C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 del 19/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL MONTELEONE SABINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE REGOLI LUIGI FINO AL 13/12/2023, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PITORRI MAURO E BASILICI MIRKO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE PETRINI DANILO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 16/11/2023 (Gara: REAL MONTELEONE SABINO – POL. MONTORIO ROMANO del 11/11/2023 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL MONTELEONE SABINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE REGOLI LUIGI FINO AL 13/12/2023, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PITORRI MAURO E BASILICI MIRKO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE PETRINI DANILO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 16/11/2023 (Gara: REAL MONTELEONE SABINO – POL. MONTORIO ROMANO del 11/11/2023 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
Visto il reclamo in epigrafe n. del 30.01.2023; esaminati gli atti ufficiali; la Società Real Monteleone Sabino impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica per 3 gare ai propri giocatori Sig. Pitorri Mauro e Basilici Mirko, di 1 gara al calciatore Petrini Danilo, l’inibizione del dirigente Regoli Luigi fino al 13.12.23 oltre che la perdita della gara oggetto di reclamo e l’ammenda alla Società stessa di euro 100,00. Questa Corte, esaminati gli atti, preliminarmente ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società Real Monteleone Sabino, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Regoli Luigi ed alla squalifica a carico del calciatore Petrini Danilo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 137 del CGS. Relativamente alla sanzione della perdita della gara ed ai successivi e ben noti provvedimenti del giudice di prime cure che vengono applicati a questo club, sempre dall’esame degli atti ufficiali, si rileva che poiché si tratta di una disposizione caratterizzata da un elevato grado di determinatezza, alla luce dello svolgimento degli eventi, avendo il legislatore federale previsto espressamente sia la parte precettiva sia la sanzione disciplinare irrogabile automaticamente al verificarsi delle condotte tipizzate in questione, che escludono qualsiasi margine di discrezionalità a questa scrivente Corte Sportiva, essendo per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici ma in grande misura hanno influito sulla regolarità dello svolgimento della gara. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Regoli Luigi ed alla squalifica a carico del calciatore Petrini Danilo, ai sensi dell’art.137 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato
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