C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 25/08/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO ABBRUZZESE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LORENZO ABBRUZZESE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 26/07/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO ABBRUZZESE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LORENZO ABBRUZZESE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 26/07/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 600 pfi 22- 23, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a minacce e comportamenti violenti nei confronti dell’arbitro Francesco Martucci posti in essere da soggetti tesserati per la società Don Bosco Colosseo”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti che hanno assunto particolare valenza dimostrativa; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che in occasione di una seduta di allenamento presso l’impianto sportivo della società A.S.D. Don Bosco Colosseo, utilizzato anche dagli associati A.I.A della Sezione di Cassino, sono stati posti in essere dai deferiti condotte intimidatorie e minacciose nei confronti dell’arbitro sig. Francesco Martucci, proferendo all’indirizzo dello stesso anche diverse espressioni offensive e minacciose; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Massimo Giuseppe Adamo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; Visto l’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva vigente; Per le ragioni dianzi illustrate la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale: 1) il sig. FABIO ABBRUZZESE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; 2) il sig. LORENZO ABBRUZZESE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; 3) la società A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Abbruzzese e Lorenzo Abbruzzese, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura, nella persona dell’Avv. Luca Zennaro, preliminarmente, riportandosi all’atto di deferimento, comunicava a questo Tribunale che era stato raggiunto un accordo con i deferiti per l’applicazione della sanzione ridotta ex art. 127 C.G.S. come di seguito specificato: - Abbruzzese Fabio, inibizione per n.6 mesi, ridotta di n.2 mesi, per una sanzione finale di n.4 mesi di inibizione; - Abbruzzese Lorenzo, squalifica per n.10 gare, ridotta di n.3 gare, per una sanzione finale di n.7 gare di squalifica; - A.S.D. Don Bosco Colosseo, ammenda di euro 500,00, ridotta di euro 166,00, per una sanzione finale di euro 334,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, rileva che, dagli atti istruttori, non esistono elementi idonei per prosciogliere i deferiti; reputa, altresì, congrua la sanzione concordata visti gli addebiti contestati. Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni, dichiara l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art.127 C.G.S. e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni: - Abbruzzese Fabio, inibizione per n.4 mesi; - Abbruzzese Lorenzo, squalifica per n.7 gare; - ASD Don Bosco Colosseo, euro 334,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

 

 

 

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