C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 del 19/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS S.MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLINI FEDERICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: MYSP – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 10/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS S.MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLINI FEDERICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: MYSP – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 10/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vis S.Maria delle Mole; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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