C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB MONTENERO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 11/10/2023 (Gara: FOOTBALL CLUB MONTENERO – CITTA DI LENOLA del 24/09/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB MONTENERO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 11/10/2023 (Gara: FOOTBALL CLUB MONTENERO – CITTA DI LENOLA del 24/09/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Montenero ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in rubrica lamentandone l’ingiustizia. La società ha dedotto che, contrariamente, a quanto affermato dal Giudice Sportivo in motivazione, tutti i calciatori indicati nel reclamo si trovavano in posizione irregolare al momento della disputa della gara non avendo scontato un residuo di squalifica della precedente stagione sportiva e relativo ad una gara della coppa provincia juniores under 19 organizzata dalla Delegazione Provinciale di Latina. Nel corso dell’audizione innanzi alla Corte, il legale della reclamante ha dichiarato di voler limitare l’accertamento della posizione irregolare al solo calciatore Rizzi Andrea classe 2002 che, non essendo più in età per la categoria juniores, non avrebbe mai potuto scontare la sanzione comminata in gare della stessa competizione ed avrebbe dovuto scontare quindi la squalifica nelle gare di campionato della prima squadra della stessa società. Avverso tali deduzioni e contestazioni ha reagito la società Lenola che ha invece sostenuto la regolare posizione di tutti i calciatori in questione e, con particolare riferimento al calciatore Rizzi, ha eccepito che lo stesso, per il principio di omogeneità di esecuzione delle sanzioni tra gare della stessa competizione, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residua in gare della coppa Italia di promozione. Così riassunta la questione va rilevato come l’assunto della reclamante sia fondato. È, infatti, incontestato che il calciatore Rizzi, classe 2002, non possa più partecipare a gare della categoria Juniores e che il residuo di squalifica andasse scontato nelle gare ufficiali della prima squadra della società. In forza del principio di omogeneità dell’esecuzione delle sanzioni, richiamato dalla società Lenola, è vero che la squalifiche comminate nella coppa Italia e nelle coppe Regioni vanno scontate in gare della stessa coppa ove sono state comminate, ma è altrettanto vero che la disposizione citata utilizza la locuzione “si scontano nelle rispettive competizioni” escludendo quindi che si possa scontare la squalifica comminata in una coppa provincia juniores in competizione del tutto diversa quale la coppa Italia dilettanti riservata alle società di promozione. La posizione del calciatore Rizzi è quindi da considerare irregolare e da questa violazione discende la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di applicare alla società Città di Lenola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Il contributo va restituito.

 

TRIBUNALE

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