C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 del 19/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALLE DEL PESCHIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONACO DI MONACO MARIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 LND DEL 19/12/2023 (Gara: VALLE DEL PESCHIERA – SETTEBAGNI CALCIO SALARIO del 17/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALLE DEL PESCHIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONACO DI MONACO MARIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 LND DEL 19/12/2023 (Gara: VALLE DEL PESCHIERA – SETTEBAGNI CALCIO SALARIO del 17/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Valle del Peschiera; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.
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