C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 09/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS VITTORIA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 SGS DEL 23/11/2023 (Gara: MASSIMINA – SS VITTORIA ROMA 1908 del 05/11/2023 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS VITTORIA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 SGS DEL 23/11/2023 (Gara: MASSIMINA – SS VITTORIA ROMA 1908 del 05/11/2023 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

In data 05 novembre 2023 veniva disputata la gara di campionato Under 15 Regionale tra le squadre MASSIMINA – SS VITTORIA ROMA 1908, conclusasi con il risultato di 5-2 per il MASSIMINA. In data 10 novembre 2023 la società SS VITTORIA ROMA 1908 presentava ricorso al Giudice Sportivo di prime cure deducendo che un calciatore del MASSIMINA (De Palo Cristiano) in campo nella gara del 5 novembre disputata contro la SS VITTORIA ROMA 1908, non avrebbe potuto giocare in quanto lo stesso, risultava squalificato fino al 15/01/2024 come da CU n, 69/SGS (pubblicato, invero, il 07/11/2023) emesso in ordine alle gare del giorno 01/11/2023; per tali ragioni l’odierna reclamante aveva chiesto che fosse inflitta al MASSIMINA la sanzione della perdita della gara. Con delibera pubblicata il 23/11/2023 sul C.U. n. 80 del Comitato Regionale Lazio - Attività di Settore Giovanile e Scolastico - il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara MASSIMINA – SS VITTORIA ROMA 1908 del 05/11/2023 – Campionato Under 15 Regionale disponeva: “[..] Preso atto del ricorso presentato dalla Società SS VITTORIA ROMA 1908, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchi i requisiti previsti dall'art. 67 commi 1 e 2 del C.G.S. esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva: Al 18' del primo tempo, veniva ammonito dall'arbitro il calciatore della Società Massimina Ventura Alessio. L 'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo Giudicante, segnalava che il suddetto calciatore, alla data della disputa della gara, non era tesserato per la società Massimina. Il tesseramento del calciatore risulta valido a decorrere dal 11/11/2023, successivo alla gara in esame. Nel corso della medesima gara altresì, la Società SS VITTORIA ROMA 1908 ha provveduto ad effettuare n. 8 sostituzioni, l'ultima delle quali al 25' del secondo tempo: esce il n. 16 De Bonis Luca ed entra il n. 18 Toro Ruggiero Sebastian. In considerazione di quanto sopra descritto, ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. a del C.G.S. questo Giudice instaura d'ufficio il procedimento e, per l'effetto dell'art. 10 comma 6 del C.G.S. 1. di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società SS Vittoria Roma 1908, ai sensi dell'art.67, commi 1 e 2 del C.G.S.; 2. di infliggere alla Società Massimina la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0- 3 nonché l'ammenda di euro 200,00. 3. di inibire il dirigente accompagnatore della Società MASSIMINA Gregori Danilo fino all' 8/12/2023; 4. di infliggere alla Società SS VITTORIA ROMA 1908 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, come da Comunicato Ufficiale n. 1 SGS, nonché l'ammenda di euro 100,00. 5. di inibire il dirigente accompagnatore della Società SS VITTORIA ROMA 1908, sig. Delle Vedove Diego, fino all' 8/12/2023; 6. il contributo della società SS Vittoria Roma 1908 va incamerato. [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la SS VITTORIA ROMA 1908 impugnava la decisione del giudice di prime cure, deducendo che la Società - contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata nonché nel referto arbitrale - nel corso della gara, in realtà, non aveva affatto effettuato 8 sostituzioni. Ad avviso della reclamante, evidentemente, il direttore di gara nel proprio rapporto aveva erroneamente confuso la sostituzione di un giocatore del MASSIMINA, avvenuta al 19° minuto del secondo tempo della partita, attribuendola alla squadra della reclamante SS VITTORIA ROMA 1908 anziché alla squadra avversaria. A conforto della propria tesi argomentativa la reclamante evidenziava alcune incongruenze rinvenibili nello stesso rapporto di gara: in esso risultava che il calciatore n.13 della SS VITTORIA ROMA 1908 era uscito al 17° del secondo tempo e poi anche essere entrato al 19° del secondo tempo in sostituzione del n. 4, numero di maglia, peraltro, neanche presente nella lista dei giocatori della SS VITTORIA ROMA 1908. Sulla scorta di tali argomentazioni la SS VITTORIA ROMA 1908 chiedeva l’annullamento della decisione e la revisione della decisione impugnata. La reclamante non presentava istanza di audizione. All’udienza del 14.12.2023 la Corte Sportiva d’Appello passava alla disamina del reclamo in discorso, limitatamente ai punti nn. 4 e 5 della decisione impugnata, inerenti ai motivi di impugnazione proposti dalla reclamante. Esaminato il reclamo, la Corte deliberava di disporre l’audizione dell’arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito (disposizione pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023). All’udienza del giorno 11.01.2024 veniva ascoltato l’arbitro, il quale dopo aver riletto il referto di gara, constatava di aver effettivamente invertito la sostituzione del 19° minuto del 2t, attribuendola erroneamente alla SS VITTORIA ROMA 1908 anziché alla squadra avversaria. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la decisione del giudice di prime cure è suscettibile di essere riformata, limitatamente ai punti nn. 4 e 5 della decisione impugnata. Devono, pertanto, essere annullate le statuizioni della decisione relative a: - la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro 100, inflitte alla SS VITTORIA ROMA 1908; - l’inibizione del dirigente accompagnatore della SS VITTORIA ROMA 1908 sig. Delle Vedove Diego. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, per i motivi e nei termini suindicati,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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