C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING CLUB MARCONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MAURIZI ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 C5 DEL 15/11/2023 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – ITALPOL CALCIO A 5 dell’11/11/2023 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING CLUB MARCONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MAURIZI ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 C5 DEL 15/11/2023 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – ITALPOL CALCIO A 5 dell’11/11/2023 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La società Sporting Club Marconi ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato all’allenatore Maurizi Alessandro la squalifica per cinque gare effettive a seguito dell’espulsione comminata dal direttore di gara nella gara in epigrafe ed a quanto riportato in merito nel referto di gara. Assume la reclamante che il comportamento del tecnico, pur censurabile, non avrebbe assunto connotati di tale gravità atti a giustificare una sanzione così afflittiva, considerando anche che, al termine della gara, si era scusato con il direttore di gara dopo essere stato chiamato dallo stesso mentre stazionava in tribuna, a seguito dell’espulsione comminata. L’assunto dell’appellante è smentito dal rapporto di gara che invece narra di un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’Arbitro che aveva portato all’espulsione e di un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso, che si è protratto per tutto il restante tempo di gioco, da parte del tecnico che si era posizionato dietro le panchine, protrattosi poi nel recinto degli spogliatoi, con un tentativo di accesso allo spogliatoio arbitrale e conclusosi con ulteriori frasi irriguardose ed offensive all’esterno dell’impianto sportivo mentre l’Arbitro si accingeva a ripartire con la sua autovettura. Dalla lettura del referto arbitrale si può quindi dedurre che il comportamento ingiurioso e minaccioso si è protratto dal 4’ minuto del secondo tempo sino all’abbandono dall’impianto sportivo e quindi per decine di minuti, benchè il risultato della gara fosse ampiamente favorevole per la squadra del Maurizi che ha finito per prevalere con il punteggio di 5 a 1 (3 a 0 al termine del primo tempo) ed in un contesto tranquillo, tanto che l’Arbitro comminava due ammonizioni nel secondo tempo, una per ciascuna squadra. Appare evidente che l’allenatore Maurizi, nella circostanza, ha completamente misconosciuto quelle che debbono essere le funzioni di un tecnico addetto ad una squadra del settore giovanile, il quale, oltre alle naturali nozioni tecnico – tattiche, deve instillare nei giovani atleti a lui affidati, il senso del rispetto delle regole e degli avversari, l’ossequio alle decisioni arbitrali e la collaborazione sportiva con il direttore di gara, la lealtà, la correttezza e l’educazione. Se è già censurabile l’espulsione per espressioni inurbane e minacciose rivolte al direttore di gara, è sommamente disdicevole che poi non subentri un minimo di risipiscenza per l’errore commesso ed anzi si insista nel comportamento, anche quando i minuti trascorsi, l’andamento e la natura della gara, giustificherebbero invece un comportamento ben diverso e collaborativo verso l’Arbitro. Si pensi solo che, a fronte di un tale comportamento, fortunatamente, i giovani atleti da lui condotti non sono stati indotti ad alzare i toni agonistici ed a contestare l’operato arbitrale, evitando di incappare in plurimi provvedimenti disciplinari nei loro confronti per proteste o comportamento non regolamentare. Nella circostanza i giovani atleti hanno manifestato più adesione ai regolamenti federali di coloro i quali avrebbero dovuto loro insegnarli. Ciò premesso la decisione del Giudice Sportivo di prime cure non solo non merita censure, volte a ridurne la portata disciplinare, ma va adeguata, alle luci delle superiori considerazioni, come da dispositivo, anche per equipararla ai precedenti disciplinari adottati dalla Corte e dai Giudice di prime cure recentemente in presenza della recrudescenza di atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti degli Arbitri nelle categorie giovanili da parte dei tecnici delle squadre. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

 Di respingere il reclamo, e di comminare all’allenatore Maurizi Alessandro la squalifica per 6 gare. Il contributo va incamerato.

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