in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d’ufficio. E, d’altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS). Alla luce di quanto sopra, nulla rileva l’eventuale irricevibilità del ricorso in primo grado, risultando ultroneo lo scrutinio delle doglianze della reclamante a riguardo. Dalla partecipazione alla gara di un calciatore squalificato devono quindi conseguire tutte le sanzioni comminate correttamente dal Giudice Sportivo in primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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