C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIANO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DIOP MOUSTAPHA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 LND DEL 31/10/2023 (Gara: MONTEROTONDO 1935 – FIANO ROMANO del 29/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIANO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DIOP MOUSTAPHA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 LND DEL 31/10/2023 (Gara: MONTEROTONDO 1935 – FIANO ROMANO del 29/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023
Con rituale reclamo, la società Fiano Romano ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Moustapha Diop, sostenendo che il fallo da egli compiuto fosse stato conseguenti a insulti di tipo razzista e che il giocatore non aveva toccato l’arbitro benché avesse protestato nei suoi confronti. Chiedeva quindi una riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, veniva espulso per aver colpito con un pugno un avversario a palla lontana e, alla notifica dell’espulsione, afferrava la maglietta del direttore di gara che era costretto a indietreggiare. All’uscita dal terrendo di gioco aveva un alterco con i tifosi avversari. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell’espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, punita dall’art. 36, comma 1, lett. a) con la squalifica minima di quattro giornate di gara. Non risulta peraltro allegato il video citato nel reclamo, sulla cui ammissibilità pertanto non è necessario decidere. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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