C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 10/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023 (Gara: ARANOVA – VIGOR PERCONTI del 16/09/2023 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023 (Gara: ARANOVA – VIGOR PERCONTI del 16/09/2023 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
La società Aranova ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha respinto il suo ricorso di primo grado, con il quale richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società avversaria Vigor Perconti, per irregolare svolgimento della gara. La reclamante ha eccepito che l’avversaria avrebbe effettuato nella gara sei sostituzioni invece delle cinque consentite, determinando con ciò l’irregolare svolgimento della gara. Il Giudice di primo grado ha accertato che effettivamente quanto denunciato emergeva dal referto di gara che riportava ben evidenziata la circostanza che al 50’ minuto del secondo tempo (quinto dei sei minuti complessivi di recupero concessi dal direttore di gara) la società Vigor Perconti, che a quel punto stava vincendo con il risultato di 2 a 0, aveva effettuato una sesta sostituzione. Il giudicante di prime cure ha, però, evidenziato come il calciatore in questione non abbia avuta alcuna incidenza sullo svolgimento della gara in quanto la sua presenza in campo si è protratta per meno di un minuto sul risultato ormai acquisito ed ha pertanto ritenuto di sanzionare disciplinarmente società e dirigente accompagnatore ma di non applicare la punizione sportiva della perdita della gara. L’appellante insiste nella formulazione delle doglianze già espresse, citando alcuni precedenti dello stesso Giudice Sportivo nel quale, invece, l’effettuazione di un numero di sostituzioni non consentite aveva determinato l’applicazione della punizione sportiva della gara. Va innanzitutto chiarito che deve essere effettuato un preciso distinguo tra partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano titolo a prendervi parte, per età, per tesseramento o per squalifica e, di contro, l’effettuazione di un numero di sostituzioni non consentite. Nel primo caso la partecipazione alla gara di calciatori che non potevano prendervi parte per condizioni soggettive di tesseramento o squalifica od età minima o massima, anche per un solo secondo, determina la punizione sportiva della perdita della gara, a mente dell’articolo 10 n. 6 del CGS e, per quanto attiene ai calciatori di riserva, n. 7 dello stesso articolo. Diverso discorso per quanto attiene a violazioni relative alle sostituzioni che riguardino calciatori che avevano pienamente titolo a prendere parte alla gara in quanto in regola con le norme sul tesseramento e non squalificati. In tal caso il Giudice deve valutare se la violazione ha determinato l’irregolare svolgimento della gara, avendo avuto influenza sulla disputa della stessa, ovvero si sia concretizzata in una violazione puramente formale che non abbia avuto alcuna influenza pratica sullo svolgimento della partita. La valutazione del Giudice deve essere sorretta, in questo caso, dalla ragionevolezza e dal criterio della probabilità anche remota, escludendo quei casi in cui sia irragionevole ed impossibile che la partecipazione di un calciatore possa aver influenzato anche minimamente lo svolgimento della gara. In questo caso il ragionamento adottato dal Giudice Sportivo appare ampiamente condivisibile, in quanto la partecipazione alla gara del calciatore è stata di meno di un minuto ed il risultato sul campo era di 2 a 0 e, quindi, anche se in quel minuto fosse stata segnata una rete dalla squadra soccombente, non si sarebbe modificato l’esito finale della contesa. La decisione impugnata, tenendo presenti le considerazioni sopra esposte, riguardava un caso limite e, come tale, è stato correttamente considerato e giudicato dal Giudice Sportivo la cui decisione va confermata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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