C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 22/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DEL PRETE ANTONIO FINO AL 29/03/2024 E DEL CALCIATORE AMADIO PIERFRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023 (Gara: POLISPORTIVA SFC – SOLIDALE FORMIA 2018 del 26/11/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DEL PRETE ANTONIO FINO AL 29/03/2024 E DEL CALCIATORE AMADIO PIERFRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023 (Gara: POLISPORTIVA SFC – SOLIDALE FORMIA 2018 del 26/11/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Polisportiva SFC impugnava la decisione del Giudice Sportivo competente che aveva irrogato al calciatore Amadio Pierfrancesco la squalifica per quattro gare ed all’allenatore Del Prete Antonio la squalifica fino al 29-3-2024. Assume l’appellante che le sanzioni irrogate sarebbero eccessive e da contenere entro termini meno afflittivi in quanto le frasi attribuite al calciatore Amadio sono da ritenersi non ingiuriose ma offensive e la condotta dell’allenatore non sarebbe stata connotata da un tentativo di violenza, come rilevato dal direttore di gara, che avrebbe equivocato sul naturale gesticolare del tesserato in un momento in cui stava protestando. L’assunto della reclamante, oltre a non trovare conforto nel referto di gara e nelle circostanze, ben descritte, che hanno portato alla sospensione della stessa, non è confortato, per quanto riguarda il calciatore Amodio, dalla disposizione regolamentare, novellata recentemente, che ha fissato nel minimo edittale di quattro gare la squalifica a carico del calciatore che si renda colpevole di frasi ingiuriose, offensive o minacciose nei confronti dell’Arbitro. Il Giudice di prime cure non poteva quindi discostarsi da tale sanzione edittale ed ha quindi applicato il minimo irrogabile al calciatore. Per quanto attiene alla posizione dell’allenatore Del Prete va rilevato come lo stesso, a seguito di un’espulsione per doppia ammonizione, si sia lasciato andare ad insulti assai gravi che ha poi reiterato dalle tribune per tutto l’andamento della gara sino al momento in cui, a seguito di un momento di tensione accesosi in campo, è rientrato abusivamente sul terreno di gioco, si è avvicinato al direttore di gara e lo ha ricoperto di insulti, tentando poi di sferrare un pugno nei suoi confronti non riuscendovi perché trattenuto da altri tesserati. La particolare funzione ricoperta, la reiterazione della condotta e la violenza tentata portano a confermare la sanzione irrogata, del tutto congrua rispetto agli addebiti. In sostanza il reclamo va respinto con conferma integrale della decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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