C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 01/08/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GRAZIELLA REA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD TERRA DI CICERONE, PER RISPODERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TERRA DI CICERONE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 14/07/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GRAZIELLA REA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD TERRA DI CICERONE, PER RISPODERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TERRA DI CICERONE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 14/07/2023

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Lazio, a seguito delle “Dichiarazioni rese in post pubblicati sul social network “Facebook” dalla società ASD Terra di Cicerone nei confronti di organismi operanti nell’ambito della FIGC”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 29.5.2023; Letta la memoria fatta pervenire dalla sig.ra Graziella Rea in data 6.6.2023, all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Ritenuto che da quanto sopra indicato e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue: -le espressioni utilizzate sono pacificamente tale da integrare la rilevanza disciplinare ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente il prestigio, il decoro e l’onorabilità propri di ciascuno dei componenti della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lazio; le stesse espressioni utilizzate, inoltre, pacificamente travalicano qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione, interpretato quest’ultimo come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo. -le espressioni pubblicate, inoltre, devono certamente essere considerate “pubbliche”, poiché propalate attraverso un mezzo idoneo a rendere le stesse conoscibili da più persone. -le dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook della società, poi, non possono non essere ricondotte al legale rappresentanza della stessa in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la compagine. -la presidente della società, infine, non ha pubblicato rettifiche o smentite delle espressioni pubblicate. Per tali motivi la Procura Federale deferiva a questo Tribunale la Sig.ra Rea Graziella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Terra di Cicerone, nonché la stessa società ASD Terra di Cicerone, a titolo di responsabilità diretta. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 13/07/2023, svoltasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, nonché la sig.ra Rea, per se stessa e per la società ASD Terra di Cicerone. La Procura, nella persona dell’Avv. Giovanni Greco, riportandosi all’atto di deferimento, comunicava a questo Tribunale che era stato raggiunto un accordo con i deferiti per l’applicazione della sanzione ridotta ex art. 127 C.G.S. come di seguito specificato: - Rea Graziella, inibizione per n.2 mesi; - ASD Terra di Cicerone, ammenda di euro 400,00. Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, rileva che, dagli atti istruttori, non esistono  elementi idonei per prosciogliere i deferito; reputa, altresì, congrua la sanzione concordata visti gli addebiti contestati. Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni, dichiara l’efficacia dell’accordo e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni: - Rea Graziella, inibizione per n.2 mesi; - ASD Terra di Cicerone, euro 400,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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