C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 09/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FABELLINI DANILO FINO AL 29/03/2024, DEL DIRIGENTE COSTANTINI DANILO FINO AL 26/01/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTELLI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.103 SGS DEL 21/12/2023 (Gara: CITTA DI CERVETERI – ARANOVA del 17/12/2023 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FABELLINI DANILO FINO AL 29/03/2024, DEL DIRIGENTE COSTANTINI DANILO FINO AL 26/01/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTELLI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.103 SGS DEL 21/12/2023 (Gara: CITTA DI CERVETERI – ARANOVA del 17/12/2023 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
La società Aranova impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale venivano inibiti i propri dirigenti, Danilo Fabellini e Danilo Costantini, rispettivamente sino al 29/03 e 26/01/2024 per aver, il primo offeso un tesserato della squadra avversaria ed ingiuriato l’arbitro ed il secondo rivolto espressioni irrispettose verso quest’ultimo, e squalificato il proprio calciatore Francesco Pallottelli per aver commesso atti di violenza nei confronti di un avversario, il tutto durante la gara disputata tra la società Aranova e la Città di Cerveteri del 17/12/2023, valevole per il campionato Under 17 regionale. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, riconosceva che il proprio dirigente Fabellini aveva avuto un alterco con un tesserato della Città di Cerveteri ma negava che lo stesso avesse rivolto frasi offensive al direttore di gara, frasi che in verità erano state indirizzate, sempre, al dirigente della squadra avversaria; relativamente al dirigente Danilo Costantini, la società affermava che lo stesso aveva solo cercato, a fine gara, di sedare gli animi surriscaldati dei calciatori delle due compagini e che aveva chiesto spiegazioni all’arbitro su alcuni episodi di gioco; infine, per quanto riguarda il calciatore Pallottelli, l’Aranova dichiarava che l’espulsione era frutto di un normale fallo di gioco; pertanto alla luce di ciò, chiedeva una riduzione di tutte le sanzioni. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 18/01/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo. Dal referto dell’arbitro emerge che: al 41° del primo tempo il Pallottelli veniva espulso per aver dato, volontariamente, un calcio sulla tibia di un calciatore avversario a palla lontana; alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava all’arbitro in modo aggressivo e gli rivolgeva frasi offensive per poi uscire, lentamente, dal terreno di gioco; al 48° della seconda frazione di gioco, veniva espulso il dirigente Fabellini per essere uscito dalla propria area tecnica ed aver offeso ad alta voce un tesserato presente sulla panchina avversaria; abbandonava il terreno di gioco offendendo, da lontano, anche l’arbitro; infine, a fine gara, il dirigente Costantini si rivolgeva all’arbitro con toni pacati, schernendolo per il modo con cui aveva arbitrato la gara appena terminata. Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore delle condotte poste in essere dai due dirigenti, in special modo dal Fabellini, in occasione della gara in epigrafe, ritiene che esse debbano essere leggermente ridotte, per commisurarle all’effettiva gravità delle azioni compiute e sanzionate dal Giudice di prima istanza, mentre ritiene congrua la squalifica di 4 giornate comminata al calciatore Pallottelli. Per tutto quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Fabellini Danilo al 29/02/2024 e del dirigente Costantini Danilo al 19/01/2024. Di respingere il reclamo in relazione alla rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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