C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LUDIS ITALICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUITADAMO LEONARDO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 C5 DEL 25/10/2023 (Gara: LUDIS ITALICA – PARMA LETALE del 20/10/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LUDIS ITALICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUITADAMO LEONARDO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 C5 DEL 25/10/2023 (Gara: LUDIS ITALICA – PARMA LETALE del 20/10/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Ludis Italica ha impugnato la sanzione di squalifica per otto gare a carico del calciatore Leonardo Quidadamo, comminata dal competente Giudice Sportivo. La reclamante si limita a chiedere la rivisitazione della sanzione ritenuta eccessiva, aggiungendo che il calciatore non avrebbe commesso il gesto a lui addebitato. Dalla lettura del referto gara emerge invece che il calciatore, al termine della gara, avrebbe stretto la mano al direttore di gara in modo talmente energico da procurargli intenso dolore perdurante per cinque minuti, accompagnando il gesto con uno sguardo collerico ed un insulto. Alla luce di quanto puntualmente riportato nel referto va rilevato come quanto addebitato al calciatore determini la sanzione irrogata, prevista come minimo edittale dalla nuova formulazione dell’articolo 36 del CGS. Ne consegue il rigetto dell’appello con la conferma integrale della decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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