C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 01/08/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A FERRARIS VILLANOVA 1956 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 7/07/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A FERRARIS VILLANOVA 1956 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 7/07/2023

Il presente procedimento nasce da una segnalazione trasmessa dal Comitato Regionale Arbitri Lazio alla Procura Federale relativa ad un messaggio dal contenuto offensivo che il Sig. Damiano Ferreri, calciatore, tesserato per la A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, avrebbe trasmesso (tramite il social network Facebook) all’arbitro dopo la gara con la società Guidonia, valevole per il Campionato di Prima categoria. Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva, tra l’altro, la seguente documentazione: Foglio di censimento, per la stagione sportiva 2022-2023, della società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956; Elenco dirigenti tesserati per società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956 per la stagione 2022-2023; Estratto storico di tesseramento del Sig. Damiano Ferreri, nato a Roma il 30/05/1998; Referto arbitrale, completo di allegati, relativo alla gara A.C.D. Guidonia – A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956 disputata il 22/01/2023, valevole per il Campionato di Prima Categoria del Lazio; Elenco dirigenti tesserati per società A.C.D. Guidonia per la stagione 2022-2023; Verbale di audizione, datato 28/02/2023, del Sig. Gennaro Michele Ruino, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Roma 2; Verbale di audizione, datato 07/03/2023, del Sig. Damiano Ferreri, calciatore tesserato per la per società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956. Dall’attività istruttoria e dall’esame degli atti sopra indicati, emergeva che il Sig. Damiano Ferreri, come detto calciatore tesserato per la società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, aveva inviato, il giorno seguente l’incontro che quest’ultima aveva disputato con la società Guidonia Villanova, al direttore di gara, tramite il noto social network “Facebook”, un messaggio dal contenuto chiaramente offensivo. Per tali motivi la Procura Federale deferiva a questo Tribunale la società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del C.G.S., mentre il Sig. Damiano Ferreri, all’esito della notificazione della comunicazione di conclusioni delle indagini, definiva la propria posizione ex art. 126 C.G.S., riconoscendo di aver utilizzato espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara, tramite il social network “Facebook”. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 06/07/2023, svoltasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Keller, nonché la società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, in persona del Presidente Fabio Trotto. La Procura, riportandosi all’atto di deferimento, ne chiedeva l’accoglimento con l’applicazione dell’ammenda di euro 600,00 a carico della società deferita; quest’ultima, a sostegno della propria posizione, sosteneva, invece, che il Sig. Damiano Ferreri non era stato convocato per la gara suindicata, che il messaggio era stato inviato il giorno dopo la gara stessa e che, pertanto, non poteva essere considerata responsabile di quanto accaduto, non avendo possibilità di controllare e/o bloccare ogni azione dei propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che è stato accertato (sia documentalmente che dalle parole confessorie dello stesso calciatore) che il Sig. Damiano Ferreri aveva inviato messaggi offensive tramite “Facebook” al direttore di gara il giorno successivo della stessa; esiste, pertanto, una responsabilità (oggettiva) della A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, società con la quale era tesserato all’epoca dei fatti il suddetto calciatore. Chiarito ciò, il meccanismo della responsabilità oggettiva non deve, però, essere applicato in modo rigido ed automatico, altrimenti risulterebbe eccessivamente gravoso ed iniquo, come nel caso specifico. L’applicazione della responsabilità oggettiva delle società va valuta caso per caso e deve essere ispirata a principi di giustizia sostanziale, di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione da comminare in relazione alle circostanze presenti. Nel caso specifico, sussiste la responsabilità oggettiva della A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956 a causa della condotta posta in essere da un suo tesserato, ma per le circostanze concrete, essa, deve essere fortemente ridimensionata. In altre parole la mancanza di elementi di colpevolezza da parte della A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, pur non rilevando sull’an della responsabilità, è infatti valutata ai fini del quantum della sanzione da irrogare alla stessa, suo malgrado coinvolta nei fatti. Per tutti questi motivi, il Tribunale ritiene che l’entità della sanzione debba essere rivista per parametrarla ad analoghe fattispecie. Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Di ritenere la società A Ferraris Villanova 1956 responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it