C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 26/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ANGUILLARA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: MONTE MARIO – ANGUILLARA CALCIO del 10/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ANGUILLARA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: MONTE MARIO – ANGUILLARA CALCIO del 10/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La società Anguillara ha proposto reclamo avverso l’ammenda di € 300,00 comminata a suo carico dal competente Giudice Sportivo per il comportamento dei sostenitori che avrebbero attinto il direttore di gara con espressioni particolarmente oltraggiose. La reclamante sostiene che il direttore di gara avrebbe confuso i propri sostenitori con quelli avversari in quanto le espressioni riferite che sollecitavano un calciatore avversario a riprendere il gioco, non potevano essere riferite ai propri sostenitori in quanto l’Anguillara stava prevalendo e quindi i suoi tifosi non avrebbero avuto certo interesse a sollecitare la ripresa del gioco da parte degli avversari. Le considerazioni, pur non prive di una certa ragionevolezza, non valgono a smentire le risultanze del referto che, sul punto, sono chiare nell’attribuire ai sostenitori dell’Anguillara le espressioni rivolte ad un calciatore di colore della società avversaria. Ciò non di meno l’appellativo “Negretto” accompagnato dalla semplice sollecitazione a battere una rimessa laterale, non possono essere considerate gravemente oltraggiose, come ritenuto dal Giudice Sportivo, ma, al più, irriguardose e quindi non suscettibili di determinare una sanzione di tale entità. Ritiene quindi la Corte più attinente agli occorsi la sanzione determinata come da dispositivo in parziale accoglimento del gravame. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00. Il contributo va restituito.

 

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