C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 27/10/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SILVIANO CASCARINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., E DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL C.G.S., E DELLA SOC. A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 98 del 13/10/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SILVIANO CASCARINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., E DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL C.G.S., E DELLA SOC. A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 98 del 13/10/2023
A seguito di segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Silviano Cascarini, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Littoriana Futsal C5 nei giorni antecedenti alla gara Polisportiva Li. Ve. - ASD Morolo Calcio del 4 febbraio 2023, valevole per il campionato di serie C2 di Calcio a 5 Maschile, avesse contattato telefonicamente il sig. Cristian Famoso, calciatore tesserato per la ASD Morolo Calcio, proferendo la seguente testuale espressione: “sabato non venite a Latina che vi faccio spezzare le gambe”; in occasione della gara sopraindicata, poi, lo stesso Cascarini si sarebbe presentato presso il Centro Sportivo “Santa Rita” sito in Latina ed avrebbe tentato di aggredire fisicamente il sig. Claudio Frasca, calciatore tesserato per la ASD Morolo Calcio, brandendo un oggetto atto ad offendere e rivolgendogli le seguenti espressioni: “Oggi non andate via di qua”. Tali fatti sarebbero stati confermati sia negli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina nell’ambito del procedimento penale a essi relativo sia in quelli acquisiti dalla Questura di Latina, che ha emesso un provvedimento DASPO per la durata di 5 anni nei confronti del sig. Cascarini Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Silviano Cascarini per violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3 C.G.S. nonché la società A.S.D. Littoriana Futsal C5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S.. All’udienza del 12 ottobre 2023, tenuta in modalità a distanza, era presente la Procura Federale in persona dell’avv. Sandro D’Oria nonché l’avv. Domenico Bianchi in rappresentanza dei deferiti. Il Tribunale Federale, attesa l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, Silviano Cascarini fosse sanzionato con 5 anni di inibizione e la società A.S.D. Littoriana Futsal C5 con euro 2.000,00 di ammenda. La difesa dei deferiti rilevava come il procedimento penale e quello amministrativo non fossero conclusi e che il sig. Cascarini non avesse mai minacciato il calciatore dell’ASD Morolo Calcio e che anzi tutti si basasse sulle affermazioni di questo non corroborate da altri elementi di prova non risultando chiaro l’oggetto che questi avesse in mano. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dei tesserati dell’ASD Morolo Calcio e dalla ASD Polisportiva Li. Ve. nonché dagli atti tramessi dalla Questura di Latina e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina. Detta documentazione conferma in maniera inequivocabile, infatti, che il sig. Cascarini abbia prima minacciato telefonicamente un tesserato della ASD Morolo Calcio e poi abbia tentato di aggredirne un altro con un oggetto atto a offendere, recandosi appositamente a una partita nella quale non giocava la squadra di cui è presidente. Tali fatti risultano particolarmente gravi sia per le conseguenze che si sarebbero potute determinare se il disegno del deferito fosse stato portato a compimento, sia per la premeditazione degli stessi, atteso che si sono svolti appunto durante una gara in cui non giocava la propria compagine. Per di più essi risultano effettuati in conseguenza di un asserito comportamento violento subito dal figlio del sig. Cascarini in occasione della partita tra ASD Morolo Calcio e la A.S.D. Littoriana Futsal C5, come emerge anche nelle dichiarazioni del deferito: si tratta quindi delle fasi finali di un vero e proprio progetto di vendetta che, in considerazione della qualità di presidente, appare ancora più riprovevole atteso che egli ben sapeva di doversi rivolgere alle autorità competenti, civili e sportive. Vista la condotta esecrabile tenuta dal sig. Cascarini, quindi, lo stesso andrà sanzionato nella misura richiesta dalla Procura Federale da cui consegue anche la responsabilità della società da quantificarsi però in maniera più lieve rispetto a quanto chiesto dalla requirente, tenuto conto della non perfetta sovrapponibilità del movente con il ruolo di presidente della A.S.D. Littoriana Futsal C5. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Cascarini Silviano, inibizione per n.5 anni; - ASD Littoriana Futsal C.5, euro 1.000,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.
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