C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 del 19/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS LEONARDO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: NUOVA RIETI CALCIO – NOVA 7 del 9/12/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS LEONARDO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: NUOVA RIETI CALCIO – NOVA 7 del 9/12/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nova 7; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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