C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 06/10/2023 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA AVVERSO L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA POSTI AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19 “B”. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA AVVERSO L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA POSTI AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19 “B”. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023

Con ricorso del 8.9.2023 notificato al C.R. Lazio, la società A.S.D. Città di Lenola impugnava il C.U. n. 21 del 10.8.2023 con cui venivano ammesse le società partecipanti al Campionato Regionale Under 19 “B” per la stagione 2023/24 chiedendo di essere ammessa a concorrere all’iscrizione al Campionato regionale juniores “B” 2023/24 con la possibilità di presentare la stessa domanda di ammissione con riserva al suddetto campionato a prescindere dal numero di società già ammesso nell’organico per la composizione dei giorni, il tutto previa sospensione dei provvedimenti impugnati. Essa deduceva che con il C.U. n. 394 del 26.5.2023 sez. 1/G il C.R. Lazio aveva stabilito i criteri con cui effettuare una graduatoria volta ad ammettere le squadre partecipanti al successivo campionato Under 19 Regionale “B” in caso di vacanza posti indicando 25 posti da attribuire in base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva precedente. Rilevava inoltre che nella successiva graduatoria pubblicata con il C.U. n. 7 del 14.7.2023 che correggeva il precedente C.U. n. 3 del 10.7.2023 veniva esclusa la società Centro Sportivo Primavera, società perdente la finale della Coppa Provincia Latina Under 19 cui sarebbe stato riservato il ventunesimo posto in graduatoria, per aver superato i 100 punti di penalità del premio disciplina e venivano quindi ammesse a concorrere all’iscrizione solo 18 squadre. Riteneva dunque di aver diritto al posto della società esclusa essendo stata sconfitta dalla stessa nella semifinale della Coppa Provincia Latina. La ricorrente infine sottolineava come nella graduatoria degli eventuali ripescaggi erano incluse al LND/2 n. 7 e a n. 18 due società della provincia di Rieti quali seconda e terza classificata del campionato under 19 di detta provincia (in particolare l’Accademia Calcio Sabina e la Monterotondo 1935) benché nel C.U. n. 394 tali posti spettavano alle finaliste della Coppa Provincia di Rieti e che la Società Città di Lenola avesse chiuso il campionato provinciale juniores al secondo posto, con più punti rispetto alla seconda del girone A. All’udienza del 19.9.2023 tenutasi in modalità a distanza era presente l’avv. Francesco Carroccia per la società ricorrente il quale illustrava il proprio ricorso e riportandosi a esso ne richiedeva l’accoglimento. Era altresì presente per il C.R. Lazio il consigliere Roberto Avantaggiato il quale deduceva la correttezza dell’operato dell’Ente, rilevando come il C.U. 394 del 26.5.2023 prevedeva dei criteri di ammissione all’eventuale ripescaggio per 25 posti ma che non erano previsti dei criteri con cui sostituire le società non inseribili in tale elenco che quindi doveva considerarsi chiuso. Sottolineava altresì che i criteri di ammissione nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi delle squadre del reatino erano stati emendati in quanto non si era svolta la Coppa Provincia di Rieti Under 19, ciò al fine di evitare che in tale graduatoria non fossero presenti le società del territorio. Preliminarmente questo Tribunale Federale Territoriale deve affermare la propria competenza nel decidere il ricorso in oggetto. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Federale d’Appello (cfr. da ultimo Sez. IV, decisione n. 42 s.s. 2022/23, ma anche Sez, I, decisioni nn. 51 e 29 s.s. 2020/21), ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 138 C.G.S., spetta al Tribunale Federale Territoriale la competenza a decidere sui ricorsi avverso le delibere inerenti ai campionati e alle altre competizioni organizzati dai Comitati Regionali; in tali casi il ricorso deve essere introdotto secondo le previsioni di cui all’art. 86 C.G.S. applicabile per analogia. Ciò detto risulta che il ricorso presentato sia irricevibile, inammissibile e infondato nel merito e pertanto da rigettare. A ben vedere, infatti, il C.R. Lazio ha stabilito che la partecipazione delle società al Campionato regionale juniores “B” 2023/24 fosse determinata mediante l’utilizzo di alcuni criteri. In prima battuta la partecipazione era riservata alle società ammesse di diritto. In caso di vacanza posti, il C.R. Lazio avrebbe ripescato le società secondo una graduatoria di preferenza stilata in base ai risultati sportivi conseguiti nella stagione sportiva precedente in ambito sia provinciale che regionale. Sarebbero state quindi ammesse al campionato tutte le società che avanzavano domanda di iscrizione dando la priorità prima a chi ne aveva diritto, e poi, in caso di vacanza di posti, utilizzando la graduatoria di preferenza. La società Città di Lenola lamenta con l’odierno