C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 LND DEL 18/10/2023 (Gara: CITTA DI LENOLA – STERPARO del 01/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 10/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 LND DEL 18/10/2023 (Gara: CITTA DI LENOLA – STERPARO del 01/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 10/11/2023

 Con appello inoltrato ritualmente e nei termini, la società Sterparo ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo competente che, rilevando una irregolarità procedurale, aveva dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato in primo grado dalla società avverso il risultato della gara in epigrafe, ove aveva denunciato la presenza nelle fila dell’antagonista di ben cinque calciatori in posizione irregolare in quanto in costanza di squalifica. In particolare, la società afferma che l’omessa comunicazione del preannuncio di reclamo alla società reclamata non derivava da una colpevole omissione ma dalla errata comunicazione dell’indirizzo pec fornito agli organi federali dalla società Città di Lenola. Infatti, sempre a dire della reclamante, il preannuncio sarebbe stato inviato all’indirizzo rilevato dalla società tramite gli elenchi pubblicati sui portali della Federcalcio ma sarebbe stato restituito al mittente per errore nell’indirizzo pec. Protestava quindi l’assoluta regolarità del suo agire e censurava la decisione impugnata che non aveva tenuto conto di tali circostanze. Nel merito ribadiva l’irregolarità della posizione dei calciatori in questione in quanto le squalifiche comminate agli stessi in gare della coppa provincia di Latina categoria juniores under 19 andavano scontate in gare ufficiali di campionato della prima squadra e non, come sostenuto dal Giudice Sportivo, in gare di coppa. Il reclamo è infondato in relazione alla censura avverso la decisione di inammissibilità del ricorso in primo grado. Invero l’indirizzo pec della società Città di Lenola era ed è ricavabile dall’area riservata alle società che possono accedervi con le proprie credenziali ed attingere i dati di contatto delle consorelle. Né può essere giustificata l’omissione di ulteriori ricerche che, nell’immediatezza, la società avrebbe dovuto condurre, una volta ricevuto il messaggio di mancato recapito dal sistema per indirizzo errato. In questa sede, quindi, non si possono sanare irregolarità che hanno portato all’inammissibilità del reclamo in primo grado. D’altro canto, la comunicazione del preannuncio di reclamo in primo grado anche alla società reclamata, introdotta nel nuovo codice di giustizia sportiva, soddisfa a quelle esigenze di piena conoscenza delle parti di ogni fase del procedimento, sin dalla potenziale instaurazione determinata dall’inoltro del preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo. Diversamente opinando si finirebbe per vanificare un adempimento che il legislatore sportivo ha introdotto con evidenti finalità di integrazione piena del contraddittorio tra le parti del procedimento sportivo. Ciò detto, non di meno, la Corte non può ignorare l’integrale contenuto di un atto di impugnazione regolarmente inoltrato e comunicato alla controparte. Dalla lettura delle motivazioni del gravame appare denunciata la posizione irregolare di ben cinque calciatori della società Città di Lenola tra cui il calciatore Rizzi Andrea, classe 2002, la cui posizione è già stata giudicata irregolare da questa Corte, nella gara appena precedente Montenero – Città di Lenola del 24-9-2023, come da pronuncia pubblicata sul comunicato ufficiale n. 130 del 3-11-2023. Da questo discende l’obbligo per il Collegio giudicante, non potendosi adottare decisioni d’ufficio sulla posizione irregolare dei calciatori in questo grado di giudizio, di rimettere alla Procura Federale della F.I.G.C. il vaglio sulla eventuale commissione da parte della società Città di Lenola, del calciatore Rizzi Andrea e del legale rappresentante della società, della violazione delle norme per l’esecuzione delle sanzioni di squalifica, con il conseguente deferimento al Tribunale territoriale competente. Risulta infatti che il calciatore Rizzi, alla data della gara in epigrafe del 1-10-2023, non avesse mai scontato la squalifica di una gara comminata nella precedente stagione sportiva, nell’ultima gara della Coppa Provinciale di Latina della categoria Juniores Under 19. In conclusione, il reclamo va rigettato e gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché provveda al deferimento al Tribunale Federale territoriale competente dei tesserati e della società per le violazioni sopra evidenziate. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va incamerato.

 

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