C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DREAMING FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLA VALERIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.56 SGS DEL 26/10/2023 (Gara: DREAMING FOOTBALL ACADEMY – CYNTHIALBALONGA del 21/10/2023 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DREAMING FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLA VALERIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.56 SGS DEL 26/10/2023 (Gara: DREAMING FOOTBALL ACADEMY – CYNTHIALBALONGA del 21/10/2023 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Dreaming Football Academy ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 56 SGS del 26/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Cappella Valerio per 3 gare “Perché a seguito di espulsione, dalla tribuna reiterava espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro. A fine gara si recava con altri sostenitori presso lo spogliatoio dell'arbitro.” In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse annullata la decisione impugnata per illegittimità dei provvedimenti adottati ovvero, ridotta la squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti per cui è procedimento. Questa Corte, in considerazione dell’entità dei fatti e della condotta posta in essere dal giocatore Cappella Valerio, tenuto altresì conto di quanto riportato nel referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - ritiene che la sanzione inflitta sia del tutto congrua, non riscontrando elementi utili e sufficiente ad una eventuale riduzione della pena comminata. Per tali motivi, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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