C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOLGORE AMASENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI GIROLAMO LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 31/10/2023 (Gara: FOLGORE AMASENO – FORTITUDO del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOLGORE AMASENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI GIROLAMO LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 31/10/2023 (Gara: FOLGORE AMASENO – FORTITUDO del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023
Con delibera pubblicata il 31.10.2023 sul C.U. n. 123 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FOLGORE AMASENO – FORTITUDO del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria, irrogava la sanzione della squalifica di 4 gare effettive al calciatore LUCA DI GIROLAMO “[..] perché rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose e offensive (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la società A.S.D. Folgore Amaseno proponeva formale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive del calciatore DI GIROLAMO LUCA irrogata dal Giudice sportivo, deducendo che sebbene il calciatore fosse stato espulso per un diverbio con il Direttore di gara, il calciatore non avrebbe tuttavia rivolto allo stesso alcuna espressione offensiva tantomeno proferito alcuna frase blasfema. Ritenendo, quindi, che potesse essersi trattato di un errore di trascrizione nel rapporto di fine gara, e che la sanzione potesse essere forse riferirsi ad altro giocatore della squadra avversaria, la reclamante chiedeva di riformare la decisione del Giudice Sportivo riducendo la sanzione in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. La reclamante non presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 9 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. A tal riguardo, si procedeva alla lettura del referto di gara, nel quale era riportato che era stato espulso “[..] al 12° del 2T il n.11 DI GIROLAMO Luca poiché a seguito di una mia decisione sul campo mi rivolgeva con toni minacciosi: “non stai capendo un cazzo, vaffanculo”. Orbene osserva, innanzitutto, il decidente come ai sensi dell’art. 61 c.1 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal rapporto di gara e/o nel reclamo, inoltre, non risultano elementi che possano far ritenere un possibile errore di persona. Ciò posto, va, altresì, evidenziato come l’art. 36 c.1 lett.a) novellato nel maggio 2023, disponga che ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima della squalifica per 4 giornate (non più 2, come in precedenza) o a tempo determinato. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata al calciatore DI GIROLAMO Luca è congrua alle previsioni del CGS, stante la natura indubbiamente ingiuriosa e irriguardosa delle frasi dallo stesso proferite e riportate nel referto arbitrale, non risultando, peraltro, elementi utili a evidenziare la sussistenza di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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