C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 6 del 14/07/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERARDO RUSPANTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DEL SIG. DANILO CANTAGALLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.P.D. EAGLES FROSINONE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 380 del 19/05/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERARDO RUSPANTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DEL SIG. DANILO CANTAGALLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.P.D. EAGLES FROSINONE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 380 del 19/05/2023
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 408 pfi 22-23 avente ad oggetto “Condotta Soc. ASD SCAG Strangolagalli che nel corso della gara contro la Monte San Biagio ha schierato il calciatore Sig. Danilo Cantagallo in irregolare in quanto tesserato per altra società” con la quale veniva segnalato dalla APD Eagles Frosinone che nel corso della Stagione sportiva 2022/2023 da parte del calciatore tesserato Sig. Cantagallo tesserato per la soc. ASD SCAG Strangolagalli, insieme al Sig. Gerardo Ruspantini all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la Soc. Strangolagalli, aveva consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 22/23 al Sig. Cantagallo Danilo, calciatore iscritto con la squadra Strangolagalli, di svolgere di fatto l’attività di calciatore a favore di quest’ultima, in modo del tutto irregolare in quanto tesserato per la APD Eagles Frosinone, per le gare svoltesi nel periodo 21.10.2022 contro la SSD Arpino, invece contro la ASD Legio Sara in data 28.10.2022 ed infine contro la Monte San Biagio il 4.11.2022, tutte gare valevoli per il campionato di serie D di calcio a 5. La Procura, accertato che il Sig. Gerardo Ruspantini, dirigente accompagnatore della società A.S.D. SCAG Strangolagalli consentiva tali comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dal Sig. Danilo Cantagallo, tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Gerardo Ruspantini poiché contraria al dovere di lealtà, proibità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 co. 1 del C.G.S.. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati. Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Ruspantini Gerardo e Danilo Cantagallo entrambi all’epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. SCAG Strangolagalli per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate, ai sensi dell’art. 4 co. 1 e art. 32 comma 2 del C.G.S. a carico del calciatore, oltre che ai sensi dell’art. 4 co. 1 per i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente accompagnatore ufficiale. Il giorno 18.05.2023 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Giampaolo Pinto, Aldo Goldoni, Giselda Torella e Livio Zaccagnini. La Procura Federale insisteva nel deferimento, chiedendo per i deferiti le seguenti sanzioni: - n. 4 mesi di inibizione per Ruspantini Gerardo; - n. 5 gare di squalifica per Cantagallo Danilo. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dai predetti soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per aver consentito e autorizzato il calciatore Sig. Danilo Cantagallo tesserato per la APD Eagles Frosinone, a svolgere la funzione di calciatore della ASD SCAG Strangolagalli, e ne rispondono ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 32 comma 2 del CGS e, per l’effetto
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Ruspantini Gerardo, mesi 4 di inibizione; - Cantagallo Danilo, n.5 giornate di squalifica. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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