C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 26/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LEONETTI CATALDO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 17/11/2023 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – ACADEMY LADISPOLI SRL del 11/11/2023 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LEONETTI CATALDO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 17/11/2023 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – ACADEMY LADISPOLI SRL del 11/11/2023 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Academy Ladispoli SRL proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico del proprio allenatore Leonetti Cataldo. La reclamante nel proprio scritto difensivo sottolineava l’entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco, e dissentiva rispetto ad un passaggio delle motivazioni adottate dal Giudice di primo grado, relativamente alla reiterazione delle proteste da fuori il recinto di gioco, asserendo che l’espulsione del sig. Leonetti avveniva negli ultimi minuti di gioco e che lo stesso abbandonava il recinto di gioco dalla porta antistante le panchine, e che prima che arrivasse sulle tribune la gara era già terminata. Questa Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene di respingere il reclamo ritenendo pertanto corretta la sanzione adottata dal Giudice Sportivo anche in virtù da quanto stabilito dal novellato art. 36, comma 1 lett. a del C.G.S.. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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