C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AC CASTRO DEI VOLSCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATORI SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 LND DEL 31/10/2023 (Gara: CITTA DI LENOLA – AC CASTRO DEI VOLSCI del 29/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AC CASTRO DEI VOLSCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATORI SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 LND DEL 31/10/2023 (Gara: CITTA DI LENOLA – AC CASTRO DEI VOLSCI del 29/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023
Con rituale reclamo, la società AC Castro dei Volsci ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Simone Liberatori, sostenendo che lo stesso non aveva pronunciato alcuna frase irriguardosa nei confronti dell’assistente di gara. Chiedeva quindi una riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, al termine della gara, si avvicinava all’assistente all’arbitro n. 1 e poggiandogli una mano tra la spalla e il collo proferiva minacce e successivamente insulti. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell’espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, punita dall’art. 36, comma 1, lett. a) con la squalifica minima di quattro giornate di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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