C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ HERMADA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIA MAURO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.84 LND DEL 05/10/2023 (Gara: HERMADA – REAL SANVITTORESE del 01/10/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ HERMADA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIA MAURO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.84 LND DEL 05/10/2023 (Gara: HERMADA – REAL SANVITTORESE del 01/10/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
Con delibera pubblicata il 05.10.2023 sul C.U. n. 84 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara HERMADA – REAL SANVITTORESE del 01/10/2023 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica per 4 giornate al Sig. FIA Mauro, calciatore tesserato della soc. HERMADA “[..] perché rivolgeva, all’arbitro espressioni ingiuriose. (art. 36 comma 1 del CGS).[..]”. Il referto arbitrale riportava l’espulsione del calciatore per doppia ammonizione al 20’ del 2° tempo, attribuendo allo stesso “[..] [PROTESTE] protesta con parole o gesti nei confronti degli Ufficiali di Gara. [COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO] Tenta di ingannare l’Arbitro fingendo un infortunio o di aver subito un Fallo (Simulazione) Il ragazzo è stato allontanato di forza dai propri compagni e nel mentre inseriva nei miei confronti con le seguenti espressioni: ‘pezzo di merda, vaffanculo’. [..]”. Con reclamo preceduto da preannuncio ritualmente depositati, la soc. SSD HERMADA SRL, in persona del presidente Sig. Lauretti Yuastin, contestava la sopra indicata sanzione ritenendola eccessivamente afflittiva in base ai fatti accaduti, deducendo che, subito dopo aver ricevuto l’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore sarebbe stato circondato da alcuni suoi compagni e poi fatto accomodare fuori dal terreno di gioco. Per tali ragioni la reclamante chiedeva che fosse annullata la squalifica o, in subordine, che la stessa fosse riformata in misura meno afflittiva. All’udienza del 19 ottobre 2023 nessuno compariva per la società reclamante. La Corte passava, quindi, all’esame del reclamo in parola. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e i documenti e valutate le motivazioni addotte dalla soc. HERMADA, ritiene che il reclamo debba essere respinto. A tal proposito, giova innanzitutto premettere come a seguito della novella occorsa nel maggio 2023, tutte le sanzioni minime previste dall’articolo 36 CGS siano state inasprite. Di talché, l’art. 36 c.1 CGS nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, così dispone: “Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. [..]”. Tanto premesso, considerato il valore di prova privilegiata riconosciuta dall’art. 61 CGS ai rapporti e supplementi di gara, e che le espressioni (‘pezzo di merda, vaffanculo’) rivolte al Direttore di gara dal calciatore FIA Mauro integrano senz’altro una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 36 CGS, la sanzione della squalifica per 4 giornate irrogata al calciatore risulta congrua, stante la corrispondenza al minimo edittale previsto dalla norma sopra citata e l’assenza di circostanze attenuanti . La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ HERMADA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIA MAURO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.84 LND DEL 05/10/2023 (Gara: HERMADA – REAL SANVITTORESE del 01/10/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023"
