C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 26/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 6/12/2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – CECCANO CALCIO 1920 del 3/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 6/12/2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – CECCANO CALCIO 1920 del 3/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
La società Sporting San Cesareo ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe non disputata. La mancata disputa della gara fa seguito ad una riserva scritta presentata prima dell’inizio dell’incontro dalla società ospite che aveva denunziato la insufficiente altezza delle due porte. Eseguita la verifica l’Arbitro aveva constato che le traverse di entrambi le porte risultavano non parallele al terreno di gioco ed erano “imbarcate” al centro ove risultavano più basse e di altezza inferiore di tre centimetri al limite minimo di tolleranza. L’Arbitro aveva quindi concesso cinquanta minuti alla società di casa per riparare all’inconveniente ma, al termine di tale periodo, la situazione non era stata risolta su di una porta, ove si era cercato di adottare degli accorgimenti, risultati inefficaci, mentre sull’altra non si era nemmeno iniziato ad operare. A quel punto aveva considerato la gara definitivamente chiusa ed aveva reso edotte le due società di tale decisione. La reclamante sostiene che l’Arbitro avrebbe commesso diversi errori nell’espletare le formalità previste dal regolamento ed, in particolare, non avrebbe effettuato, come richiesto, la verifica alla presenza dei due capitani delle squadre e non avrebbe poi operato il controllo della regolarità delle misure al termine del tempo concesso per il ripristino dell’inconveniente rilevato. La Corte riteneva quindi di sentire direttamente l’Arbitro il quale confermava che l’accertamento della regolarità delle porte si era svolto alla presenza dei dirigenti delle due società, che aveva operato personalmente la misurazione, aiutato da un responsabile dell’impianto di gioco, messo a disposizione dalla società di casa, di aver rilevato il difetto di altezza al centro della barra trasversale che risultava non parallela al terreno di gioco ma arcuata al centro verso il basso, di aver atteso oltre il tempo regolamentare e di aver quindi constatato che la situazione era rimasta invariata per una porta, dove non era stato operato alcun intervento, e che l’altra porta, ove si era intervenuti, risultava ancora irregolare in quanto, malgrado tutti i tentativi operati, la traversa non era tornata alla sua naturale forma parallela rispetto al terreno di gioco. A fronte di queste precisazioni va rilevato come, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non vi fosse necessità che alla verifica assistessero i due capitani delle squadre; presenza prescritta invece per l’accertamento della praticabilità del terreno di gioco. L’Arbitro ha ben operato, secondo regolamento, constatando che le misure delle porte non erano regolari quanto all’altezza e ciò era determinato da un difetto (imbarcamento al centro) non facilmente rimediabile in quanto, come è di comune esperienza, quando si verifica difficilmente la sbarra trasversale torna nella posizione corretta solo con sollecitazioni meccaniche. Ciò detto, non era certamente necessario verificare al termine del tempo di attesa, la misura delle 6 porte in quanto la condizione non regolamentare principale (andamento non parallelo) era visibile ad occhio nudo e senza alcun conforto strumentale. Ciò detto il reclamo va respinto e va confermata integralmente la decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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