C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CISTERNA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 LND DEL 12/10/2023 (Gara: CISTERNA CALCIO – AURORA VODICE SABAUDIA del 08/10/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CISTERNA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 LND DEL 12/10/2023 (Gara: CISTERNA CALCIO – AURORA VODICE SABAUDIA del 08/10/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023
Con rituale reclamo, la società Cisterna Calcio ha impugnato l’ammenda di € 400,00 comminata dal Giudice Sportivo perché la gara era da disputarsi in assenza di pubblico sostenendo che la tribuna era agibile e che i relativi documenti erano stati inviati precedentemente la disputa della gara. A riguardo occorre rilevare che il provvedimento con cui era stata disposto che la partita si disputasse in assenza di pubblico non era stato ancora revocato o modificato dagli Organi Federali prima dello svolgimento della gara in questione. La società reclamante, anche in presenza di un titolo abilitativo o della concessione a altra società di utilizzare il medesimo impianto in presenza di pubblico, quindi, avrebbe dovuto continuare a rispettare il provvedimento al momento vigente. Il Giudice di prime cure, quindi, ha correttamente sanzionato la condotta tenuta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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