C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 01/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SEMPREVISA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI BRIGANTI SANDOR E CONTI PAOLO FINO AL 03/01/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: VESTA SSD A R.L. – SEMPREVISA del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SEMPREVISA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI BRIGANTI SANDOR E CONTI PAOLO FINO AL 03/01/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: VESTA SSD A R.L. – SEMPREVISA del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

Con rituale reclamo, la società Semprevisa ha impugnato i provvedimenti di inibizione in epigrafe a carico dei due dirigenti Sandro Briganti e Paolo Conti, sostenendo che gli stessi non avessero mai minacciato il direttore di gara. Chiedeva quindi una riduzione delle sanzioni. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei due dirigenti della reclamante. Il sig. Sandro Briganti, assistente di parte, pronunciava reiterate offese contro l’arbitro dopo l’invito di riprendere la sua posizione mentre il sig. Paolo Conti ingiuriava ripetutamente il direttore di gara al termine della gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che i dirigenti avevano tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, punita dall’art. 36, comma 2, lett. a) con la sanzione minima di due mesi di inibizione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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