ricorso di non essere stata inserita appunto nella graduatoria di preferenza per un’eventuale ammissione in caso di vacanza posti. Tale graduatoria, tuttavia, è stata pubblicata con il C.U. n. 7 del 14.7.2023 che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 86 C.G.S.. La domanda oggi proposta, quindi, deve considerarsi tardiva per inammissibilità e di conseguenza la pretesa impugnazione dell’ammissione delle squadre al Campionato regionale juniores “B” 2023/24 di cui al C.U. n. 21 del 10.08.2023 è da rigettare, non avendo la ricorrente impugnato la precedente graduatoria che stabiliva la priorità da seguire in caso di vacanza posti. In ogni caso le doglianze sono infondate anche nel merito. Come illustrato, il C.U. 394 del 26.5.2023, dettava dei criteri per stilare una graduatoria di 25 posizioni al fine di completare il numero di partecipanti al Campionato regionale juniores “B” 2023/24 in caso di vacanza posti, così da effettuare un ripescaggio di società che non avrebbero altrimenti avuto titolo per partecipare. Potevano essere inserite in tale graduatoria per il ripescaggio le società che avevano raggiunto determinati risultati sportivi nella stagione precedente in una serie di competizioni organizzate a livello regionale o provinciale. Il Comunicato Ufficiale assegnava altresì il posto in graduatoria in base al merito sportivo tenendo conto sia della competizione sia del risultato, valutando quindi anche la difficoltà relativa del risultato in base alla competizione in cui era stato conseguito. Così, ad esempio, i primi due posti erano assegnati alle società classificate al secondo posto nei gironi del Campionato Provinciale di Roma con i migliori quoziente punti/gare, il terzo e quarto alle società perdenti i play-out del Campionato Regionale con le migliori posizioni in classifica, il quinto posto alla vincente della Coppa Provincia di Latina, e così via. Non era invece previsto che, in caso di esclusione dalla graduatoria di una società, ne sarebbe subentrata un’altra che aveva ottenuto un risultato peggiore nella medesima competizione prevista per quel posto. Il comunicato, infatti, prevedeva con norma di chiusura che eventuali ulteriori posti sarebbero stati assegnati alle squadre retrocesse al Campionato Under 19 Provinciale escludendo quindi dall’inserimento tutte le società che non avevano conseguito i risultati sportivi previsti per le singole posizioni. Inoltre, bisogna sottolineare che non solo non era prevista la sostituzione ma nemmeno era indicato che l’entrante avrebbe mantenuto la medesima posizione dell’esclusa. La ratio di tale criterio è rinvenibile nella diversa difficoltà delle competizioni i cui risultati servivano poi a cui stilare la graduatoria: operando una sostituzione, infatti, si sarebbe andati a premiare con un vantaggio una società che aveva raggiunto un risultato sportivo peggiore di quella che era successiva in graduatoria rispetto alla società sostituita. La ricorrente Città di Lenola, quindi, non aveva alcun diritto di prendere il posto del Centro Sportivo Primavera quale società perdente la gara finale per l’assegnazione della Coppa Provincia Under 19 di Latina 2022/2023, né in generale né nel medesimo posto, proprio perché ciò non era previsto. Né è dato da comprendere perché sarebbe dovuta entrare in graduatoria la ricorrente e non l’altra sconfitta in semifinale. Bisogna altresì sottolineare che la società, non avendo conseguito uno dei risultati sportivi indicati dal Comunicato Ufficiale, non aveva comunque titolo per entrare in graduatoria per un eventuale ripescaggio e pertanto non è stata in alcun modo penalizzata dall’ammissione delle due società Accademia Calcio Sabina e Monterotondo 1935. Stante comunque l’infondatezza del ricorso, occorre rilevare che l’inserimento della ricorrente nella graduatoria dei ripescaggi al posto del Centro Sportivo Primavera non avrebbe portato alcun risultato concreto. Nel C.U. n. 21 del 10.8.2023, infatti, risulta che sono state ripescate nove società (1. Mundial Football Club; 2. Vis Subiaco; 3. Indomita Pomezia A.S.D.; 4. Sa.Ma.Gor.; 5. Ferentino Calcio Arl; 6. Accademia Calcio Sabina SL; 7. Sporting Ariccia; 8. Sorianese; 9. Tirreno Sansa) le quali avevano tutte una posizione migliore di quella che avrebbe avuto il Centro Sportivo Primavera nella graduatoria di cui al C.U. 7 del 14.7.2023. Alla società esclusa, peraltro, andava anteposta anche la Dabliu New Team (società terza classificata nel girone del Campionato Under 19 Provinciale di Roma con il secondo miglior quoziente punti), andando così a sanare ogni eventuale irregolarità dell’ammissione in graduatoria della Accademia Calcio Sabina. In ogni caso, infine, il ricorso deve essere considerato irricevibile per l’omesso versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, obbligatorio per qualsiasi procedimento ex art. 48 C.G.S. e peraltro espressamente richiesto dall’art. 86, comma 3 C.G.S.. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo. Si trasmette agli interessati.

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