C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONGIORNO MANOLO FINO AL 31/10/2025 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S., ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.26 SGS DEL 26/10/2023 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – VIRTUS PIONIERI del 22/10/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 170 del 04/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONGIORNO MANOLO FINO AL 31/10/2025 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S., ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.26 SGS DEL 26/10/2023 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – VIRTUS PIONIERI del 22/10/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 170 del 04/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Virtus Pionieri ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 26 SGS del 26/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica dell’allenatore Bongiorno Manolo fino al 31/10/2025 perché “alla notifica del provvedimento [di espulsione] si avvicinava minacciosamente al direttore di gara, quindi prima di abbandonare il terreno di gioco, poneva una mano sul volto dell’arbitro spintonandolo.”. In sede di gravame la reclamante chiedeva, in riforma della decisione impugnata, l’annullamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva o, quanto meno, una riduzione delle stesse in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti in esame. Alla riunione del 15/11/2023 compariva per la società reclamante l’Avv. Fiorini, il quale faceva presente “che l’allenatore Bongiorno Manolo si è adoperato per verificare le condizioni del proprio calciatore che era rimasto in campo dolorante ed infortunato, senza avere l’autorizzazione ad entrare sul terreno di gioco da parte dell’arbitro. Quando il Bongiorno stava ancora controllando la situazione fisica del calciatore, l’arbitro lo invita ad allontanarsi e lasciare il terreno di gioco, con impeto. A quel punto, il Bongiorno viene ammonito dall’arbitro. Il Bongiorno, istintivamente, trovandosi l’arbitro faccia a faccia con il cartellino rosso, scosso dalla situazione, allontana l’arbitro, toccandolo, ma non si è trattato assolutamente di aggressione all’arbitro. Episodio spontaneo, di certo censurabile, ma non violento ed aggressivo”. La reclamante sull’episodio contestato inoltre precisava “che l’allenatore ha lasciato il campo di gioco senza problemi, proprio perché non ha compiuto alcuna aggressione nei confronti dell’arbitro. Si è trattato pertanto di una reazione dell’allenatore, a seguito del comportamento tenuto dall’arbitro in occasione della sua espulsione, per la quale si richiede una valutazione diversa da quella data dal giudice.”. Nella riunione del 30/11/2023, svoltasi con modalità a distanza, sull’episodio contestato veniva ascoltato a chiarimenti il Direttore di gara, il quale precisava, tra l’altro, che “l’allenatore Bongiorno, dopo l’espulsione, e prima di allontanarsi dal terreno di gioco, si è avvicinato faccia a faccia con me e mi ha messo una mano all’altezza degli occhi, per poi spingermi facendomi indietreggiare. A quel punto ho sospeso la gara essendo fortemente turbato…A.D.R. Sono al primo anno di tesseramento ed ho 19 anni.”. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi assumibili, sussistendone i presupposti fattuali. Infatti - seppure il gesto del Sig. Bongiorno nei confronti dell’Arbitro sia da stigmatizzare, in quanto posto in essere da un tesserato in un settore quale quello giovanile in cui l’esempio a fini educativi è di primaria importanza – in ogni caso, alla luce delle precisazioni rese dall’Arbitro, non emerge un gesto di violenza fine a se stessa, ma semmai un gesto di violenta protesta, seppure irriguardosa e invasiva. Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta all’allenatore Bongiorno Manolo, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto all’entità dei fatti contestati. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Bongiorno Manolo al 31/05/2025, confermando altresì le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7 del C.G.S.. Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

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