C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 10/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GERMONI LUCA FINO AL 03/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 LND DEL 06/10/2023 (Gara: ARANOVA – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 04/10/2023 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GERMONI LUCA FINO AL 03/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 LND DEL 06/10/2023 (Gara: ARANOVA – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 04/10/2023 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Aranova ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 83 del 4/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Germoni Luca fino al 03/11/2023 “perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro e ad un assistente arbitrale espressioni offensive e minacciose. Veniva allontanato a forza da un dirigente locale.”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse rivalutata la sanzione irrogata al predetto giocatore, in quanto ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto. Alla riunione del 19/10/2023 interveniva il Dirigente della ASD Aranova, Mursia Alessio, il quale, riferendosi all’incontro per cui è reclamo, sottolineava che il calciatore Germoni “non ha avuto alcun contatto fisico, né tantomeno alcun comportamento violento nei confronti dell’arbitro. Nessuno lo ha allontanato, né lo ha portato via. Dopo aver chiesto all’arbitro spiegazioni si è allontanato da solo. Si scusa in ogni modo per quanto accaduto, ma chiede in ogni modo una rivisitazione della squalifica comminata”. Aggiungeva il Sig. Mursia, presente ai fatti, che “non c’è stato nessuno che ha allontanato con forza il Germoni; lui stesso si è avvicinato al calciatore, dicendogli di allontanarsi senza continuare a protestare. Tiene dunque a precisare che non c’è stato alcun comportamento violento ed aggressivo nei confronti dell’arbitro.”. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi parzialmente assumibili, sussistendone i presupposti fattuali. Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Germoni Luca, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Germoni Luca al 28/10/2023. Il contributo va restituito.

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