C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 09/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: RVM PALESTRINA – REAL VIS ARTENA del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: RVM PALESTRINA – REAL VIS ARTENA del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
Con delibera pubblicata il sul C.U. n. 183 del 14/12/2024, con riferimento alla gara RVM PALESTRINA - REAL VIS ARTENA del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria e al ricorso da parte della Società A.S.D. REAL VIS ARTENA, così disponeva: “[..] Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 152 del 23/11/2023: preso atto del ricorso presentato dalla società REAL VIS ARTENA, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 67, commi 1 e 2 del CGS, in quanto la reclamante inviava alla controparte sia il preannuncio che le motivazioni del ricorso ad una pec errata. PQM DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società REAL VIS ARTENA; 2) di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: RVM PALESTRINA - REAL VIS ARTENA 1 - 0; 3) Il contributo va incamerato. [..]”. Antefatto. L’odierna reclamante, con ricorso presentato innanzi al Giudice Sportivo, si doleva in ordine ad un presunto non idoneo svolgimento della gara in discorso per asserite inadempienze sulla regolarità del campo di gioco. Ciò in quanto la competizione sarebbe iniziata con 25 minuti di ritardo a causa dell’irregolarità di una porta - segnalata con riserva scritta del capitano della squadra ospite, odierna reclamante - risultava alta 2,37 mt anziché 2,44 mt come da specifiche indicazioni federali. Irregolarità rispetto alla quale la società ospitante (la Real Vis Palestrina) si era adoprata, dapprima, con pala e piccone scavando al centro della porta; opzione che veniva, tuttavia, abbandonata per indicazione del direttore di gara. In seguito venivano impiegati alcuni spessori posizionati alla base dei pali della porta, che ad avviso della ricorrente, l’avrebbero resa instabile. Esaminato il ricorso, il giudice di prime cure lo dichiarava inammissibile poiché il preannuncio e le motivazioni del ricorso risultavano essere stati inviati alla controparte - RVM PALESTRINA - ad un indirizzo pec errato. Avverso la decisione del giudice di prime cure la REAL VIS ARTENA proponeva reclamo deducendo di aver, in primo grado, effettivamente inviato il preannuncio di ricorso e il ricorso all’indirizzo pec di un’altra società avente denominazione simile a quella della resistente (tale US Palestrina), e di aver successivamente provveduto ad inviare gli atti al corretto indirizzo. Di talchè, allorquando, in seguito, il Giudice Sportivo, via pec, aveva invitato le parti a voler eventualmente depositare memorie difensive e documenti fino a due giorni prima della decisione, la REAL VIS ARTENA aveva ritenuto che la questione fosse ormai superata. La reclamante concludeva chiedendo che fosse dichiarata la propria vittoria a tavolino con il punteggio di 0-3 o, in subordine, la ripetizione della gara di campionato in questione. All’udienza del giorno 18 gennaio, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Ad avviso di questa Corte il reclamo non merita accoglimento. Dalla documentazione in atti, invero, si evince come la REAL VIS ARTENA avesse inviato il preannuncio e il ricorso, dapprima, entro i termini di cui all’art. 67 CGS ma ad indirizzo pec non corretto. Solo in seguito, tuttavia ben oltre i termini di cui alla su citata disposizione, la REAL VIS ARTENA, evidentemente accortasi dell’errore, aveva trasmesso al corretto indirizzo pec della controinteressata RVM PALESTRINA - ma tardivamente - il preannuncio e il ricorso. Orbene, come noto l’art. 67 CGS commi 1 e 2, dispone che: 1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. 2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. I suddetti termini, come noto, hanno natura perentoria, a pena di decadenza, in ossequio ai fondamentali principi dettati in tema di diritto di difesa e contraddittorio, sottesi alla norma in commento. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata dal giudice di prime cure è congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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