C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RACING ARDEA F.C. SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’AURIA DAVIDE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 LND DEL 20/09/2023 (Gara: GAETA – RACING ARDEA F.C. SRL del 17/09/2023 – Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 87 del 06/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RACING ARDEA F.C. SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’AURIA DAVIDE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 LND DEL 20/09/2023 (Gara: GAETA – RACING ARDEA F.C. SRL del 17/09/2023 – Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 87 del 06/10/2023
Il giorno 05.10.2023 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n.62 del 20.09.2023 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della FC Racing Ardea Srl, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo, ma nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara nella quale il tesserato D’Auria Davide della Fc Racing Ardea Srl veniva espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario della ASD Gaeta in azione di gioco. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza della “violenza generica”, di cui al noto art. 38, c.1, del C.G.S. rubricato con il titolo: “Condotta violenta dei calciatori”, del giocatore D’Auria, come pure ammette lo stesso, nella commissione di un fallo intenzionalmente duro, impetuoso, ma sicuramente non gravemente violento e sempre durante lo svolgimento di un’azione colma di enfasi agonistica e priva di conseguenze in danno all’avversario, infatti non riportava danni fisici permanenti. Quello che, invece, determina la valutazione della gravità del comportamento in questione, e di conseguenza la misura della sanzione da infliggere è la condotta antisportiva, che si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco (Corte Giust. Fed. C.U. 161/2014). Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D’Auria Davide a 3 gare. Il contributo va restituito.
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