C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 26/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANELLO MIRKO FINO AL 22/11/2025 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.152 LND DEL 23/11/2023 (Gara: PRO CALCIO NETTUNO – MYSP del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria) 75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023 (Gara: PRO CALCIO NETTUNO – MYSP del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANELLO MIRKO FINO AL 22/11/2025 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.152 LND DEL 23/11/2023 (Gara: PRO CALCIO NETTUNO – MYSP del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria) 75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023 (Gara: PRO CALCIO NETTUNO – MYSP del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

Con separati ricorsi la società MYSP ha impugnato le delibere del Giudice Sportivo che avevano comminato al calciatore Anello Mirko la squalifica di due anni ed irrogato alla società la punizione sportiva della perdita della gara. L’appellante contesta che il calciatore Anello abbia colpito il direttore di gara con uno schiaffo al polso della mano destra che sorreggeva il cartellino rosso con cui stava comminandogli l’espulsione, assumendo che il colpo sarebbe stato sferrato al cartellino senza alcun contatto fisico con l’Arbitro. A sostegno di tali conclusioni pone il referto del pronto soccorso, a cui l’Arbitro si era rivolto nell’immediatezza, che non aveva rilevato alcun dolore alla digitopressione ed alcun deficit funzionale. A fronte di queste motivazioni, con il reclamo avverso la sospensione della gara, sostiene che non sussistesse alcun motivo per la decisione assunta dal direttore di gara che poteva tranquillamente proseguire l’incontro anche perché il calciatore si era allontanato dal terreno di gioco senza ulteriori intemperanze. La Corte riteneva quindi di sentire l’Arbitro a chiarimenti. In quella sede il direttore di gara confermava integralmente il suo referto e di essere stato colpito violentemente sul polso tanto da accusare forte dolore ed un arrossamento di tutta la parte colpita. Oltre al dolore fisico aveva accusato un forte turbamento psicologico tanto da ritenere non più possibile condurre l’incontro con la necessaria serenità ed integrità psico-fisica. Precisava che il rossore si era protratto tanto da costringerlo a recarsi presso un Pronto Soccorso dove veniva rilevata tale condizione patologica ed assegnati un giorno prognosi. Così ricostruita la vicenda entrambi i reclami, di cui si era disposta la riunione per evidente connessione oggettiva, debbono essere respinti. La sanzione irrogata al calciatore è nei limiti minimi previsti dalla norma e non può essere revisionata in sede di appello non sussistendo elementi per l’applicazione di alcuna attenuante. La sospensione della gara è, altresì, pienamente motivata se è vero che, dal certificato di pronto soccorso, emerge che, all’esame obiettivo delle ore 13,54, ad oltre due ore dall’evento, so obiettivava ancora una infiammazione dell’avambraccio, residuo visibile di un colpo che, evidentemente, è stato di grande vigore ed ha causato immediate conseguenze dolorose assai esacerbate. La decisione di sospendere l’incontro è quindi pienamente motivata ed è diretta conseguenza della scriteriata azione del calciatore Anello che ha determinato nell’Arbitro oltre che un’impotenza funzionale, seppur momentanea, un grave turbamento psicologico che gli impediva di continuare serenamente la sua conduzione tecnico-disciplinare. Non può certo giustifica il gesto la lamentata confusione che avrebbe creato la somiglianza di colore tra la divisa arbitrale e quella di una delle squadre che, in ogni caso, non può giustificare un gesto di tale gravito e del tutto sproporzionato rispetto all’evento. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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