C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 26/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PESCIALLO EDOARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 13/12/2023 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – MONTESPACCATO S.R.L. del 10/12/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PESCIALLO EDOARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 13/12/2023 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – MONTESPACCATO S.R.L. del 10/12/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023
Con delibera pubblicata il13.12.2023 sul C.U. n. 182 del Comitato Regionale Lazio il Giudice portivo Territoriale, con riferimento alla gara AURELIA ANTICA AURELIO – MONTESPACCATO S.R.L. del 10/12/2023 – Campionato Eccellenza - irrogava la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore EDOARDO PESCIALLO (AURELIA ANTICA AURELIO) perché “[..] Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara rivolgeva espressioni irrispettose alla terna arbitrale. [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la AURELIA ANTICA AURELIO impugnava il suindicato provvedimento deducendo l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al calciatore il quale, ad avviso della reclamante, si sarebbe rivolto al direttore di gara con voce alterata senza, tuttavia, proferire frasi offensive e per l’effetto. Per tali ragioni, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione. All’udienza del giorno 21 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Questa Corte ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, in ragione della valenza di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS del referto arbitrale dalla cui disamina, nella fattispecie in esame, può evincersi come le frasi proferite dal calciatore rivolte alla terna arbitrale, invero, abbiano in parte travalicato il legittimo diritto di critica e siano state, pertanto, correttamente reputate irrispettose dal giudice di prime cure. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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